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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.09.2012 16.2012.30

24. September 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,497 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Contratto di carta di credito - diritto di essere sentito - mancato ritiro citazione per assenza all'estero - notifica raccomandata - destinatario deve aspettarsi la notifica - notifica PE non basta - nuova citazione

Volltext

Incarto n. 16.2012.30

Lugano 24 settembre 2012/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 5 giugno 2012 presentato da

 RE 1  (patrocinata dall  PA 1 )  

contro la sentenza emessa l'8 maggio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa n. 11/A/12/Co (contratto di carta di credito) promossa con istanza 25 gennaio 2012 dalla  

CO 1 ;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 giugno 1999 RE 1 ha chiesto alla CO 1 il rilascio di una __________ sottoscrivendo il relativo formulario, richiesta accolta con conseguente emissione della carta di credito __________. Dall'utilizzo di questa carta di credito è risultato uno scoperto di fr. 543.40 oltre interessi, il cui pagamento è stato sollecitato senza esito tra dicembre 1999 e gennaio 2000. Il 1° marzo 2000 l'istituto bancario ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno, che però non è potuto essere notificato l'escussa essendo irreperibile al suo domicilio di __________. Il 13 maggio 2011 CO 1 ha nuovamente fatto notificare a RE 1 un nuovo precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno per l'incasso di fr. 543.40 oltre interessi, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Il 25 gennaio 2012 CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano ovest chiedendo di convocare le parti a un tentativo di conciliazione e di decidere, nel caso di mancata conciliazione, la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 18 aprile 2012 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa, non avendo ritirato la relativa citazione.

                                  C.    Statuendo l'8 maggio 2012 il Giudice di pace, ritenendo la causa “chiara e matura per la decisione” e in assenza di una qualsiasi contestazione, ha accolto l'istanza e ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 543.40 oltre interessi del 15% dall'11 febbraio 2000 rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Locarno.

                                  D.   Con reclamo 5 giugno 2012  RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante si duole innanzi tutto della lesione del suo diritto di essere sentita non avendo potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la raccomandata contenente la relativa citazione essendo ritornata al mittente a causa della sua assenza all'estero durante la quale la stessa non si attendeva alla notifica di nessun atto giudiziario.  Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2012 l'attrice propone il rigetto del reclamo. Nei successivi scritti 11 e 26 luglio 2012 le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive allegazioni e contestazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La documentazione prodotta con le osservazioni al reclamo (e non davanti al primo giudice) è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando espressamente alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin  in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326).

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   3.   La reclamante si duole della lesione del suo diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare all'udienza di conciliazione, la relativa citazione del 7 marzo 2012, spedita mediante invio raccomandato n. 98.00.__________, essendole stata notificata durante un periodo di assenza all'estero durante il quale non ha potuto ritirare la raccomandata che di conseguenza, scaduto il periodo di giacenza, è stata ritornata alla Giudicatura di pace.

                                         a)   La notificazione di una citazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Quest'ultima disposizione si applica anche qualora il destinatario chieda all'ufficio postale di trattenere gli invii a un indirizzo di fermo posta, vale quindi ove il destinatario dovesse attendersi con una certa verosimiglianza a ricevere un atto giudiziario, ciò che è il caso quando tra le parti è già pendente una lite (DTF 130 III 399 consid. 1.2.3; Bornatico in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 18 ad art. 138; Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/ Ginevra 2010, n. 9 ad art. 138).

                                         b)   In concreto, è vero che nei suoi solleciti di pagamento l'attrice ha sempre preavvisato una possibile azione giudiziaria nel caso di mancato pagamento del suo credito. Sennonché nell'ambito del diritto esecutivo il Tribunale federale ha stabilito che il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 138 III 228, consid. 3.1 con riferimenti).

                                         c)   Ciò premesso, nella fattispecie, per tacere del fatto che tra i vari solleciti di pagamento (16 dicembre 1999, 16 e 20 gennaio 2000, doc. B–D) e la notifica del precetto esecutivo (13 maggio 2011, doc. H) è passato un lungo periodo (sulle conseguenze: donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, pag. 503 n. 1047), dopo avere interposto opposizione al citato precetto esecutivo la convenuta non doveva adoperarsi affinché l'autorità potesse notificarle degli atti giudiziari, quale la citazione all'udienza di conciliazione che ha dato avvio alla procedura esecutiva (cfr. Bohnet, Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 138). Ne discende che la finzione di notifica dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non può essere opposta alla convenuta, il cui diritto di essere sentita (art. 53 CPC) deve essere tutelato. La decisione impugnata va dunque annullata e gli atti sono ritornati  al Giudice di pace di Lugano affinché proceda a una nuova citazione per l'udienza di conciliazione (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC).

                                   4.   In considerazione dei motivi di annullamento del giudizio impugnato si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre la resistente rifonderà alla reclamante, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest affinché proceda nel  senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà alla reclamante fr. 300.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –  .  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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