Incarto n. 13.2019.92
Lugano 1 ottobre 2020/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2018.1115 (prova a futura memoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza 5 marzo 2018 da
PI 1
contro
PI 2 patrocinato dall’avv. PA 1
e ora sul reclamo del perito giudiziario
ing. RE 1
avverso la decisione 25 ottobre 2019 con cui il Pretore ha stabilito l’ammontare della remunerazione dovutagli;
ritenuto
in fatto: A. PI 1 è proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, su cui sorge una villa edificata nei primi anni del Novecento e ristrutturata nel 1998. Sull’adiacente fondo n. __________ RFD di __________ appartenente all’PI 2, nel corso degli anni 2015-2017 è stata edificata una palazzina. L’impianto di riscaldamento ha comportato la posa di quattro sonde geotermiche.
B. Con istanza 5 marzo 2018 PI 1 ha chiesto l’assunzione in via cautelare e supercautelare di una perizia (quesiti a, b, c e d) per accertare quante e quali crepe all’esterno e all’interno della villa erano riconducibili alle trivellazioni eseguite per la posa delle quattro sonde geotermiche e alla loro messa in funzione, per escludere un pericolo statico dell’abitazione e per raccogliere elementi in vista di un possibile avvio di una causa di responsabilità del proprietario e di risarcimento dei danni.
C. Con decreto supercautelare 6 marzo 2018 il Pretore ha nominato l’ing. RE 1 quale perito giudiziario. Lo ha quindi incaricato di procedere ad un sopralluogo in contraddittorio per accertare lo stato della villa e la necessità di interventi urgenti e per rispondere ai quesiti a e b dell’istanza 5 marzo 2018, trasmettendogli i relativi documenti annessi.
Il sopralluogo si è tenuto il 14 marzo 2018, assente il convenuto. Il 19 marzo 2018 l’istante ha trasmesso al Pretore la documentazione richiestagli dal perito giudiziario in occasione del sopralluogo.
D. Il 21 marzo 2018 il convenuto ha chiesto la revoca del perito giudiziario per parzialità, poiché il sopralluogo non si era tenuto in contraddittorio ed erano stati assunti dei documenti non agli atti. Egli ha inoltre parzialmente riformulato i quesiti a, b e c, e chiesto lo stralcio del quarto.
E. Con osservazioni e replica spontanea 3 aprile 2018 l’istante si è opposta alla revoca del perito giudiziario, ha aderito alla riformulazione dei quesiti a e b, e confermato il tenore dei quesiti c e d da lei proposti. Con duplica spontanea 13 aprile 2018 il convenuto ha mantenuto la richiesta di revoca del perito, riservata l’esecuzione di un secondo sopralluogo e lo stralcio dei documenti irritualmente prodotti.
F. Con ordinanza 9 maggio 2018 il Pretore ha indetto un secondo sopralluogo presso l’abitazione dell’istante, trasmettendo al perito i documenti annessi agli atti 21 marzo 2018, 3 aprile 2018 e 13 aprile 2018.
Il sopralluogo si è tenuto il 25 maggio 2018 alla presenza di tutte le parti.
G. Il 4 aprile 2019 il Pretore ha informato il perito giudiziario che la procedura era ferma e che non sarebbe stata riattivata d’ufficio, invitandolo nondimeno a fatturare le prestazioni svolte sino a quel momento.
H. Il 12 aprile 2019 il perito giudiziario ha trasmesso la nota professionale delle prestazioni svolte sino al 31 marzo 2019, esponendo un onorario di fr. 5'124.50, oltre fr. 394.65 di IVA al 7.7%, per un totale di fr. 5'519.15. Il 15 maggio 2019 e 27 giugno 2019 il perito giudiziario ha fornito i dettagli della sua nota professionale, sollecitati dalle parti.
I. Con decisione 25 ottobre 2019 il Pretore ha tassato la nota d’onorario del perito giudiziario. Stralciate 6.5 ore di lavoro, ha riconosciuto un importo complessivo di fr. 3'915.50, oltre fr. 301.50 di IVA al 7.7%, per un totale di fr. 4'217.–.
