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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 15.07.2020 13.2020.63

15. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,046 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Decisione su un rinvio dell'udienza. Disposizione ordinatoria processuale. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile

Volltext

Incarto n. 13.2020.63

Lugano 14 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2020.45 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 (disconosciment

e ora sul reclamo 3 luglio 2020 dell’avv. PA 1 contro l’ordinanza 30 giugno 2020 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di rinvio dell’udienza;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 11 febbraio 2020 CO 1 ha promosso un’azione di disconoscimento di paternità nei confronti di RE 1 e PI 1.

                                  B.   Con ordinanza 31 marzo 2020 il Pretore ha citato le parti all’udienza del 25 agosto 2020 per procedere al dibattimento.

                                  C.   Con osservazioni 25 maggio 2020 il convenuto RE 1 ha dichiarato di opporsi alla petizione.

                                  D.   Con istanza 26 giugno 2020 il patrocinatore del convenuto RE 1 ha chiesto il rinvio dell’udienza perché “… assente all’estero dal 24 agosto al 9 settembre 2020 …”, proponendo di anticiparla.

                                  E.   Con decisione 30 giugno 2020 il Pretore ha respinto l’istanza perché intempestiva e perché per problemi d’agenda non era possibile anticipare l’udienza.

                                  F.   Con reclamo 3 luglio 2020 l’avv. PA 1 insorge contro questa decisione e ne chiede l’annullamento e il rinvio dell’incarto al Pretore per nuova decisione.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’istanza di rinvio dell’udienza è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 135 CPC) che, in applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 1° luglio 2020. Il reclamo, pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il 3 luglio 2020 è quindi tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   Il CPC non prevede l’impugnabilità delle decisioni di rinvio dell’udienza. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

                                2.2   La reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente, ritenuto che nulla indizia la sua impossibilità a farsi, se del caso, sostituire nell’ambito della procedura cui risulta applicabile il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC). Di conseguenza, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                         In siffatta situazione neppure ha da essere esaminato se la patrocinatrice del convenuto sia legittimata a interporre a nome proprio il presente gravame.

                                   3.   Visto quanto precede, non appare necessario esaminare gli argomenti addotti dalla reclamante a sostegno del gravame. Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare che la reclamante stessa afferma di aver organizzato le proprie ferie a metà del mese di giugno, dopo che sono state abolite le restrizioni della libertà di movimento delle persone tra i vari stati. Da ciò essa deduce che la sua richiesta di rinvio era tempestiva, neppure essendovi un obbligo legale per un avvocato di programmare le ferie con mesi di anticipo. Basterà qui rilevare che la reclamante ha organizzato le proprie vacanze quando già conosceva la data dell’udienza, senza neppure verificare la possibilità di ottenerne il rinvio. Essa medesima ha quindi posto volontariamente in essere la pretesa impossibilità oggettiva di comparire all’udienza. Rimproverare ora al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del diritto quando con una sua deliberata scelta lei stessa ha posto volontariamente in essere la pretesa impossibilità di comparire all’udienza non è serio.

                                   4.   Manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

                                  5.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 300.–. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 3 luglio 2020 dell’avv. PA 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.– sono poste a carico dell’avv. PA 1.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 3 luglio 2020 alle altre parti):

-     ; -    ; - .    

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).