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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 18.08.2020 13.2020.71

18. August 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·903 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Reclamo contro decisione in materia di prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va reso verosimile

Volltext

Incarto n. 13.2020.71

Lugano 18 agosto 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.21 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 4 novembre 2019 da

 CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

contro

RE 1  patrocinata dall’avv.  PA 1 

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo di spettanze derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro;

e ora sul reclamo 23 luglio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 luglio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 4 novembre 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 77'868.97 a titolo di spettanze derivanti dalla cessazione del contratto di lavoro, cui la convenuta ha posto termine con un licenziamento ingiustificato.

                                         Con risposta 15 gennaio 2020 la convenuta ha postulato la reiezione integrale della petizione chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 79'118.– oltre accessori.

                                  B.   Esperito il dibattimento delle prime arringhe, con ordinanza 15 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha deciso in merito alle prove, ammettendo una prova testimoniale e respingendo le altre, segnatamente l’audizione del teste __________.

                                  C.   Con reclamo 23 luglio 2020 RE 1 s’aggrava contro questa decisione chiedendone la riforma nel senso di ammettere l’audizione del teste __________.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulle prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 154 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 16 luglio 2020. Rimesso alla posta il 23 luglio 2020 il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                2.3   Nel caso in esame la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, né lo stesso può essere considerato evidente. In mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   3.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 250.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   4.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 23 luglio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 250.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 23 luglio 2020 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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