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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2020 13.2020.26

4. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,247 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Assunzione di nuove prove respinta. L'ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo non configura un pregiudizio difficilmente riparabile

Volltext

Incarto n. 13.2020.26

Lugano 4 maggio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.62 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 aprile 2019 da

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 412'890.40 oltre accessori;

e ora sul reclamo 20 marzo 2020 di RE 1 contro la decisione 6 marzo 2020 con cui il Pretore ha deciso le istanze di assunzione di nuove prove delle parti;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 4 aprile 2019 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 412'890.40 oltre accessori quale residuo della mercede di un contratto d’appalto.

                                         Con risposta 4 luglio 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande, e così all’udienza per le prime arringhe 25 novembre 2019, dove hanno notificato i rispettivi mezzi di prova.

                                  B.   Con istanza di assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova 12 dicembre 2019 la convenuta ha chiesto di ammettere agli atti i documenti 11 e 12, attestanti l’esistenza di nuovi difetti riscontrati nella costruzione.

                                         Con osservazioni 14 gennaio 2020 l’attrice si è opposta alla produzione dei documenti in questione.

                                  C.   Con istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova 20 dicembre 2019 la parte attrice ha chiesto di produrre i documenti D ed E con cui ha preso posizione sui pretesi difetti, nell’evenienza che l’istanza di controparte fosse accolta.

                                         Con osservazioni 16 gennaio 2020 la parte convenuta non si è opposta all’accoglimento dell’istanza, ciò nell’eventualità dell’accoglimento della sua istanza.

                                  D.   Con decisione 6 marzo 2020 il Pretore ha respinto entrambe le istanze. Quella della convenuta perché la stessa non ha allegato né dimostrato quando i nuovi difetti si sarebbero manifestati, quella dell’attrice perché senza utilità probatoria a seguito della reiezione dell’istanza di controparte.

                                  E.   Con reclamo 20 marzo 2020 RE 1 s’aggrava contro quest’ultima decisione chiedendone la riforma nel senso di accogliere la sua istanza di assunzione di nuove prove.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore ha statuito sulle istanze di assunzione di nuove prove è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124 e 229 CPC). In applicazione dell’art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         La decisione impugnata è pervenuta alla reclamante il 9 marzo 2020. Rimesso alla posta il 20 marzo 2020, per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC il reclamo risulta tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                2.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove, come quella qui in oggetto, non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole.

                                2.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata amministrazione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i. f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c).

                                   3.   La reclamante sostiene che sarebbe dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile perché senza le prove non ammesse essa non è in grado di dimostrare le proprie pretese che vuole porre in compensazione con quelle dell’attrice.

                                         L’argomentazione della reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore possa respingere una pretesa perché potrebbe ritenere non dimostrato un fatto che la prova rifiutata avrebbe potuto provare, non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato a sapere se il rifiuto di assumere una prova ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui il Pretore decide di non ammettere i documenti, poiché un tale pregiudizio può essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Ritenere dato in siffatte circostanze l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile comporte­rebbe quale conseguenza che il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti e non potrebbe più negarne l’assunzione.

                                         In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   4.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   5.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 marzo 2020 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 400.–, sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 marzo 2020 alla controparte):

-      ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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