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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.07.2020 13.2020.60

8. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·708 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Assunzione di nuove prove. Il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile va sostenuto e reso verosimile

Volltext

Incarto n. 13.2020.60

Lugano 8 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2017.14 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 24 aprile 2017 da

 RE 1  rappr. da: RA 1   

  contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

e ora sul reclamo 30 giugno 2020 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 18 giugno 2020;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 24 aprile 2017 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 22'872.- oltre accessori a titolo d’indennità per licenziamento abusivo.

                                         La convenuta si è opposta alla petizione.

                                  B.   Limitato il procedimento all’eccezione di perenzione dell’azione sollevata dalla convenuta, con decisione 8 febbraio 2019 il Pretore ha respinto la petizione.

                                         Con sentenza 10 marzo 2020 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha accolto l’appello dell’attore e riformato la predetta sentenza respingendo l’eccezione di perenzione. Ha quindi ritornato l’incarto alla Pretura per la continuazione della procedura (inc. 12.2019.57).

                                         Il ricorso della convenuta è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 14 maggio 2020 (sentenza 4A_193/2020).

                                  C.   Con istanza 28 maggio 2020 la convenuta ha chiesto di assumere agli atti la busta d’intimazione dell’opposizione alla disdetta formulata da RE 1, richiesta cui l’attore si è opposto.

                                         Con decisione 18 giugno 2020 il Pretore ha accolto l’istanza.

                                  D.   Con reclamo 30 giugno 2020 RE 1 insorge contro questa decisione e ne chiede la riforma nel senso di respingere l’istanza e di non ammettere la produzione del documento in questione.

                                         Il reclamo non è stato notificato alla controparte.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sull’istanza di assunzione di nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 19 giugno 2020. Rimesso alla posta il 30 giugno 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319).

                                2.2   Il reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   3.   Manifestamente inammissibile, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

                                   4.   Non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC) né si assegnano ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato ancora notificato.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 30 giugno 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 30 giugno 2020 alla controparte):

-   ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-, trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro la presente decisione è impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF.

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