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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 17.06.2020 13.2020.6

17. Juni 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,224 Wörter·~16 min·5

Zusammenfassung

Cauzione per le spese ripetibili. Il rischio di mancato pagamento delle ripetibili può anche risultare dalle dichiarazioni della parte richiesta della cauzione

Volltext

Incarto n. 13.2020.6

Lugano 17 giugno 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.32 (procedura ordinaria contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 novembre 2018 da

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall’ PA 2   

e ora sul reclamo 30 gennaio 2020 di RE 1 contro la decisione 15 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto gli ha imposto la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili di fr. 11'700.–;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con contratto di lavoro 1° gennaio 2007 RE 1 è stato assunto con mansioni di capo squadra ferraiolo da S__________. Il 1° gennaio 2009 egli ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con la neocostituita CO 1. Il rapporto di lavoro è stato rescisso da CO 1 con disdetta ordinaria 15 maggio 2017, che RE 1 ha contestato. A sua volta egli ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato in data 12 ottobre 2017 per mancato pagamento del salario.

                                  B.   Il 16 agosto 2017 la Pretura del Distretto di Bellinzona ha rilasciato a RE 1 una prima autorizzazione ad agire in esito ad un tentativo di conciliazione da lui avviato nei confronti di S__________. Il 18 agosto 2017 egli ha promosso causa nei confronti di CO 1 che vi si è opposta, eccependo la mancata corrispondenza con l’autorizzazione ad agire - che autorizzava a procedere nei confronti di S__________ - e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di fr. 50'000.– in forza della clausola di divieto di concorrenza prevista dal contratto di lavoro. Il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile la petizione introdotta nei confronti di CO 1 con decisione 28 maggio 2018, mancando il preventivo tentativo di conciliazione.

                                  C.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire nei confronti di CO 1, con petizione 2 novembre 2018, RE 1 ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr. 167'952.70 oltre interessi al 5% dal 12 maggio 2017 per pretese salariali, indennità per licenziamento abusivo e partecipazione alle spese legali.

                                         La convenuta vi si è opposta con risposta 31 gennaio 2019, denunciando la lite a __________. Con replica 8 marzo 2019 l’attore ha confermato la petizione e si è opposto alla denuncia in lite. Il termine per la duplica è invece stato sospeso con ordinanza 21 marzo 2019.

                                  D.   Con istanza 20 marzo 2019 CO 1 ha chiesto in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC di obbligare RE 1 a prestare una cauzione per spese ripetibili di almeno fr. 15'115.75, in via subordinata di almeno fr. 10'077.15.

                                         Con osservazioni 8 aprile 2019 RE 1 vi si è opposto.

                                         Il 15 aprile 2019 CO 1 ha confermato la richiesta di cauzione, invocando l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, domanda di cui RE 1 ha chiesto la reiezione il 30 aprile 2019.

                                  E.   Con decisione 15 gennaio 2020, in parziale accoglimento dell’istanza 20 marzo 2019, il Pretore aggiunto ha imposto a RE 1 la prestazione di una cauzione processuale per spese ripetibili di fr. 11'700.–, da versare in tre rate mensili, e meglio fr. 4'000.– entro il 29 febbraio 2020, fr. 4'000.– entro il 31 marzo 2020 e fr. 3'700.– entro il 30 aprile 2020.

                                  F.   Con reclamo 30 gennaio 2020 RE 1 ha chiesto, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione 15 gennaio 2020 e la ricusazione del Pretore aggiunto.

                                         La controparte non è stata invitata a formulare osservazioni.

                                  G.   La domanda di ricusazione del Pretore aggiunto del distretto di Bellinzona è stata dichiarata inammissibile con decisione 12 marzo 2020 di questa Camera (inc. n. 13.2020.8).

