Incarto n. 13.2020.35-38
Lugano 27 ottobre 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.18 (azione di risarcimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 7 ottobre 2019 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
e ora sul reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio, le ha chiesto l’anticipo delle spese processuali e, accogliendo l’istanza della convenuta, ha posto a suo carico una cauzione per spese ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 7 ottobre 2019 RE 1 ha convenuto in giudizio CO 1 per il pagamento di una somma fino a fr. 3'000'000.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale. L’attrice afferma di essere stata operata il 7 dicembre 2012 presso il citato istituto per mano del dr med. __________, a cui rimprovera di aver eseguito l’intervento in violazione delle regole dell’arte, causandole danni permanenti alla salute. A mente dell’attrice, CO 1 è responsabile per le violazioni commesse dal quel medico, per proprie violazioni delle regole dell’arte durante l’accoglienza e il decorso postoperatorio e per omissione del consenso informato, in conseguenza di cui rivendica un risarcimento del danno stabilito in:
- fr. 2'400'000.– quale perdita economica,
- fr. 200'000.– quale damnum emergens, e
- fr. 500'000.- quale torto morale.
Con scritto 9 ottobre 2019 RE 1 ha postulato la concessione del gratuito patrocinio.
B. Con risposta 29 gennaio 2020 la convenuta si è opposta alla petizione e ha chiesto che la parte attrice sia tenuta a prestare una cauzione per le spese ripetibili di fr. 120'000.–.
C. Con memoria 10 febbraio 2020 lattrice ha avversato la domanda di cauzione, rilevando di essere già stata posta al beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura di conciliazione. Ha inoltre evidenziato come scopo della richiesta di cauzione della controparte fosse quello di impedirle l’accesso alla giustizia.
D. La convenuta ha confermato in sede di replica 28 febbraio 2020 la sua istanza di cauzione, opponendosi alla concessione del gratuito patrocinio all’attrice. Con duplica 13 marzo 2020 l’attrice si è di nuovo opposta alla domanda di cauzione e ha postulato l’accoglimento della sua istanza di gratuito patrocinio.
E. Con decisione 27 aprile 2020 il Pretore aggiunto ha negato il gratuito patrocinio all’attrice, poiché la causa non presentava sufficienti probabilità di successo. A suo modo di vedere, la possibilità di imputare una responsabilità alla convenuta era minima, in quanto da una parte la perizia FMH e i certificati medici allestiti dopo l’operazione non evidenziavano violazioni delle regole mediche imputabili alla convenuta e dall’altra gli importi chiesti a titolo di risarcimento erano manifestamente eccessivi.
Respinta la domanda di gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha poi fissato all’attrice un termine di 30 giorni per versare fr. 35'000.– a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali e per prestare una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.–.
F. Con reclamo 8 maggio 2020 RE 1 chiede la riforma della decisione in oggetto nel senso di accogliere la sua istanza di gratuito patrocinio, inclusa la contestuale esenzione da anticipi e cauzioni. In via subordinata chiede il rinvio dell’incarto al primo giudice per nuovo giudizio. La reclamante postula analogo beneficio in questa sede.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Con il medesimo reclamo l’attrice impugna la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto le ha dapprima negato il gratuito patrocinio (dispositivo n. 1) ponendo quindi a suo carico l’anticipo presumibile delle spese giudiziarie (dispositivo n. 2) e la cauzione per spese ripetibili rivendicata dalla convenuta (dispositivo n. 3).
1.1 Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC) e il termine d’impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.2 In applicazione dell’art. 103 CPC le decisioni in materia di anticipazione delle spese giusta l’art. 98 CPC e di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC sono impugnabili con reclamo nel termine di dieci giorni sempre alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG).
1.3 La decisione impugnata è pervenuta all’attrice il 28 aprile 2020. Sicché, rimesso alla posta in data 8 maggio 2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, senz’altro ammissibile.
2. Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore aggiunto non ha concesso il gratuito patrocinio all’attrice perché la causa difettava di probabilità di esito favorevole. Una prima perplessità era dovuta al fatto che la reclamante non aveva dato seguito ad una prima autorizzazione ad agire ottenuta già nel 2014. A prescindere da ciò, da una perizia extragiudiziaria FMH eseguita nel frattempo non emergeva alcuna responsabilità della convenuta. Ritenuta verosimile l’esistenza di un contratto sui generis tra l’attrice e la convenuta, il primo giudice ha dapprima rilevato che la pretesa come tale non poteva considerarsi prescritta. Ha in seguito constatato che le critiche della reclamante erano per lo più rivolte al comportamento del medico che aveva eseguito l’operazione e non concernevano violazioni di regole mediche in capo alla convenuta, di cui oltretutto la perizia FMH nemmeno dava riscontro. La mancanza del consenso informato della paziente riguardava semmai il medico, nulla indicando che questi agisse quale ausiliario della convenuta (art. 101 CO). La perizia FMH era poi stata allestita su iniziativa dell’attrice medesima, non era di parte e aveva piena portata probatoria, visto che l’attrice non evidenziava puntuali violazioni di garanzie procedurali, formulando per contro critiche sulle conclusioni a distanza di oltre tre anni. Fortemente dubbia appariva poi la pretesa responsabilità generica fondata sul principio del rischio di attività (“Gefahrensatz”). Infine la quantificazione del danno essendo manifestamente eccessiva, la prospettiva di insuccesso superava notevolmente quella di successo.
Ciò premesso, a fronte di 10 attestati di carenza di beni per complessivi fr. 61'212.90 a carico dell’attrice, erano poi date le condizioni per porre a suo carico una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.– giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar e l’anticipo delle spese processuali di fr. 35'000.– sulla base dell’art. 7 LTG.
2.2 La reclamante sostiene che, stante la sua degenza protrattasi per oltre due settimane, è arbitrario negare il rapporto contrattuale in essere tra le parti e la responsabilità della convenuta. Arbitrario è anche ritenere poi che la perizia FMH scagionava la convenuta, visto che riguardava l’errore del medico. Arbitrario è pure considerare una responsabilità per rischio di attività ma presumere poi che la convenuta avesse adottato tutte le precauzioni per minimizzare i rischi ospedalieri. La rinuncia all’avvio della causa nel 2014 era dovuto a un peggioramento della sua salute, mentre l’ammontare delle pretese da lei fatte valere non è motivo per negare la probabilità di esito favorevole della causa visto che era chiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.– e non di fr. 3'000'000.–. Provata l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità, per liberarsi la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che il medico, quale suo ausiliario (art. 101 CO), non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con tutta la diligenza che ci si poteva attendere. Il riconoscimento del gratuito patrocinio esclude poi un anticipo delle spese (art. 7 LTG) e la prestazione della cauzione, cauzione peraltro fissata all’importo massimo previsto giusta l’art. 11 cpv. 1 Rtar.
Reclamo sul gratuito patrocinio
3. Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).
4. Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).
4.1 Il beneficio del gratuito patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 41 ad art. 117]).
4.2 La probabilità di esito favorevole di una causa può anche essere soltanto parziale, nel qual caso il gratuito patrocinio può limitarsi a quella sola parte. Le aspettative di successo di una domanda composta da diverse poste riunite sotto una medesima conclusione, sottostanno ad un apprezzamento d’insieme e, se del caso, il gratuito patrocinio dev’essere concesso totalmente. Ne va diversamente quando l’attore fa valere una pretesa chiaramente esagerata (Trezzini, op. cit., n. 7 seg. ad art. 118) potendosi allora negare il gratuito patrocinio rispetto alla pretesa in eccesso o integralmente laddove questa fosse mantenuta (decisione TF 5A_186/2017 del 20 luglio 2017 consid. 4.2; DTF 142 III 138 consid. 5.7; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 118; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 13 ad art. 117; Bühler, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 129 ad art. 118). Data una parziale probabilità di esito favorevole, il gratuito patrocinio è da esprimere in frazione (Bühler, op. cit., n. 131 ad art. 118).
