Incarto n. 16.2012.40
Lugano 28 novembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 14 settembre 2012 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)
contro la decisione emessa il 12 luglio 2012 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2011.317 (contratto di fornitura di personale a prestito) promossa con petizione 26 settembre 2011 nei confronti di
CO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'8 aprile 2010 RE 1, società attiva nella messa a disposizione di personale, ha concluso con __________, di professione metalcostruttore, un contratto di lavoro di durata indeterminata. Il 19 aprile 2010 RE 1 ha stipulato con CO 1 un contratto di fornitura di personale a prestito, che prevedeva la messa a disposizione di __________ per una durata indeterminata. Secondo le condizioni generali del contratto “Il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC).”
B. Il 23 aprile 2010 __________ ha disdetto il contratto di lavoro con RE 1, facendosi assumere il 28 aprile 2010 dalla __________, società anch'essa attiva nella messa a disposizione di personale, la quale lo stesso giorno ha poi prestato il lavoratore alla CO 1. Il 20 maggio 2010 RE 1 si è rivolta alla CO 1 rimproverandole una violazione del contratto per avere assunto __________ e chiedendole il pagamento di fr. 6101.60, corrispondenti alla mercede che avrebbe dovuto essere corrisposta per l'impiego del collaboratore dal 28 aprile al termine del primo trimestre contrattuale. CO 1 si è opposta alla pretesa.
C. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione 26 settembre 2011 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 6101.60 oltre interessi dal 28 aprile 2010. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2011 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare il 16 e il 21 giugno 2012 memoriali scritti, nei quali hanno confermato le rispettive posizioni. Statuendo il 12 luglio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 500. a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta
fr. 1000. a titolo di ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 settembre 2012 in cui chiede, in via principale, l'accoglimento della petizione e, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per procedere ad un nuovo giudizio previo completamento dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 2012 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta il 16 luglio 2012 al patrocinatore dell'attrice, di modo che, considerate le ferie giudiziarie estive dal 15 luglio 2012 al 15 agosto 2012, il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere il 16 agosto 2012 e sarebbe scaduto il 14 settembre 2012. Introdotto l'ultimo giorno utile (cfr. timbro sulla busta di intimazione) il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246, consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494, consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4, consid. 1.3 con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494, consid. 2.8).
3. Il Pretore, accertato che __________ non era mai stato dipendente della convenuta ma era stato prestato dalla __________, ha considerato che “sono rimasti del tutto privi di dimostrazioni gli argomenti per cui l'agire della convenuta sarebbe stato volto ad aggirare la clausola delle CG citate, appoggiando risp. inducendo artatamente il __________ a disdire l'impiego con RE 1 per poi appoggiarlo a __________”. Egli ha poi constatato che le condizioni generali sulle quali l'attrice fondava la sua pretesa non erano applicabili, poiché non erano state trasmesse alla convenuta e che la dicitura di rinvio contenuta nel contratto, del tutto generica, non era sufficiente per generare un accordo sul loro contenuto. Donde in definitiva la reiezione della petizione.
4. La reclamante ribadisce di fondare la sua pretesa sul comportamento anticontrattuale della convenuta e segnatamente per avere illecitamente dirottato __________ su un'altra ditta interinale con lo scopo di eludere le norme contrattuali, in particolare la clausola sull'assunzione anticipata del lavoratore, alla quale essa aveva espressamente aderito, e di averlo fatto nel trimestre successivo alla conclusione del contratto. Essa sostiene di avere sufficientemente fornito la prova di tale illecito agire, non fosse altro per la tempistica tra la rescissione del contratto tra lei e il lavoratore e la conclusione del nuovo contratto tra quest'ultimo e un'altra ditta interinale. Tutte le prove, a suo dire, dimostrano che il lavoratore ha disdetto il contratto con lei sapendo benissimo che sarebbe andato a lavorare per un'altra ditta “che lui credeva fosse la CO 1”. L'intento abusivo della convenuta appare così lampante e non merita tutela. La reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto inopponibili alla convenuta le condizioni generali, asseverando che la convenuta ha sottoscritto l'accordo accettando senza riserve tali condizioni ancorché non le fossero state inviate. Per di più, anche se non sono state inviate né lette, le condizioni generali sono inglobate nel contratto se sono disponibili e ragionevolmente accessibili alle parti, ciò che si è verificato in concreto. La clausola in questione, per di più non è insolita, ma anzi comune nei contratti di fornitura di personale. La reclamante si duole infine del fatto che il Pretore non si sia pronunciato in merito alla responsabilità per illecito data dalla violazione della legge contro la concorrenza sleale da parte della convenuta.
5. a) Nella fattispecie è indubbio che tramite conferma d'ordine del 19 aprile 2010 RE 1 ha messo a disposizione della CO 1 un lavoratore, __________. Con la firma il cliente “si dichiara d'accordo con i punti sopra citati e le condizioni generali menzionate a tergo” (doc. C). E secondo una di queste “il cliente si impegna a non impiegare il collaboratore messogli a disposizione, né direttamente, né presso terze persone. Egli potrà assumere direttamente il collaboratore, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi (art. 22 cpv. 4 LC)”.