Considerando

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello. Notificata il giorno 16 gennaio 2020, essa è pervenuta al reclamante il 20 gennaio 2020 (doc. A al reclamo; estratto tracciamento degli invii). Sicché, spedito il 30 gennaio 2020 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

                                3.1   Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

                                3.2   L’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC costituisce una sorta di clausola generale applicabile a tutti i casi non già espressamente previsti dalle lettere a-c della norma in questione, ma dove la riscossione delle ripetibili risulta comunque seriamente a rischio (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99; Suter/VonHolzen, op. cit., n. 34 seg. ad art. 99). Trattandosi di una nozione giuridica indeterminata, spetta al giudice determinare, secondo il suo potere di apprezzamento, se nella fattispecie a lui sottoposta il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Urwyler/Grütter, op. cit., n. 13 ad art. 99).

                                3.3   Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero menziona a mo’ di esempio il cosiddetto asset stripping prima del fallimento, con cui l’attore si disfa dei suoi attivi, per esempio trasferendoli sottocosto a una società (Messaggio, pag. 6666). La dottrina ritiene che anche meri indizi di difficoltà finanziaria, come ad esempio numerose e/o rilevanti esecuzioni pendenti a carico dell’attore, di per sé insufficienti a dimostrare la sua insolvenza giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC, possono rientrare nel campo di applicazione della lettera d della medesima disposizione (IIICCA inc. n. 13.2013.63 13 agosto 2013 consid. 2.1). In assenza di iniziative esecutive o fallimentari, può essere altresì il caso quando la parte attrice deve far fronte a impegni finanziari considerevoli o che superano considerevolmente i propri attivi (sentenza del TF 5A_221/2014 consid. 3, pubblicata in: SZZP/RSPC 1/2015 23; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3 ed., 2017, n. 17 ad art. 99). L’applicabilità della norma è invece stata negata nel caso di una società attrice che aveva costituito accantonamenti puntuali per finanziare eventuali spese ripetibili nel procedimento giudiziario da lei promosso (Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 17 ad art. 99 con riferimento a LGVE 2012 I Nr. 34).

                                   4.   Posto che la domanda di cauzione si fondava nel caso concreto sull’art. 99 cpv. 1 lett. c e lett. d CPC il Pretore aggiunto ha dapprima escluso l’applicazione della prima norma rilevando che l’attore aveva proceduto a saldare il debito per ripetibili. In seguito ha ritenuto adempiuto il presupposto di cui all’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC, rilevando che l’attore stesso aveva affermato in sede di replica di non disporre di sufficienti mezzi per far fronte alle spese di causa. Applicando poi l’art. 11 cpv. 1 Rtar (Regolamento per la fissazione delle ripetibili), il Pretore aggiunto ha quindi stabilito la cauzione in fr. 11'700.–. Infine, considerate le pretese difficoltà finanziarie dell’attore, ne ha fissato il pagamento in 3 rate mensili con relative scadenze (decisione impugnata, pag. 3 in basso).

                                   5.   Il reclamante rileva anzitutto che la cauzione non può essere imposta in applicazione degli art. 99 cpv. 1 lett. a, lett. b e lett. c CPC non essendone dati i presupposti. Se non che, la parte convenuta non ha mai fondato la propria richiesta di garanzia sulle lettere a e b, mentre il Pretore aggiunto ha dato atto della oramai avvenuta estinzione del debito di spese giudiziarie legato a pregresse procedure. Non è pertanto necessario soffermarsi sulla questione.

                                   6.   Il primo giudice ha ritenuto che il pagamento di eventuali ripetibili risultava seriamente compromesso ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC in considerazione del comportamento del reclamante e della sua situazione economica, rilevando in particolare che lui stesso aveva confermato di avere pagato il debito per ripetibili dopo la presentazione dell’istanza di cauzione e perfino dichiarato di non disporre dell’importo per la cauzione. Ha altresì rilevato che l’attore aveva promosso una causa avente un valore litigioso di fr. 167'952.70, scegliendo quindi di non beneficiare della gratuità della procedura prevista dall’art. 114 lett. c CPC.