5. A mente della reclamante è arbitrario ritenere che, considerata la sua degenza ospedaliera durata oltre due settimane, si possa negare l’esistenza di un rapporto contrattuale tra lei e la convenuta e, di conseguenza, la responsabilità in capo a quest’ultima a motivo che quella relazione contrattuale era andata male. Invano.
5.1 Giova qui rilevare che, diversamente da quanto lascia intendere l’interessata, il Pretore aggiunto a questo stadio della causa ha precisato di non poter a priori escludere che - foss’anche tacitamente - si fosse perfezionato “un contratto sui generis, parallelo a quello perfezionatosi con il Dr. Med. __________”, e come tale “sottoposto anch’esso alle regole del mandato secondo l’art. 394 cpv. 2 CO”. Nondimeno, l’esistenza di un contratto non implica in modo automatico ed astratto una responsabilità contrattuale che, nell’ambito di un giudizio sommario, ha comunque da essere resa verosimile, ipotesi che il primo giudice ha appunto escluso.
5.2 In particolare, il Pretore aggiunto ha ritenuto sostanzialmente minima la possibilità di imputare una responsabilità alla convenuta in quanto le critiche dell’attrice erano quasi esclusivamente rivolte all’operato del medico. L’attrice neppure aveva spiegato con necessaria dovizia in che modo il ricovero presso un’altra struttura avrebbe impedito o attenuato l’insorgere di complicazioni rispettivamente migliorato il suo stato valetudinario rispetto a quanto denunciato. Inoltre, dalla perizia - su cui si tornerà oltre - non emergevano indizi circa la violazione di regole dell’arte medica in capo alla convenuta mentre la questione del mancato consenso informato all’operazione riguardava semmai il medico. In definitiva, su quest’aspetto la critica della reclamante - invero sbrigativa - non solo poggia su una premessa errata ma neppure si confronta con le argomentazioni del giudizio impugnato.
6. La reclamante reputa arbitrario il giudizio del Pretore aggiunto per il fatto di avere scagionato la convenuta sulla base della perizia extragiudiziaria FMH, che non costituisce una prova e che non si occupa del comportamento della convenuta nella fase postoperatoria bensì solo dell’errore del medico curante.
6.1 In tal modo la reclamante non considera che il mandato peritale all’origine della perizia FMH aveva lo scopo di appurare se un errore di trattamento e/o di diagnosi, tale da avere comportato o comportare un danno alla salute dell’attrice, era stato commesso dal dr med. __________, rispettivamente dal personale che lavorava sotto la sua responsabilità, e nell’affermativa quale danno alla salute era stato provocato (“Il s’agit d’élucider la question de savoir si une faute de traitement et/ou de diagnostic a/ont été commise/s par le docteur __________ mis en cause, resp. par le personnel travaillant sous sa responsabilité, faute qui a entraîné ou entraînera un dommage à la santé. Dans l’affermative, il convient également d’examiner si la faute a provoqué un dommage à la santé”: doc. 3 pag. 1 n. 1.1). Di modo che il rimprovero non ha pertinenza.
6.2 Riguardo al valore probatorio di quel referto peritale, il Pretore aggiunto ha spiegato - con i dovuti riferimenti di legge - che l’allestimento di una perizia extragiudiziaria FMH dipende dall’iniziativa del paziente - nel caso concreto l’attrice, come peraltro risulta dalla perizia stessa - ciò che l’interessata non contesta. Il primo giudice ha quindi precisato che l’attrice era stata sentita, visitata e interrogata dal perito, che da questo punto di vista il referto peritale dava atto delle stesse doglianze sollevate dall’attrice in sede di petizione dandovi debita risposta, che l’attrice non aveva concretamente contestualizzato le pretese garanzie procedurali violate traendone le dovute conseguenze, che pur avendone diritto l’attrice non aveva sollecitato né un complemento né una delucidazione orale di quella perizia, che le critiche venivano formulate a ben tre anni di distanza e che i nuovi certificati medici prodotti, pur dando atto della persistenza di disturbi seri, non traevano conclusioni relative a presunte responsabilità della convenuta. Ma con tutti questi punti la reclamante neppure si confronta. Si aggiunga per il resto che il mandato peritale esigeva anche di redigere la perizia con la dovuta cura e attenzione oggettiva richiesta per essere prodotta davanti ad un tribunale (“L’expertise doit être rédigée avec le même soin et le même souci d’objectivité que si elle devait être produite pour un tribunal”: doc. 3 pag. 1 n. 1.1). E da questo punto di vista la reclamante non individua possibili criticità. Una volta di più il reclamo risulta pertanto inconsistente.
