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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 26.06.2012 16.2012.15

26. Juni 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·945 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Disconoscimento del debito - competenza per materia - contratto di pensionamento cavalli - contratto innominato - indennità di inconvenienza - obbligo di trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente - parte soccombente

Volltext

Incarto n. 16.2012.15

Lugano 26 giugno 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 23 febbraio 2012 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 31 gennaio 2012 dal Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa n. 1s/2012 (disconoscimento del debito) promossa con istanza 7 dicembre 2011 nei confronti di  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 1° luglio 2010 RI 1 ha sottoscritto un contratto avente per oggetto il pensionamento di due suoi cavalli in una scuderia a Iragna gestita da CO 1 per un costo mensile di fr. 1400.–;

                                         che RI 1 ha disdetto il contratto per il 31 luglio 2011;

                                         che il 12 settembre 2011 CO 1 ha fatto notificare a RI 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano per l'incasso di fr. 686.65 rivendicati a saldo delle sue pretese, al quale l'escussa ha interposto opposizione;

                                         che con sentenza 1° dicembre 2011 il Giudice di pace del circolo di Sonvico ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;

                                         che con istanza 7 dicembre 2011 RI 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 686.65;

                                         che con sentenza 31 gennaio 2012 lo stesso giudice ha respinto l'istanza poiché “irricevibile per incompetenza per materia”;

                                         che con reclamo 23 febbraio 2012 RI 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo negato a torto la propria competenza;

                                         che con decreto del 29 febbraio 2012 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo;

                                         che, invitata a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasta silente;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che la reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente accertato la propria incompetenza per materia, l'azione di disconoscimento di un debito di fr. 686.65 rientrando invece pacificamente nelle sue competenze e non in quelle del Pretore;

                                         che l'art. 31 cpv. 1 lett. c LOG, richiamato dal primo giudice, attribuisce al giudice di pace la competenza di decidere le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5000.–, comprese quelle fondate sulla LEF;

                                         che, in concreto, il contratto tra le parti ha per oggetto il pensionamento di cavalli, ovvero la messa a disposizione di un box, della lettiera, del relativo foraggiamento e dell'accesso ai pascoli;

                                         che tale contratto “di pensionamento” è un contratto innominato avente caratteristiche della locazione, della vendita, del mandato e del deposito (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, pag. 1000 n. 6612; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ª edizione, pag. 615 n. 24; cfr. anche ZR 96/1997 pag. 156 n. 61);

                                         che, ancorché comprenda una componente di locazione (“noleggio box”), la caratteristica principale del contratto di pensionamento di animali non è la messa a disposizione di un'abitazione o di un locale commerciale;

                                         che ciò esclude quindi che si tratti di una controversia in materia di locazione ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG;

                                         che pertanto, trattandosi di una vertenza di valore inferiore ai fr. 5000.–, la stessa rientra nelle controversie di competenza del giudice di pace, donde l'accoglimento del reclamo;

                                         che quindi la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice affinché proceda a istruire e a decidere la causa (art. 243 segg. CPC);

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza ma visti i motivi di annullamento del giudizio impugnato soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);                        

                                         che neppure si giustifica di assegnare alla reclamante un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), sia perché la convenuta non può essere considerata soccombente non avendo presentato osservazioni al reclamo, sia perché allo Stato del Cantone Ticino possono essere addebitate spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC), né il diritto cantonale prevede una diversa regolamentazione;

                                         che, a futura memoria, giovi rammentare al Giudice di pace che se una norma analoga all'art.126 CPC ticinese non è contenuta nel Codice di diritto processuale svizzero, la trasmissione d'ufficio degli atti al giudice competente risulta dall'applicazione analogica dell'art. 46 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è ritornata al Giudice di pace del circolo di Sonvico affinché proceda nel senso dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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