b) La relazione tra prestatore di personale e l'impresa acquisitrice soggiace alla legge federale sul collocamento e il personale a prestito del 6 ottobre 1989, entrata in vigore il 1° luglio 1991 (legge sul collocamento, LC, RS 823.11). Per l'art. 22 LC, in particolare, il contratto, che deve essere scritto (cpv. 1), non può – pena nullità – prevedere clausole che intralciano o impediscono l'impresa acquisitrice di concludere con il lavoratore un contratto di lavoro al termine dell'impiego (cpv. 2), fermo restando l'ammissibilità di accordi secondo i quali il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego, passi a questa impresa (cpv. 3), ma in tal caso, l'indennità non può superare l'importo che l'impresa acquisitrice avrebbe dovuto pagare al prestatore, per un impiego di tre mesi, a compensazione delle spese amministrative e dell'utile. Il prestatore deve computare tale indennità nell'importo già pagato per le spese amministrative e per l'utile (cpv. 4).
c) Relativamente alle condizioni generali, fatto salvo quello che concerne clausole inusuali e insolite, colui che appone una firma su un testo che fa esplicito riferimento a delle condizioni generali, è vincolato allo stesso titolo di colui che firma il testo stesso delle condizioni generali. Poco importa che egli le abbia lette (DTF 119 II 445/446 consid. 1c; sentenze del Tribunale federale 4A_186/2007 del 24 agosto 2007 consid. 5; 4C.427/2005 del 4 maggio 2006 consid. 2.1; II CCA, sentenza inc.12.2007.50 del 6 febbraio 2008, consid. 5). Questa condizione è realizzata, non solo se prima della firma del contratto le condizioni generali sono consegnate alle parti, ma anche se esse erano disponibili e ragionevolmente accessibili (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, Ginevra 2012, pag. 194 n. 874).
d) In concreto la reclamante non pretende che le condizioni generali siano state sottoposte alla cliente tant'è che a suo parere esse sono vincolanti anche se non erano state trasmesse alla cliente (reclamo pag. 10 e 11). Per di più, __________, socio della CO 1, ha riferito che l'accordo trasmessole dalla RE 1 per telefax riguardava solo la prima pagina senza contemplare le condizioni generali (deposizione del 14 marzo 2012, verbali pag. 4). Ciò premesso, non consta né è preteso che le condizioni generali siano state messe a disposizione della cliente successivamente alla sottoscrizione del contratto. Come tali condizioni generali potessero poi essere ragionevolmente accessibili alla cliente la reclamante non spiega, né essa pretende che la cliente avrebbe dovuto conoscerle facendo uso di particolare diligenza o che fossero consultabili su qualche pubblicazione cartacea o altro supporto. La giurisprudenza cui l'interessata allude si riferisce, come già evidenziato dal Pretore, ai casi di mancata lettura delle condizioni generali ciò che presuppone la loro disponibilità al momento della conclusione del contratto, circostanza estranea al caso in concreto. Ne discende che l'accertamento del primo giudice secondo cui le condizioni generali non erano opponibili alla convenuta, resiste alla critica.
8. Per di più, quand'anche le condizioni generali fossero integrate al contratto, la pretesa della reclamante fondata sulla clausola secondo cui essa avrebbe diritto a un'indennità poiché la convenuta avrebbe impiegato __________ sarebbe destituita di fondamento. Ora, la clausola in questione prevede che la cliente si sarebbe impegnata a non impiegare il collaboratore messole a disposizione, né direttamente, né presso terze persone, e che essa avrebbe potuto assumerlo direttamente, senza alcun costo aggiuntivo, dopo 3 mesi di lavoro ininterrotto (520 ore lavorative) o mediante il versamento di un onorario se l'assunzione avviene dopo un incarico temporaneo inferiore a 3 mesi. E siccome __________ mai è stato assunto dalla convenuta, l'applicabilità della clausola appare dubbia, tanto più se si pensa che l'art. 22 cpv. 2 LC vieta accordi che possano impedire o intralciare un'assunzione del lavoratore. È vero che un accordo secondo il quale il prestatore può esigere un'indennità dall'impresa acquisitrice qualora l'impiego sia durato meno di tre mesi e il lavoratore, entro un periodo inferiore a tre mesi dalla fine dell'impiego passi a questa impresa, è ammesso (art. 22 cpv. 3 LC), ma in concreto l'assunzione non è avvenuta direttamente, ma tramite un'altra società fornitrice di personale.
Certo, la tempistica della disdetta e dell'assunzione può destare perplessità. È poi possibile che __________ abbia dichiarato che sarebbe andato a lavorare per la convenuta (deposizioni di __________ e di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 2 e 3), ma per finire ciò lo è stato per il tramite della __________. Che poi a quest'ultima il lavoratore sia stato segnalato dalla CO 1 è verosimile (deposizione di __________ del 9 maggio 2012, verbali pag. 4), ma ciò ancora non dimostra che egli abbia disdetto il contratto su iniziativa della convenuta, circostanza esclusa dal medesimo __________, la cui deposizione fors'anche non del tutto disinteressata non è pretesa falsa. In definitiva, l'applicazione del diritto da parte del Pretore non può dirsi errata e il reclamo su questo deve essere respinto.
9. In merito al fatto che il Pretore non si è pronunciato sulla responsabilità della convenuta per atto illecito dovuto alla violazione della legge sulla concorrenza sleale, è vero che il primo giudice non si è espresso. Sennonché, foss'anche applicabile tale legge, le parti non essendo in concorrenza, già si è detto che la conclusione del Pretore secondo cui la convenuta non aveva dimostrato che l'attrice aveva incitato il lavoratore a disdire il contratto resiste alla critica. Non si può quindi ritenere data un'eventuale violazione degli art. 2 e 4 lett. a LCSl. Il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.
10. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv.; – avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.