L. Con reclamo 8 novembre 2019 l’ing. RE 1 chiede di annullare e rivedere la citata decisione nel senso di riconoscere tutte le ore esposte con la fattura 12 aprile 2019.
Con osservazioni 29 aprile 2020 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui il giudice si pronuncia sulla remunerazione del perito giudiziario è impugnabile mediante reclamo in applicazione dell’art. 184 cpv. 3 CPC. Il gravame, di cui si occupa la terza Camera civile del Tribunale d’appello in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 1 LOG, va proposto nel termine minimo di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
La decisione impugnata è stata notificata il 29 ottobre 2019 ed è giunta al reclamante l’indomani. Spedito l’8 novembre 2019, il reclamo risulta quindi tempestivo per effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC.
2. Giusta l’art. 320 CPC, con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
2.1 Il Pretore ha riconosciuto un dispendio complessivo di 17.5 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 186.– dell’ing. RE 1 per un totale di fr. 3'255.–, di 3 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 146.– del suo collaboratore ing. __________ per un totale di fr. 438.– e di 2.5 ore di lavoro di segretariato alla tariffa oraria di fr. 89.– per un totale di fr. 222.50. Alla somma di fr. 3'915.50 ha quindi aggiunto fr. 301.50 di IVA al 7.7%, da cui il totale di fr. 4'217.–.
2.2 Il reclamante rimprovera al Pretore per avere riconosciuto solo 17.5 ore del suo lavoro in luogo delle 24 ore esposte, stralciandone 6.5, di cui 4.5 ore per il lavoro tecnico e 2.5 ore [correttamente: 2 ore] per corrispondenza e segretariato, che alla tariffa oraria di fr. 186.– davano un totale di fr. 1'209.–, IVA esclusa.
3. Secondo il CPC, l’indennità dovuta al perito rientra fra le spese di assunzione delle prove e si tratta quindi di spese processuali effettive giusta l’art. 95 cpv. 2 lett. c CPC (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed, 2017, n. 16i ad art. 95 [versione e-book al 1° febbraio 2019: n. 18i ad art. 95]; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 11 ad art. 95; Suter/Von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 23 ad art. 95; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 10a ad art. 95).
3.1 Nel Canton Ticino le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) del 30 novembre 2010 (art. 1 cpv. 1). L’art. 30 LTG prevede che l’indennità del perito, dell’interprete e del traduttore è fissata dal giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro (cpv. 1); inoltre se è presentato un parere scritto, il perito deve produrre una nota d’onorario per scritto (cpv. 2). Stante l’ampio potere di apprezzamento del giudice, l’istanza di ricorso non può sostituirvi il proprio apprezzamento ma interviene soltanto in caso di abuso o eccesso. Fermo restando il rapporto di diritto pubblico che lega il perito giudiziario al giudice, per valutare la congruità dell’indennità dovuta a un ingegnere che interviene in veste di perito giudiziario si può trarre, per analogia, ispirazione dalle norme sul contratto d’appalto, considerato anche il carattere tecnico della perizia in concreto richiesta (DTF 127 III 328 consid. 2c; Dolge, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 e 9 ad art. 184; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, DIKE, 2a ed., 2016, n. 3 e 21 ad art. 184; Rüetschi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, 2012, n. 22 ad art. 183).
3.2 L’ammontare della remunerazione può essere preventivamente concordata (preventivo o accordi a forfait). Nondimeno, in tutti i casi, il giudice non può prescindere dall’applicare una logica di adeguatezza oggettiva dell’onorario esposto dal perito, tenuto conto delle circostanze concrete della causa, in particolare dell’attività peritale svolta, della durata, della tipologia, dell’assunzione di responsabilità, del numero di ore investite, ecc., e tornando finanche applicabili le tariffe abitualmente in uso per la rispettiva categoria di esperti (Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 184; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 12 ad art. 95; Müller, op. cit., n. 18 segg. e 21 ad art. 184; Weibel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3a ed., 2016, n. 9a ad art. 184; Rüetschi, op. cit., n. 12 ad art. 184 con rif.).