                                6.1   Il reclamante obietta di avere convenzionalmente stabilito con la controparte un pagamento rateale delle ripetibili dovutele, che aveva integralmente saldato nei termini così stabiliti, ma che nonostante ciò l’istanza di cauzione era stata presentata prima della scadenza di queste rate. Nondimeno, diversamente da quanto egli sostiene, la pattuizione di un pagamento rateale è stata contestata dalla controparte (act. V pag. 2 n. 7; act. VII pag. 4 n. 4). Pertanto, che il reclamante pretenda ora di non essere mai stato in mora pare quantomeno discutibile. Certo è che tale circostanza non consente di imputare al primo giudice un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione dell’art. 99 CPC.

                                6.2   Il reclamante rimprovera il Pretore aggiunto il quale avrebbe sostenuto “… che è una mancanza dell’attore la scelta di quest’ultimo di non limitare la propria causa a fr. 30'000.– e beneficiare così della gratuità del processo offerta dall’art. 114 lett. c CPC”. Il primo giudice ha rilevato che “introducendo un’unica azione in giudizio per un credito complessivo di fr. 167'952.70 ha pure rinunciato a beneficiare dei vantaggi offerti dalla legge (114 lett. c CPC), restando così obbligato a versare l’anticipo chiesto per spese di giustizia”. In altre parole, si è limitato a constatare che, malgrado le sue conclamante difficoltà economiche, l’attore non ha ritenuto di optare per la procedura meno onerosa, salvo poi dolersi dei costi che questa scelta comporta. Non si tratta tuttavia di un giudizio di valore né una critica a tale scelta - di per sé legittima - e il rilievo appare non meno che corretto. Non solo: procedendo come fatto, l’attore ha rinunciato anche a beneficiare del principio inquisitorio limitato, applicabile alle controversie in materia di diritto del lavoro solo quando il valore di causa non supera fr. 30'000.– (art. 247 cpv. 2 lettera b cifra 2 CPC). Rimproverare ora al primo giudice di non aver applicato “… la massima inquisitoria sociale …” quando per sua deliberata scelta il reclamante vi ha rinunciato è in stridente contrasto con il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC).

                                6.3   Per quanto concerne la critica mossa agli accertamenti della sua situazione economica, il reclamante non considera che il primo giudice ha ritenuto fondamentali e centrali le sue stesse allegazioni. In particolare, in merito alla richiesta di cauzione della controparte, l’attore ha testualmente dichiarato che “- anche a volerlo - non dispone di questo importo, proprio a fronte della delicata situazione finanziaria in cui verte a causa della parte convenuta”. E, di fatto, con questa sua asserzione, che oltretutto la controparte aveva ben evidenziato, il reclamante non si è mai confrontato né nel contesto della sua duplica all’istanza di cauzione né - come detto - in sede di reclamo. Ora, l’obbligo di motivazione di chi impugna una decisione impone di criticare compiutamente la motivazione del giudice di prima istanza, spiegando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell’autorità inferiore e non, come in prima sede, per quale motivo sia fondata la sua tesi (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, 2a ed., 2017, n. 21 seg. ad art. 311 e n. 8 ad art. 321). In linea di massima poi, il rischio di mancato pagamento delle ripetibili giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC può anche risultare dalle dichiarazioni dell’interessato medesimo (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99). Pertanto, richiamato anche il margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice in riferimento alla clausola generale dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC (sopra, consid. 3.2), non vi è modo di ritenere che sotto questo profilo il Pretore aggiunto sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti rispettivamente in un’errata applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. d CPC. Da qui la reiezione del reclamo.

