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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 11.01.2011 16.2010.128

11. Januar 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami·HTML·1,028 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Contratto di locazione - competenza per materia - esclusa per giudice di pace - verifica d'ufficio

Volltext

Incarto n. 16.2010.128

Lugano 11 gennaio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini

segretaria:

 Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 1° dicembre 2010 presentato da

RI 1  

contro la sentenza emessa il 17 novembre 2010 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca, nella causa n. 17/10/O (locazione) promossa con istanza 26 ottobre 2010 da  

CO 1;  

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:                          che il 21 agosto 2009 RI 1 ha sottoscritto con CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto una casa unifamiliare e due posteggi esterni ad __________, rapporto di locazione conclusosi il 30 giugno 2010;

                                         che durante la locazione CO 1i, rilevate macchie di olio e combustibile sulla pavimentazione dei due posteggi, ha incaricato la ditta __________ di eliminarle;

                                         che, sulla base dell’offerta emessa da quest'ultima ditta, CO 1 ha chiesto a RI 1 il pagamento di fr. 1448.–;

                                         che con istanza del 26 ottobre 2010 CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Capriasca per ottenere il pagamento di fr. 1668.– oltre accessori, rivendicati quale risarcimento per il menzionato danno oltre alle spese di richiamo;

                                         che all'udienza del 15 novembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto non è comparso e si è lasciato precludere;

                                         che statuendo il 17 novembre 2010 il Giudice di pace, ritenendo sufficientemente comprovato il credito dell'istante sulla base della documentazione prodotta, ha accolto l'istanza;

                                         che con ricorso per cassazione 1° dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

                                         che il ricorrente si duole della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare alla discussione, così come dell'assenza di un valido riconoscimento di debito a sostegno della pretesa di controparte;

                                         che con scritto 29 dicembre 2010 l'istante ha concluso per il rigetto del ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione essendo stata notificata nella fattispecie anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);

                                         che per l'art. 97 n. 3 CPC ticinese il giudice esamina d'ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono – rispettivamente se sono esistiti – i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

                                          che in concreto l'istante ha promosso un'azione di risarcimento per un danno cagionato a un bene dato in locazione;

                                          che l'art. 31 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto;

                                          che per cause riguardanti tali controversie – concetto da interpretare in modo ampio (cfr. Cocchi, Uffici di conciliazione e qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia di locazione in: CFPG, Il Ticino e il diritto, collana blu, Lugano 1997 pag. 292) – si intendono tutte le vertenze attinenti alla ”locazione“ (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 940 ad art. 404), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC ticinese;

                                          che non rientrano invece in questa definizione le procedure sommarie di rigetto dell'opposizione (Cocchi, op. cit., pag. 293), per le quali è riconosciuta la competenza del giudice di pace;

                                          che, in concreto, l'azione promossa non si riferiva a una procedura di rigetto dell'opposizione ma era un'azione ordinaria, l'istante chiedendo la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1668.–  oltre interessi per il risarcimento di un danno causato all'ente locato;

                                          che in circostanze siffatte il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'azione, ma doveva dichiararsi incompetente per materia (CCC, inc. 16.2008.__________ del 26 maggio 2008);

                                          che il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC ticinese) è rilevabile d'ufficio ove si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o no sollevato la censura davanti al primo giudice (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 5 ad art. 327);

                                         che la mancanza del presupposto della competenza per materia del giudice di pace (art. 97 n. 3 CPC ticinese), comporta la nullità della sentenza (cfr. anche art. 142 cpv. 1 lett. a CPC ticinese), senza che occorra esaminare le censure sollevate dal ricorrente;

                                          che in circostanze del genere il giudice di pace, dopo essersi dichiarato incompetente per materia, trasmetterà l'istanza al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (art. 126 CPC ticinese);

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano oneri per il presente giudizio, né si assegnano indennità, la redazione del “ricorso” non avendo causato costi apprezzabili.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   È accertata la nullità della sentenza 17 novembre 2010 del Giudice di pace del circolo di Capriasca.

                                    2.   Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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