4. Rileva il reclamante di avere dato seguito in ben due occasioni alle richieste di dettaglio relative alla fattura 12 aprile 2019, segnatamente con scritti del 15 maggio 2019 e 27 giugno 2019, e di essersi finanche dichiarato disposto a fornire ulteriori specifiche laddove fosse stato ancora ritenuto necessario. Non avendo ricevuto richieste in tal senso, il 29 luglio 2019 aveva sollecitato invano l’evasione della sua fattura. Infine, nel corso della conversazione telefonica intercorsa il 16 settembre 2019 tra il direttore del suo ufficio e il Pretore, quest’ultimo aveva dichiarato di comprendere che nelle fasi iniziali di una perizia non sempre vi era modo di documentare le ore necessarie alla raccolta di informazioni.
5. Il Pretore ha indicato che, mancando ulteriori elementi di giudizio, spettava al reclamante fornire, sulla base delle risultanze dell’incarto processuale, il suo dispendio di tempo per “esame incarti” e “stesura perizia”, che poteva essere prudenzialmente stimato in 8 ore di lavoro in luogo delle 12.5 ore di lavoro da egli esposte.
5.1 Ora, le voci di costo specificate nell’elenco delle prestazioni di cui alla fattura 12 aprile 2019 trasmessa dal perito giudiziario includevano anche l’“esame incarti, foto e verifica conseguenze pozzi geotermici”, l’“inizio stesura bozza perizia poi interrotta dal Pretore (26.03.2018)” e l’“esame nuovi documenti acquisiti”. In quel contesto egli aveva però indistintamente indicato in complessive 24 ore di lavoro il suo dispendio di tempo fino al 31 marzo 2019. Alla richiesta di giustificazione rivoltagli dalla Pretura, con scritto 15 maggio 2019 egli ha poi precisato di avere dedicato 7.5 ore di lavoro all’“esame incarti (ricevuti a più riprese) e verifica conseguenze pozzi geotermici” e 5 ore di lavoro per la “stesura perizia (poi fermata)”.
Per contro, da questo punto di vista non ha alcuna rilevanza la presa di posizione datata 27 giugno 2019, in risposta alla contestazione 6 giugno 2019 dell’istante circa l’effettività del dispendio di tempo complessivo di 12.5 ore imputabile al reclamante e al suo collaboratore ing. __________ per i due sopralluoghi del 14 marzo 2018 e del 25 maggio 2018, le relative trasferte in loco e l’allestimento dei rispettivi resoconti e rapporti, che il Pretore ha per finire integralmente riconosciuto.
5.2 La decurtazione complessiva di 4.5 ore di lavoro tecnico operata dal Pretore non si rapporta affatto alla distinzione di dispendio di tempo per categoria così come operata dal reclamante. In sostanza non vi è modo di capire se sia da imputare alla sola voce “esame incarti” o alla voce “stesura perizia”, rispettivamente in che misura e proporzione sia da ripartire fra queste due voci.
5.2.1 Vero è che agli atti non vi è un riscontro tangibile delle pretese 5 ore di lavoro che il perito giudiziario afferma di avere dedicato alla “stesura perizia”. Da questi stessi atti risulta nondimeno che la medesima è stata sospesa dal perito su ordine del Pretore, dopo il primo sopralluogo del 14 marzo 2018 e contestualmente alla domanda di ricusa-revoca del suo incarico notificata all’istante il 26 marzo 2018 (act. V), riserva fatta per il successivo sopralluogo tenutosi il 25 maggio 2018 e la redazione del relativo resoconto 30 maggio 2018 (act. XI e XII; fattura 12 aprile 2019; scritto 15 maggio 2019; scambio e-mail tra perito e Pretore del 28 gennaio/4 aprile 2019). Anche solo ipotizzando la stesura di una prima bozza di rapporto peritale - che, evidentemente, il perito giudiziario non era tenuto a produrre - a priori 5 ore di lavoro non possono certo considerarsi sproporzionate ed eccessive. Il Pretore del resto chiedeva di agire “entro breve termine” (act. II, n. 2.2). Ben si spiega quindi che, il perito giudiziario abbia proceduto in tale sua incombenza già tra il 14 marzo (primo sopralluogo) e il 26 marzo 2018. Sicché, nemmeno la sollecitudine con cui egli si era attivato potrebbe costituire un motivo di rimprovero.