                                   7.   Il reclamante sostiene che l’imposizione di una cauzione è un ennesimo atto inteso a impedirgli di accedere alle pretese salariali cui ha diritto dopo essere stato licenziato in modo abusivo dalla controparte, responsabile della sua attuale precaria situazione finanziaria. Dato il suo domicilio estero egli non poteva beneficiare del gratuito patrocinio giusta l’art. 117 segg. CPC, fermo restando che il diritto internazionale imponeva comunque alla Svizzera di assicurargli l’accesso alla giustizia e a procedure civili eque ed efficaci. Ritiene quindi indispensabile garantire alla parte bisognosa e svantaggiata rispetto a quella facoltosa, un accesso alla giustizia senza cauzione processuale. Il reclamante pare ignorare che, in applicazione dell’art. 11c LDIP alle persone con domicilio all’estero è concesso il gratuito patrocinio alle stesse condizioni delle persone domiciliate in Svizzera. E, premessa la competenza territoriale svizzera in un procedimento civile, il beneficio del gratuito patrocinio sottostà alle condizioni materiali sancite dall’art. 117 segg. CPC - indigenza e probabilità di esito favorevole della lite - indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza di una persona (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, DIKE, 2019, n. 67, 68, 74, 949, e 951; Rodriguez/Weingart, in: Müller-Chen/Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, Band I, Art. 1-108, 3a ed., 2018, n. 3 ad art. 11c). Basato su un presupposto errato, il reclamo è manifestamente infondato.

                                   8.   Il reclamante contesta pure l’importo della cauzione fissato dal Pretore aggiunto senza tener conto del merito della controversia, diffondendosi in disquisizioni varie circa il presumibile esito della causa, la tematica sociale che la caratterizza, i diritti procedurali di base e il sentimento di giustizia, tutti elementi che avrebbero permesso di derogare alla tariffa dell’art. 11 cpv. 5 Rtar. Se non che, per la fascia di valore litigioso tra fr. 100'000.– e fr. 500'000.–, le ripetibili sono stabilite in base ad un tasso tra il 6% e il 9% del valore (art. 11 cpv. 1 Rtar). In applicazione di tale principio, posto un valore di causa di fr. 167'952.70, il Pretore aggiunto ha applicato un tasso del 7%, da cui l’importo della cauzione di fr. 11'700.–. La cifra così stabilita si situa quindi nei limiti della tariffa, e rientra pertanto nel potere di apprezzamento del primo giudice (Trezzini, op. cit., n. 6 seg. ad art. 100 e n. 17 ad art. 96), escludendo a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, non si ravvisa né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Infine e per il resto, risulta a dir poco bizzarro pretendere in questo contesto che “una simile applicazione dell’art. 99 CPC aprirebbe un varco pericolosissimo nella garanzia d’accesso alla giustizia sancita dalla Costituzione federale e dalla CEDU, offrendo ad ogni scaltro datore di lavoro lo strumento giuridico per evitare di rispondere ai propri obblighi salariali”. Soprattutto se chi lo pretende stralcia in modo aprioristico e senza particolari approfondimenti quella che poteva essere l’opzione gratuito patrocinio (sopra, consid. 7), di cui l’esenzione dalle cauzioni processuali è parte (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC). Una volta di più il reclamo va respinto.

                                   9.   Il reclamante invoca ancora la correttezza del proprio comportamento processuale, i motivi all’origine della causa da lui promossa e le proprie delicate condizioni finanziarie, a comprova della rigidità e dell’arbitrarietà dell’ordine di cauzione disposto dal Pretore aggiunto. Lamenta inoltre una disparità di trattamento e un senso di ingiustizia laddove la sua causa venisse stralciata per mancato pagamento della cauzione posta a suo carico, considerato che sull’altro fronte pende un’azione riconvenzionale nei suoi confronti dove corre il rischio di essere condannato al pagamento di fr. 50'000.– alla controparte (reclamo, pag. 12 seg. n. 14). Ma a fronte di quanto si è appena esposto ai considerandi precedenti e che non occorre qui ripetere, anche queste critiche sono prive di pertinenza.

                                10.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 400.–, già anticipati dal reclamante. Non si pone la questione delle ripetibili per questa sede di giudizio, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                11.   Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

                                12.   Il presente giudizio rende priva d’oggetto la relativa domanda tesa all’ottenimento dell’effetto sospensivo.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 30 gennaio 2020 di RE 1 è respinto.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 400.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 30 gennaio 2020 alla controparte):

–      ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 167'952.70, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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