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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.08.2012 16.2011.65

24. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·2,002 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Contratto di appalto - appalto generale - acquisto casa chiavi in mano - opere supplementari - legittimazione attiva

Volltext

Incarto n. 16.2011.65

Lugano 24 agosto 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 13 ottobre 2011 presentato da

RE 1  (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro la sentenza emessa il 5 settembre 2011 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa IU.2006.371 (contratto d'appalto) promossa con istanza 24 novembre 2006 nei confronti di  

 CO 1  (patrocinata dall'avv.  PA 2 );  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   Il 14 marzo 2001 CO 1 ha acquistato da __________ la particella n. 672 RFD di __________ per complessivi fr. 519 070.–. Secondo la clausola n. 3 del contratto di compravendita, il prezzo era da intendersi “chiavi in mano per il terreno e per lo stabile finito ed abitabile che il venditore sta costruendo e che non è ancora censito nel registro fondiario. Esso comprende quindi l'abitazione unifamiliare con tutte le opere principali ed accessorie, gli apparecchi, le istallazioni, il giardino con recinzione e piazzale d'accesso sistemati, le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica, telefono, televisione via cavo ecc. Costituiscono parte integrante del contratto la descrizione generale delle opere datata 9 febbraio 2001 e il conteggio modifica del prezzo del 21 febbraio 2001” .

                                         I lavori di costruzione della casa sono stati affidati dal venditore all'impresa RE 1, appaltatrice generale, la quale, con fattura 18 luglio 2001 ha chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 6512.80 per opere supplementari non contemplate nel contratto di compravendita (fr. 750.– per l'allacciamento all'acqua potabile, fr. 3502.– quale quota per l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, fr. 900.– per il motore elettrico di tre tapparelle, fr. 1360.80 per l'allacciamento elettrico per lamelle). Viste le resistenze di CO 1 la RE 1 ha fatto notificare a quest'ultima il precetto esecutivo n. __________ dell'UE di Lugano, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

                                  B.   Con istanza 24 novembre 2006 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere il pagamento di fr. 6252.– oltre interessi del 5% dal 7 settembre 2001 e fr. 210.– di spese esecutive così come il rigetto, limitatamente a quest'importo, dell'opposizione interposta dalla convenuta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 dicembre 2006, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'azione contestando la legittimazione attiva dell'istante alla quale essa non aveva mai conferito nessun incarico. Nel merito essa ha contestato l'esecuzione di opere supplementari rispetto a quelle previste nel contratto di compravendita e quindi dalla stessa già pagate. La convenuta ha altresì denunciato la lite a __________ il quale, con scritto 18 dicembre 2006, ha dichiarato di non voler intervenire nella lite.

                                  C.   Statuendo il 5 settembre 2011 il Pretore ha ammesso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'istante e ha di conseguenza respinto l'istanza.

                                  D.   Con reclamo del 13 ottobre 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver valutato in modo errato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto negandole a torto la legittimazione attiva. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2011 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                  1.   Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comu­nicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata il 5 settembre 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246  consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).

                                   3.   Litigiosa è, nella fattispecie, la legittimazione attiva dell'istante. Per il Pretore, valutate le prove assunte, “appare evidente come non sia mai venuto in essere un rapporto contrattuale tra la RE 1 e CO 1. Il semplice fatto di aver eseguito dei lavori a favore della convenuta ancora non permette di presumere, né tanto meno di concludere, che la qui istante è titolare di un credito nei confronti di CO 1. Anzi, l'istruttoria di causa ha permesso di accertare che vi sono due ben distinti rapporti contrattuali: uno di compravendita di una casa “chiavi in mano” tra __________ e la qui convenuta, l'altro, di appalto, tra __________ e la qui istante”. La reclamante contesta questa conclusione e ritiene invece che da una corretta lettura delle risultanze istruttorie, in particolare delle deposizioni testimoniali, si evince la sua legittimazione attiva, le prestazioni da essa fatturate alla convenuta essendo state eseguite per conto di quest'ultima e comunque non comprese nel contratto di compravendita ”chiavi in mano”.