7. La reclamante considera arbitraria e affrettata, oltre che contraria al diritto, la conclusione secondo cui alla convenuta sarebbe imputabile una responsabilità per rischio di attività (“Gefahrensatz”), e questo perché la convenuta era contrattualmente tenuta ad una ben precisa prestazione - ovvero assicurare la fase postoperatoria - e non ad un rischio di attività. La censura è però fuorviante e pretestuosa. La reclamante medesima ha evocato “il principio giuridico del Gefahrensatz” (act. III, pag. 5 n. 10). Dal canto suo, il Pretore aggiunto ha definito fortemente dubbia l’imputabilità alla convenuta di una responsabilità generica in virtù appunto di questo principio, in quanto all’esame degli atti si poteva ben concludere che la convenuta aveva adottato tutte le precauzioni necessarie a minimizzare i rischi ospedalieri.
Invero, la reclamante obietta che solo l’istruttoria poteva dimostrare che la convenuta aveva adottato tutte le necessarie precauzioni atte a minimizzare i rischi ospedalieri, ma che al momento dagli atti emergeva semmai il contrario ovvero una chiara violazione a suo scapito delle regole dell’arte sul trattamento del dolore. Ma la descrizione di un decorso postoperatorio rivelatosi da un punto di vista oggettivo particolarmente difficile e travagliato, e persino traumatico sotto il profilo soggettivo non rende a priori verosimile la violazione di regole dell’arte medica di cui non vi è traccia alcuna nella perizia extragiudiziaria FMH agli atti. Di modo che, anche al riguardo il reclamo va respinto.
8. Per la reclamante è altresì arbitrario il riferimento al tentativo di conciliazione da lei promosso nel 2014, a cui non era poi seguita un’azione giudiziaria. Essa precisa di avere allora desistito a causa di un repentino peggioramento del suo stato di salute che non le consentiva di affrontare psicologicamente gli impegni di un processo. Se non che, da ciò il Pretore aggiunto non ha tratto alcuna conclusione, limitandosi a rilevare che la perizia extragiudiziaria FMH nel frattempo esperita - giova ricordarlo su iniziativa della stessa reclamante - sembrava appunto smentire la sua tesi. La critica non ha quindi portata pratica.
