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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.05.2020 13.2020.12

4. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,710 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Assegnazione di un termine per emendare un atto. Va reso verosimile il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile

Volltext

Incarto n. 13.2020.12

Lugano 4 maggio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2015.204 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 2 settembre 2015 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

  contro  

CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

e ora sul reclamo 20 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per emendare un atto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 2 settembre 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 124'800.- oltre accessori. L’attore sostiene di essere stato coinvolto in un incidente della circolazione il 26 giugno 2012, a seguito del quale ha subito importanti lesioni. Egli chiede quindi che la convenuta sia tenuta a versargli le indennità giornaliere cui ha diritto in base a una polizza d’assicurazione stipulata con la medesima.

                                         Con risposta 2 dicembre 2015 la convenuta ha postulato la reiezione della petizione.

                                         Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive domande.

                                  B.   Al dibattimento delle prime arringhe del 2 dicembre 2016 le parti hanno notificato i rispettivi mezzi di prova. La parte convenuta ha segnatamente formulato domande di edizione di documenti, cui l’attore si è opposto. Ne è poi seguito uno scambio di memorie con cui le parti hanno preso posizione sulle prove e sulle opposizioni alle prove della controparte.

                                         Con decisione 5 febbraio 2019 il primo giudice ha ammesso la prova della perizia medica pluridisciplinare - chiesta da entrambe le parti - intesa a stabilire quali conseguenze alla salute dell’attore siano in relazione di causalità con il sinistro in questione e ha assegnato alle parti un termine per presentare i quesiti peritali.

                                         L’attore ha inoltrato i propri quesiti il 15 maggio 2019.

                                         In data 9 luglio 2019 la convenuta ha a sua volta inoltrato i propri quesiti peritali postulando che la perizia sia effettuata solo una volta evase le domande di edizione, in particolare quelle relative agli atti e ai documenti rilevanti ai fini della determinazione dello stato di salute dell’attore.

                                         In data 13 novembre 2019 l’attore ha inoltrato una memoria con le osservazioni ai quesiti peritali della convenuta e ha formulato i suoi controquesiti.

                                  C.   Con decisione 29 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha ritenuto corretto acquisire preliminarmente tutti gli elementi a carattere medico che possono servire ai periti. Ha quindi ammesso una parte delle domande di edizione e assegnato all’attore un termine di 30 giorni per produrre la documentazione medica relativa a un trauma risalente al 1984 e per indicare i nominativi e la sede di esercizio dei medici che l’avevano avuto in cura dal 2003 al 2012. Ha per contro respinto la domanda di edizione relativa a tutte le assicurazioni malattia e infortuni dal 1984 al 26 giugno 2012. Per le ulteriori domande di edizione ha poi rinviato a una successiva decisione.

                                  D.   Con decisione 30 gennaio 2020 il Pretore aggiunto si è poi chinato sui quesiti peritali. Ha quindi rilevato che l’allegato 13 novembre 2019 di parte attrice conteneva, oltre alle controdomande peritali e alle osservazioni ai quesiti peritali di controparte, le contestazioni alle domande di edizione documentale ch’essa già aveva espresso in occasione dell’udienza delle prime arringhe. Ritenuto l’allegato medesimo prolisso e ripetitivo, lo ha quindi restituito all’attore, assegnandogli un termine di 10 giorni per presentare un allegato limitato alle proprie controdomande e alle eventuali opposizioni alle domande peritali di controparte di al massimo 12 pagine, con la comminatoria che in caso di inadempienza l’atto sarebbe stato considerato come non presentato.

                                  E.   Con reclamo 20 febbraio 2020 RE 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame

                                         - di annullare la decisione 29 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di statuire anche in merito alle prove sulle quali il Pretore ancora non si è pronunciato, dopo aver accordato all’attore la possibilità di prendere posizione sulle domande di edizione.

