Incarto n. 16.2011.72
Lugano 2 dicembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo per ”ritardata giustizia” del 9 novembre 2011 presentato da
RI 1
nei confronti dell'operato del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nell'ambito della causa n. IU.2002.19 (contratto di mandato) promossa con istanza 27 maggio 2002 dal
CO 1 (patrocinato dall' PA 1 );
ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza del 27 maggio 2002 presentata dal TERZ 1 per il pagamento delle sue prestazioni professionali, con sentenza del 18 febbraio 2008 il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato RI 1 al pagamento di fr. 5285.20 oltre accessori, rigettando per tale l'importo l'opposizione da questa interposta a un precetto esecutivo fattole notificare dall'istante;
che con sentenza del 6 marzo 2008 questa Camera ha dichiarato irricevibile un ricorso per cassazione introdotto il 21 febbraio 2008 da RI 1 (inc. __________) e che con sentenza del 24 aprile 2008 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato da RI 1 (inc. 4D_34/2008);
che il 9 novembre 2011 RI 1 si è rivolta a questa Camera con un reclamo per “ritardata giustizia (sentenza resa dal segretario assessore)”;
che il memoriale non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che, il reclamo essendo stato introdotto nella fattispecie il 9 novembre 2011, è data la competenza funzionale di questa Camera a norma dell'art. 48 lett. d n. 2 LOG;
che nella fattispecie, dalle motivazioni del memoriale la “ritardata giustizia” deve essere ragionevolmente intesa come invito al Pretore di statuire sull'istanza del TERZ 1, la sentenza emanata il 18 febbraio 2008 dal Segretario assessore essendo viziata di nullità;
che la nullità di una sentenza, rilevabile d'ufficio e sempre invocabile, può essere ammessa in casi eccezionali, soltanto se l'atto presenta un vizio (formale o materiale) particolarmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se il suo annullamento non ha quale conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 132 II 27 consid. 3.1);
che nella sentenza cui allude la reclamante, per il Tribunale federale il Segretario assessore non ha un potere giurisdizionale autonomo e parallelo a quello del Pretore (DTF 134 I 184 consid. 4 e 5), ma non esclude una sostituzione in determinate circostanze (art. 34 cpv. 1 vLOG);
che la sentenza in questione è successiva a quella emanata il 18 febbraio 2008 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud, passata in giudicato;
che nel suo ricorso per cassazione del 21 febbraio 2008 RI 1 non aveva sollevato alcuna censura in merito alla competenza dal Segretario assessore;
che fino a quel momento questa Camera non aveva mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale sicché non si può dire che l'incompetenza giurisdizionale del Segretario assessore fosse manifesta;
che in tali circostanze i sindacati passati in giudicato prima della nota sentenza del Tribunale federale hanno assunto carattere definitivo e non possono più essere rimessi in discussione;
che non soccorrendo motivi di nullità, la sentenza del 18 febbraio 2008 mantiene la sua validità, sicché il reclamo sfugge a qualsiasi esame;
che di regola le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo per “ritardata giustizia” è irricevibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – ,
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.