9. A detta della reclamante la probabilità di esito favorevole della causa non va esclusa per il fatto di avere avanzato pretese spropositate ed assurde, ritenuto oltretutto che essa ha richiesto un risarcimento fino a fr. 3'000'000.–, da stabilirsi in corso di istruttoria, e non di fr. 3'000'000.–. Il primo giudice ha ritenuto manifestamente eccessive le pretese della reclamante (fr. 2'400'000.– per perdita di guadagno, fr. 200'000.– per costi imprecisati e fr. 500'000.– di torto morale) in rapporto al suo stato di salute passato e attuale e ai costi medici da lei effettivamente sostenuti (fr. 36'052.65), tenuto conto non da ultimo della giurisprudenza e dottrina applicabili in materia, e ne ha concluso che, a fronte di pretese spropositate, le prospettive di successo erano ben inferiori rispetto a quelle della soccombenza. Ma su questi punti la reclamante è rimasta silente. Poco importa che abbia inteso limitare a fr. 3'000'000.– la sua richiesta di risarcimento, considerato che è comunque questo l’importo su cui il Pretore aggiunto è chiamato a decidere (art. 58 cpv. 1 CPC) e a ponderare quindi, se necessario, le prospettive di successo della vertenza promossa dalla reclamante. Ed è appunto stato il caso dovendo statuire sulla sua istanza di gratuito patrocinio, di cui la probabilità di esito favorevole della causa è requisito imprescindibile (sopra, consid. 3). Pertanto l’interessata non si poteva esimere dal sostanziare, quand’anche in modo sommario, le proprie pretese. Così non è stato visto che, alla perdita economica di almeno fr. 2'400'000.– stimata in base a un generico importo annuo di fr. 60'000.– per 40 anni, ha accostato un non meglio precisato damnum emergens provvisorio di fr. 200'000.– ed infine, per le sofferenze patite, una pretesa altrettanto generica - e astronomica - per torto morale di fr. 500'000.– (act. I, pag. 16 n. 27), limitandosi per il resto a considerazioni generiche e non contestualizzate (act. III, pag. 4 n. 8 e 9; act. V, pag. 4 n. 11, 12 e 13) nonostante le contestazioni della controparte (act. II, pag. 23 segg. n. 1.1; act. IV, pag. 5 seg.). Di modo che, a fronte di tutto ciò, la conclusione del Pretore aggiunto resiste alla critica.
10. Afferma la reclamante di avere dimostrato l’esistenza dell’obbligazione, la violazione, il danno e il nesso di causalità da cui la convenuta si sarebbe potuta liberare solo dimostrando che quale suo ausiliario (art. 101 CO), il medico non aveva agito in adempimento del suo lavoro o aveva agito con la diligenza che da lui ci si poteva legittimamente attendere. Nondimeno il Pretore aggiunto ha spiegato di non ravvisare a questo stadio della causa elementi a sostegno della tesi che il dr med. __________ avesse agito come ausiliario della convenuta ai sensi dell’art. 101 CO, sicché, un’eventuale responsabilità per il mancato consenso informato all’operazione riguardava unicamente il medico interessato. La questione sarebbe stata ad ogni modo marginale in quanto la perizia FMH evidenziava dei rischi minimi legati all’intervento, motivo per cui non vi era motivo di ritenere che l’attrice avrebbe esitato a dare il proprio consenso. Infine, come già rilevato (sopra, consid. 5.2), per il primo giudice le critiche dell’interessata erano quasi esclusivamente rivolte al comportamento del medico dr med. __________, nulla indicava che il ricovero presso un’altra struttura avrebbe impedito o attenuato eventuali complicazioni e, infine, la perizia extragiudiziaria FMH non aveva evidenziato violazioni delle regole dell’arte medica in capo alla convenuta. E con tali puntuali argomentazioni la reclamante non si confronta affatto. Immotivato, al riguardo il reclamo è inammissibile.
Reclamo sull’anticipo spese
11. Respinta la domanda di gratuito patrocinio, il Pretore aggiunto ha assegnato alla reclamante un termine di 30 giorni per versare l’anticipo delle presumibili spese processuali che ha stabilito in fr. 35'000.– in applicazione dell’art. 7 LTG. Pur chiedendo l’esonero dalla prestazione di anticipi, su questo punto la reclamante non formula censure particolari, limitandosi a ribadire la pertinenza della sua istanza di gratuito patrocinio. Poiché, per i motivi di cui si è detto, il reclamo proposto contro il diniego del gratuito patrocinio va respinto, il gravame avverso la decisione di anticipo spese, basato unicamente sull’ipotesi del beneficio del gratuito patrocinio, va quindi respinto.
Reclamo contro la prestazione della cauzione per spese ripetibili
12. Respinta la domanda di gratuito patrocinio, in accoglimento della relativa richiesta della convenuta, il Pretore aggiunto ha imposto alla reclamante la prestazione di una cauzione per spese ripetibili di fr. 120'000.–.