                                         - di annullare la decisione 30 gennaio 2020 e far ordine alla pretura di emettere una nuova ordinanza con cui viene assegnato all’attore un termine di 20 giorni per presentare un allegato in merito alle proprie controdomande ed alle eventuali opposizioni alle domande peritali della controparte, che non superi il massimo di 12 pagine, e per prendere posizione con un ulteriore succinto allegato sulle domande di edizione / produzione di documenti formulate da CO 1 alle premesse dell’allegato del 9.07.2019.

                                         La convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Con il medesimo atto RE 1 ha impugnato due decisioni distinte:

                                         - la decisione sulle prove 29 gennaio 2020;

                                         la decisione 30 gennaio 2020 con cui il Pretore aggiunto ha assegnato all’attore un termine per emendare l’allegato 13 novembre 2019.

                                         Si prescinde qui dall’ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che, comunque, si procederà con due decisioni distinte.

                                   2.   La decisione 30 gennaio 2020 con cui il giudice, in applicazione dell’art. 132 CPC assegna un termine per emendare un atto è una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 cpv. 1 CPC, la quale, in applicazione dei combinati disposti art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di 10 giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Il giudizio impugnato è pervenuto all’attore il 10 febbraio 2020. Spedito il 20 febbraio 2020, il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                3.1   L’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile va resa verosimile imponendosi in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, la decisione impugnata deve pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, senza che a tale pregiudizio possa essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito.

                                   4.   Va qui anzitutto rilevato che il reclamante non contesta la decisione impugnata nella misura in cui la stessa accerta che l’allegato in questione è prolisso. Neppure contesta che le controdomande peritali e le opposizioni alle domande peritali possano essere contenute in 12 pagine. Egli sostiene invero che il Pretore aggiunto gli ha negato la possibilità di prendere posizione alle premesse introduttive dei quesiti peritali della convenuta, ciò che è suscettibile di arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile perché egli potrebbe essere indotto a conclusioni a lui sfavorevoli qualora non prendesse in considerazione le sue obiezioni.

                                         L’argomentazione del reclamante si fonda sull’ipotesi di un eventuale giudizio di merito negativo. Tale ipotesi non configura tuttavia un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, considerato che il rischio di un giudizio di merito negativo è insito in tutte le cause. La mera possibilità che il Pretore aggiunto possa respingere la pretesa attorea perché potrebbe trarre conclusioni errate in merito all’onere probatorio non costituisce un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi della legge. Infatti una sentenza finale favorevole potrebbe riparare tale pregiudizio. Di conseguenza il pregiudizio non può essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo.

                                         In assenza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile.

                                   5.   Di transenna si rileva che le “premesse” sulle quali il reclamante si duole di non aver potuto prendere posizione, altro non sono che la richiesta della convenuta di procedere alla perizia solo dopo aver richiamato, rispettivamente ordinato l’edizione dei documenti e l’indicazione dei medesimi. Come già rilevato dal Pretore aggiunto, sulle domande di edizione il reclamante si è già espresso in sede di dibattimento (memoria 2 dicembre 2016, pag. 7-12, prodotto al dibattimento e allegato al relativo verbale), ciò che egli peraltro neppure contesta. Non solo, ma anche successivamente egli ha avuto occasione di diffondersi abbondantemente sulle domande di edizione, e meglio con le memorie 31 gennaio 2017 (pag. 3-13) e 3 marzo 2017 (pag. 11-22).

                                         Il reclamo - al limite dell’abusivo - non merita quindi protezione, non ravvisandosi peraltro, in concreto, né un’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) né un accertamento manifestamente errato dei fatti (art. 320 lett. b CPC).

                                   6.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 450.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000. – per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante, soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone la questione delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte.

                                   7.   Il presente reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alla controparte per osservazioni, viene evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 20 febbraio 2020 di RE 1 contro la decisione 30 gennaio 2020 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 450.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 20 febbraio 2020 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Considerato il valore litigioso superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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