Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.07.2020 13.2020.51

8. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,213 Wörter·~6 min·6

Zusammenfassung

Annullamento perizia e assunzione di nuove prove. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Volltext

Incarto n. 13.2020.51

Lugano 8 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.1 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 8 gennaio 2018 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2     

contro

 RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

chiedente che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i fr. 30'000.- depositati sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. 2033 del 22 agosto 2014 a favore di CO 1;

e ora sul reclamo 28 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 18 maggio 2020 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di nomina di un nuovo perito e di produzione di nuovi documenti;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 8 gennaio 2018 CO 1 ha chiesto che sia fatto ordine al notaio __________ di liberare i fr. 30'000.- depositati sul suo conto clienti pertinenti al rogito n. __________ del 22 agosto 2014 a favore di CO 1.

                                         Con risposta 28 febbraio 2018 la convenuta si è opposta alla petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le prime arringhe 7 giugno dove hanno notificato i propri mezzi di prova.

                                  B.   Con decisione 8 giugno 2018 il Pretore ha deciso in merito alle prove, ammettendo segnatamente la perizia.

                                         Ricevuta la perizia giudiziaria 10 agosto 2019 dell’ing. __________, la parte convenuta ne ha chiesto il completamento, domanda accolta dal Pretore con decisione 3 dicembre 2019.

                                         Ricevuto il complemento di perizia 6 aprile 2020, con istanza 22 aprile 2020 la parte convenuta ha chiesto di produrre due nuovi documenti, di annullare la perizia e di nominare un nuovo perito. In subordine ha postulato la delucidazione del referto peritale 6 aprile 2020.

                                  C.   Con ordinanza 18 maggio 2020 il Pretore ha respinto l’istanza sia in punto alla richiesta di annullamento della perizia e di nomina di un nuovo perito, sia per quanto concerne la produzione di nuovi documenti.

                                  D.   Con reclamo 28 maggio 2020 RE 1 si aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone l’annullamento.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sulla richiesta di annullamento della perizia, di nomina di un nuovo perito e di produzione di nuovi documenti è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154, 187, 188 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 19 maggio 2020. Rimesso alla posta svizzera il 28 maggio 2020, il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (sentenza III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47; Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 cit.).

                                   3.   La reclamante sostiene che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché la perizia giudiziaria non è completa, non è comprensibile e neppure convincente. In questa situazione il Pretore non può basare la decisione su una perizia attendibile, ciò che causa alla convenuta un pregiudizio difficilmente riparabile poiché la perizia in questione attesta l’esecuzione dei lavori a regola d’arte, ciò che non corrisponde alla realtà.

                                         L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. Comunque, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato sapere se il rifiuto di assumere una nuova perizia ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Il Pretore si è limitato a rilevare che le risposte del perito sono complete e motivate, concludendo che non vi era motivo per ordinare una nuova perizia, ma non ha ancora proceduto all’apprezzamento delle prove medesime. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo.

                                         In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 28 maggio 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 300.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 28 maggio 2020 alla controparte):

-      ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è di fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

13.2020.51 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.07.2020 13.2020.51 — Swissrulings