Incarto n. 16.2011.51
Lugano 4 ottobre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
vicecancelliera:
Petralli Zeni
sedente per statuire sul reclamo 26 agosto 2011 presentato da
RE 1
contro la sentenza emessa il 18 agosto 2011 dal Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa n. 30/2011 (contratto di compravendita) promossa con istanza 27 giugno 2011 da
CO 1 ;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 22 dicembre 2004 la ditta CO 1 ha emesso una fattura a carico della ditta RE 1 di fr. 1447.15 per la fornitura di 50 ciondoli;
che visto il mancato pagamento della fornitura, la venditrice ha fatto notificare all'acquirente il PE n. __________ dell'UEF di Locarno al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che il 27 giugno 2011 CO 1ha si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Locarno chiedendo la convocazione delle parti a un tentativo di conciliazione, così come la condanna della ditta RE 1 al pagamento di fr. 1900.80 oltre interessi del 5 % dal 22 gennaio 2005;
che all'udienza di conciliazione del 17 agosto 2011 l'attrice ha confermato le sue domande mentre la convenuta non è comparsa;
che statuendo il 18 agosto 2011 il Giudice di pace ha accolto l'istanza e ha obbligato la convenuta a versare all'istante fr. 1447.15 oltre interessi e spese, rigettando per tale importo l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo;
che con reclamo del 26 agosto 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio lamentando inesattezze nella notifica della citazione all'udienza;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata emessa il 18 agosto 2011 sicché alla stessa si applica il nuovo Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che la ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentita giacché la citazione all'udienza di conciliazione “non è stata recapitata all'indirizzo ufficiale della spettabile RE 1”;
che la censura appare manifestamente infondata sia perché la citazione in questione risulta essere stata inviata al recapito della ditta indicato nel registro di commercio (“presso __________, __________, __________“), per altro indicato da RE 1 nel suo reclamo, sia perché la medesima nemmeno pretende di non aver ricevuto la citazione, tanto meno se si pensa che la stessa non è ritornata alla Giudicatura di pace;
che in simili circostanze il reclamo non ha evidenziato né un'errata applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC) e neppure un accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) sicché deve essere respinto;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni;
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 322 CPC
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– –
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.