Incarto n. 16.2012.18
Lugano 11 settembre 2013/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo 9 marzo 2012 presentato da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro la decisione emessa il 15 febbraio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa 28/TC/B (risarcimento danni) promossa con istanza 13 dicembre 2011 da
CO 1 (patrocinata dall' avv. PA 2 );
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con istanza di conciliazione 13 dicembre 2011 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo, sulla base della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP), il pagamento di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011. Tale importo corrisponde alle spese mediche non coperte dalla sua assicurazione malattia dovute in seguito a un intervento chirurgico a cui CO 1 è stata sottoposta il 14 aprile 2011 al __________, nel corso del quale un elettrodo di un defibrillatore cardiaco prodotto dalla RE 1, che le era stato impiantato nel 2008, ha dovuto essere sostituito, avendo i medici riscontrato un difetto nel suo funzionamento. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza di discussione del 18 gennaio 2012.
B. Il 13 gennaio 2012 la convenuta ha chiesto al Giudice di pace di rinviare l'udienza, trasmettendogli uno scritto di medesima data a CO 1 in cui si dichiarava disposta a pagare quanto richiesto “entro dieci giorni dall'avvenuto ritiro senza riserve dell'istanza del 13 dicembre 2011, a condizioni che non vi siano ulteriori conseguenza di spese e ripetibili” a suo carico. Il 16 gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza all'8 febbraio 2012. Il 23 gennaio 2012 egli ha assegnato all'istante un termine di dieci giorni per comunicargli una sua presa di posizione in merito alla proposta di transazione formulata dalla convenuta. Il 24 gennaio 2012 CO 1 ha risposto di non volere accettare tale proposta.
Il 30 gennaio 2012 il Giudice di pace ha rinviato l'udienza e ha chiesto alla convenuta di comunicargli se “è sempre d'accordo di versare l'importo richiesto (fr. 632.65) oltre interessi del 5% dal 13 dicembre 2011”. Il 14 febbraio 2012 RE 1 ha dichiarato “che l'offerta di versare alla signora CO 1 l'importo di CHF 632.65 oltre interessi del 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011 rimane valida, ritenuto che tale offerta non costituisce né va interpretata come riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura”.
C. Statuendo il 15 febbraio 2012, il Giudice di pace, richiamato l'art. 241 CPC, ha stralciato la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 95. a carico di RE 1, dopo aver preso atto “che con scritto del 14 febbraio 2012, copia del quale è stato inviato alla parte attrice, la parte convenuta comunica a questa Giudicatura la conferma della disponibilità di versare l'importo richiesto dall'attrice di
fr. 632.65 oltre interessi al 5% a decorrere dal 13 dicembre 2011”.
D. Con reclamo 9 marzo 2012 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento. In via principale, la reclamante ha chiesto che sia accertato “che RE 1 è disposta a versare a CO 1 l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2011, ritenuto che tale versamento non costituisce né può essere interpretato come un riconoscimento di colpa o obbligo di qualsivoglia natura” e che con il versamento dell'importo richiesto, ritenute le citate riserve, la causa diventa priva d'oggetto e può essere stralciata dai ruoli. In via subordinata, ha chiesto il rinvio della causa al giudice di pace. Con decreto 12 marzo 2012 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni 4 aprile 2012 CO 1 ha chiesto il rigetto del reclamo e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Il 4 maggio 2012 RE 1 ha comunicato a questa Camera che, a seguito del precetto esecutivo fattole notificare il 19 aprile 2012 dalla controparte, il 1° maggio 2012 ha pagato a quest'ultima l'importo di fr. 632.65 oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 2012. Essa ha chiesto che la causa sia “stralciata dai ruoli ai sensi dell'art. 242 CPC, accertata la mancanza di qualsivoglia acquiescenza da parte sua, accogliendo quindi il reclamo della stessa con conseguenze di spese e ripetibili a carico dell'istante”. Con scritto 8 maggio 2012 CO 1 si è opposta alle citate richieste della controparte e ha asserito che il reclamo “andrebbe semmai stralciato per desistenza (parziale) della reclamante”.
Considerando
in diritto: 1. La Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità di un rimedio giuridico (art. 59 e 60 CPC). Ora, l'acquiescenza, così come la desistenza e la transazione, ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC). In tal caso il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 II 133 consid. 1.2, con riferimenti). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC; Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 17 ad art. 241; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1069 in alto). Tutt'al più, come in caso di transazione, si può contestare la dichiarazione di acquiescenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo, ma unicamente con una domanda di revisione (DTF 139 II 133 consid. 1.3, con rimandi).
2. In concreto non può essere revocato in dubbio che il Giudice di pace ha stralciato la causa dal ruolo dopo avere preso atto della disponibilità di RE 1 a pagare l'importo chiesto da CO 1, ovvero per acquiescenza. Il decreto di stralcio, come detto, non può però essere impugnato. L'interessata poteva solo contestare l'efficacia della propria acquiescenza introducendo una domanda di revisione sulla base dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. Il reclamo da lei presentato si rivela così irricevibile. Quanto alle spese giudiziarie, esse non sono di per sé contestate, la reclamante chiedendone l'annullamento solo in esito al postulato annullamento del decreto di stralcio, ciò che non è il caso nella fattispecie.
3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante verserà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili. L'assegnazioni di ripetibili rende senza oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 250.– per ripetibili.
3. L'istanza di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.