                                         a)   La legittimazione delle parti – attiva o passiva che sia – è un presupposto di merito, da verificare d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 136 III 367consid. 2.1; 130 III 424 consid. 3.1). Munito di legittimazione attiva è unicamente il titolare del rapporto giuridico fatto valere, nel senso che la parte ha la legittimazione attiva quando essa e non un'altra è titolare della pretesa che fa valere in giudizio (cfr. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, 1989, pag. 17; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 66 pag. 229 seg.). Nell'ambito di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione attiva è data quando l'istante è parte al contratto in base al quale procede in giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato Appendice 2000/2004, n. 23 ad art. 181). Determinare la legittimazione attiva significa quindi stabilire chi può far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare.

                                         b)   In concreto, non può essere seriamente contestato che nella costruzione dell'abitazione della convenuta si siano eseguite opere supplementari ove si pensi che in un primo tempo le tapparelle erano previste con comando a manovella (allegato A al doc. A punto 14), salvo poi istallare un motore per il loro azionamento elettrico. E che tale modifica non sia stata voluta dalla proprietaria appare dubbio. Sennonché, la conclusione del primo giudice secondo cui tra le parti non si è perfezionata nessuna relazione contrattuale, non appare errata e quindi manifestamente insostenibile. Dalle risultanze istruttorie, in effetti, nulla emerge a comprova del fatto che sia stata la convenuta a commissionare direttamente alla ditta istante le opere poi da questa fatturate. In particolare dalla deposizione di __________ (cfr. verbali 24 aprile 2007, pag. 1), che per conto di __________ si è occupata “della DL nell'operazione immobiliare comprendente 6 case a __________“ (cfr. deposizione nell'inc. OA.2003.217, confermata in questa sede), si evince unicamente l'esecuzione di tutte le opere fatturate dall'istante la quale le ha chiesto il “supplemento relativo alla posa di lamelle elettriche”. La dichiarazione della teste secondo cui normalmente all'origine di questa richiesta vi è una domanda del cliente, non basta però a ritenere che nel caso concreto tale richiesta sia stata direttamente formulata dalla convenuta all'indirizzo dell'istante.

                                         c)   Neppure giova alla tesi della reclamante quanto dichiarato da __________, la quale si è limitata a sostenere che le opere supplementari sono di principio escluse dal prezzo della casa “chiavi in mano” (cfr. deposizione del 24 aprile 2007, verbali pag. 3 ). Da tale dichiarazione non si può però desumere che le prestazioni oggetto della pretesa siano state direttamente richieste dalla convenuta all'istante. Al proposito la teste ha solo ipotizzato che sia stata la convenuta a chiedere le “opere aggiuntive” di cui alle fatture doc. E e F, presumendo che la convenuta abbia inoltrato la richiesta alla direzione lavori. Per tacere del fatto che tale “presunzione” non trova però conferma nelle risultanze istruttorie, ciò semmai avvalora la tesi della convenuta medesima di avere avuto una relazione contrattuale unicamente con __________ e non con la   RE 1.

                                         d)   Quanto a __________, egli ha bensì dichiarato che le fatture di cui ai doc. C e D si riferivano a opere “obbligatorie” escluse dal contratto di compravendita in quanto variano “da comune a comune e possono essere calcolati unicamente a costruzione terminata” e che le altre di cui ai doc. E e F “è un desiderio della parte convenuta… e una conseguenza della desiderata” (deposizione del 24 settembre 2007, verbali pag. 1 e 2). Ciò non basta per ritenere manifestamente errata la conclusione del primo giudice tanto meno se si pensa che nel prezzo della casa “chiavi in mano”, debitamente soluto dalla convenuta, erano comprese anche “le infrastrutture e gli allacciamenti per acqua, fognatura, corrente elettrica, telefono, televisione via cavo, ecc.”, escluse unicamente le tasse di allacciamento (cfr. punto 3 del contratto). E nella fattispecie le fatture della __________ (doc. C) e delle __________ (doc. D) riguardano appunto costi di allacciamento. Il testo chiaro del contratto esclude peraltro il richiamo alla gestione d'affari senza mandato sollevato nel reclamo.

                                         e)   In sostanza, il solo fatto di aver eseguito dei lavori a favore della convenuta, in verosimile regime di subappalto, non permette di ritenere che tra le parti si sia instaurata una relazione contrattuale. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   4.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 450.– sono poste a carico della reclamante, la quale rifonderà alla controparte fr. 400.– di ripetibili

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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