12.1 La reclamante obietta che il Pretore aggiunto ha pacificamente riconosciuto il suo stato d’indigenza in quanto a suo carico risultavano 10 attestati di carenza di beni per un importo complessivo di fr. 61'212.90. Se non che, lo stato d’indigenza non è sufficiente per l’esonero dalla prestazione di una cauzione per spese ripetibili. Come si è visto, la domanda di gratuito patrocinio è stata respinta dal primo giudice in difetto della probabilità di esito favorevole della causa, decisione che in questa sede di giudizio trova conferma. Di conseguenza, come puntualmente spiegato dal Pretore aggiunto, l’esistenza di 10 attestati di carenza di beni ammontanti complessivamente a fr. 61'212.90 rende senz’altro attuale l’interesse degno di protezione della convenuta a tutelarsi dal rischio di non poter recuperare i costi legali che comporterebbe una causa promossa a suo carico, quegli attestati costituendo giusta l’art. 99 cpv. 1 lett. b CPC la dimostrazione irrefragabile (stante la natura di finzione) di una impossibilità rispettivamente gravosità di recupero a fronte della quale il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (cfr. anche: Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 14 e 16 ad art. 99; Tappy, in: Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 16 ad art. 99). Al riguardo il reclamo va così respinto.
12.2 La reclamante contesta l’importo della cauzione, corrispondente al massimo delle ripetibili previste dall’art. 11 cpv. 1 Rtar, allorquando avrebbe potuto ritenere una cifra di fr. 75'000.–, anche questa comunque contestata vista la propria indigenza. Per quale motivo l’indigenza dell’interessata non è qui motivo d’impedimento alla prestazione di una cauzione già lo si è detto (sopra, consid. 12.1), inutile quindi dilungarsi oltre. Il Pretore aggiunto ha rilevato che per l’art. 11 cpv. 1 Rtar nella fascia di valore litigioso che va da 2 ai 5 milioni di franchi, il tasso per le ripetibili si situa tra il 2% e il 4%, in concreto tra un minimo di fr. 60'000.– e un massimo di fr. 120'000.–, riconoscendo quest’ultimo importo come adeguato a fronte di un valore litigioso di fr. 3'000'000.–. Rientrando nei limiti della citata tariffa, la cifra così fissata ricade pacificamente in quello che è il potere di apprezzamento del primo giudice (Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 100 e n. 17 ad art. 96 [versione e-book aggiornata al 1° febbraio 2019: n. 20 ad art. 96), il che esclude a priori una qualsiasi ipotesi di eccesso o abuso. Motivo per cui, da questo punto di vista, al primo giudice non si può imputare né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Una volta di più, il reclamo va respinto.
Istanza di gratuito patrocinio in sede di reclamo
13. Il gravame, fondato - come visto - su argomenti inconsistenti, immotivati o inammissibili, non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). A prescindere dalla condizione di indigenza (art. 117 lett. a CPC) della reclamante, la domanda di gratuito patrocinio in sede di reclamo va di conseguenza respinta.
14. Le spese processuali del presente gravame - rilevato che la procedura di reclamo non è gratuita (diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC) nemmeno in quanto proposto contro il diniego di gratuito patrocinio (DTF 137 III 470 consid. 6) - sono stabilite in fr. 450.– in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico della reclamante, qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, non essendo state chieste osservazioni alla controparte.
15. Il reclamo, trattato in procedura sommaria in relazione al diniego di gratuito patrocinio (sopra, consid. 1.1), proponendo censure prevalentemente inammissibili ed immotivate, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 e lett. b cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Per quanto ammissibile, il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio è respinto.
2. Il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha posto a suo carico l’anticipo delle spese processuali è inammissibile.
3. Il reclamo 8 maggio 2020 di RE 1 contro la decisione 27 aprile 2020 con cui il Pretore aggiunto ha posto a suo carico la prestazione della cauzione per spese ripetibili è respinto.
4. La domanda di gratuito patrocinio 8 maggio 2020 di RE 1 è respinta.
5. Le spese processuali, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico della reclamante.
6. Notificazione (unitamente al reclamo 8 maggio 2020 alla controparte):
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).