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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 25.06.2012 16.2011.58

25. Juni 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,199 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - surrogazione cassa disoccupazione

Volltext

Incarto n. 16.2011.58

Lugano 25 giugno 2012/mc  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

vicecancelliera:

Petralli Zeni

sedente per statuire sul reclamo 22 settembre 2011 presentato da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro la sentenza emessa il 25 agosto 2011 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, nella causa DI.2010.195 (surrogazione della cassa di disoccupazione) promossa con istanza 8 giugno 2010 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                    A.   __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1 quale elettricista qualificato dal 23 novembre 2009 al 28 febbraio 2010, data per la quale la datrice di lavoro gli ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro con contestuale esonero dal prestare l'attività lavorativa già dal 29 gennaio 2010.

                                         Essendo nel frattempo subentrati degli impedimenti al lavoro, in seguito a infortunio, malattia e servizio di protezione civile obbligatorio, il lavoratore ha ritenuto il termine di disdetta prorogato fino al 31 marzo 2010, offrendo le proprie prestazioni lavorative dal 1° marzo 2010 ma rifiutate da RE 1. Il lavoratore si è quindi annunciato alla CO 1 dalla quale ha percepito le relative indennità per il mese di marzo 2010, per un totale di fr. 2573.25 netti.

                                  B.   Con istanza 8 giugno 2010 la CO 1,

                                         agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 LADI, si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 2573.25 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010. All'udienza del 20 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. In quell'occasione il Pretore, con l'accordo delle parti, ha congiunto la causa per l'istruttoria e per il giudizio con quella promossa il 12 aprile 2010 da __________ nei confronti della convenuta per ottenere il pagamento di fr. 11 338.40 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2010 (inc. DI.2010.124). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo delle conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito le loro posizioni.

                                  C.   Statuendo con sentenza unica del 25 agosto 2011, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di __________ condannando la convenuta a versargli fr. 3331.15 netti e fr. 4000.– lordi dedotti  fr. 2573.25 netti, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2010, e ha integralmente accolto quella della CO 1, obbligando la convenuta al pagamento di fr. 2573.25 oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2010.

                                  D.   Con reclamo del 22 settembre 2011 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento per quel che riguarda la CO 1. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato gli atti ed erroneamente applicato il diritto, riconoscendo le pretese del lavoratore per il mese di marzo 2010. Con decreto 26 settembre 2011 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo. Al reclamo la convenuta non ha formulato osservazioni.

                                  E.   Con sentenza del 16 aprile 2012 la Seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto l'appello del 22 settembre 2011 con il quale la RE 1 ha chiesto la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente l'istanza di __________ (inc. 12.2011.57). Tale decisione è passata in giudicato.

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).

                                   2.   Il Pretore, ammessa la validità del contratto di lavoro e della sua scadenza al 31 marzo 2010, ha riconosciuto al lavoratore il diritto al salario fino a tale data e ha accertato che il salario dell'ultimo mese era stato percepito dalla CO 1. La reclamante non condivide questi accertamenti e ripropone la sua contestazione in merito alla nullità del contratto di lavoro.

                                         a)   Ora, come accertato dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello nella decisione 16 aprile 2012, passata in giudicato, il contratto di lavoro concluso dalle parti era valido e il rapporto di lavoro si è concluso il 31 marzo 2010. Ciò basta per legittimare la pretesa dell'istante volta alla restituzione delle indennità di disoccupazione dalla stessa anticipate al lavoratore e, di conseguenza, escludere che il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti o in un'applicazione errata del diritto.

                                         b)   Quanto agli importi posti in compensazione dalla datrice di lavoro per danni dalla stessa addebitati al lavoratore, anche in questo caso la decisione del primo giudice non può essere considerata manifestamente insostenibile. La seconda Camera civile ha, al riguardo, confermato il giudizio del Pretore che ha escluso una responsabilità del dipendente sia con riferimento al mancato incasso dei sussidi cantonali per l'incentivo all'assunzione (cfr. consid. 4 e 5), che al danneggiamento del furgone della ditta e ai lavori mal eseguiti da quest'ultimo, con conseguente esclusione di una qualsiasi responsabilità del lavoratore ai sensi dell'art. 321e CO (cfr. consid. 6 e 7). Ciò posto il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nella valutazione dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto.

                                   3.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC) salvo in caso di malafede o temerarietà processuali estranee alla fattispecie (art. 115 CPC). All'istante, che ha rinunciato a formulare osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Il reclamo è respinto.

2.   Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–; –,.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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