5.2.2 D’altra parte il perito giudiziario ha quantificato in 7.5 ore di lavoro il dispendio di tempo dedicato all’“esame incarti e verifica conseguenze pozzi geotermici”, voce che il Pretore ha riconosciuto limitatamente all’“esame incarti”, stralciando tout court la “verifica conseguenze pozzi geotermici”. Se non che, l’ordinanza 6 marzo 2018 indicava al perito giudiziario di “rispondere entro breve termine alle domande formulate dall’istante sub lettere a) e b) a pag. 5 dell’istanza 5 marzo 2018” (act. II, n. 2.2). In particolare, il quesito sub lettera b) chiedeva al perito “di accertare la situazione statica dell’immobile e indicare se la stessa rispettivamente la situazione dei danni è da ritenersi consolidata oppure se è ancora in evoluzione e se si impone un intervento d’urgenza e, se sì, in che termini” (act. I, pag. 5). E, in un’ottica di risposta a tale domanda, trova senz’altro senso anche una “verifica conseguenze pozzi geotermici”. Sicché, richiamata una volta ancora l’ingiunzione al perito di evadere “a breve” l’incarico conferitogli, non si può certo affermare che la stesura del relativo referto (sopra, consid. 5.2.1) quand’anche ad uno stadio iniziale - potesse prescindere da analisi e studi al riguardo.
5.3 Se ne deve così dedurre che, sotto questo profilo, il mancato riconoscimento di complessive 4.5 ore di lavoro tecnico in capo al reclamante configura un accertamento manifestamente errato dei fatti imputabile al Pretore. In effetti, a fronte di un dettaglio di ore e prestazioni, il potere di apprezzamento di cui gode il primo giudice non consente una riduzione argomentata in modo sommario e generico. Entro questi limiti il reclamo merita quindi di essere accolto.
6. A titolo di prestazioni di “segretariato” il Pretore ha ritenuto congrue le sole 2.5 ore di lavoro indicate nella fattura 12 aprile 2019. A ragione. Certo, oltre alle 2.5 ore di “lavori di segretariato”, quella stessa fattura includeva pure voci di costo per “convocazione delle parti” e “diverse richieste al Pretore”. Ed è altresì vero che complessivamente le spiegazioni del perito di cui allo scritto 15 maggio 2019 esponevano un totale di 4.5 ore di lavoro per “convocazioni e corrispondenze varie e segretariato”. Nondimeno, gli atti processuali danno riscontro della convocazione 7 marzo 2018 delle parti al sopralluogo del 14 marzo (act. IV, pag. 3 n. II/3), della richiesta di documenti alle parti 13 marzo 2018, dello scambio e-mail tra perito e Pretore 28 gennaio/4 aprile 2019. E queste, evidentemente, non giustificano la fatturazione di 2 ore di lavoro aggiuntive oltre alle 2.5 già ammesse dal Pretore. Pertanto, da questo punto di vista, la decisione pretorile regge alla critica e va confermata.
7. Per tutto quanto si è detto, il reclamo va parzialmente accolto nel senso che il dispendio di tempo riferibile al reclamante - e riconosciuto dal Pretore limitatamente a 17.5 ore di lavoro - va aumentato a 22 ore (17.5 + 4.5: sopra, consid. 5 e 5.3). Posta la tariffa oraria di fr. 186.–, l’onorario a suo favore si attesta quindi a fr. 4'092.–. Computato il costo di fr. 438.– dovuto per le prestazioni svolte dal collaboratore ing. __________ e il costo di fr. 222.50 per le prestazioni di segretariato (decisione impugnata, pag. 2 in alto), ne consegue un totale di fr. 4'752.50, a cui ancora va aggiunta l’IVA al 7.7%. Pertanto la remunerazione spettante al perito ing. RE 1, __________, va stabilita in complessivi fr. 5'118.45, con conseguente riforma della decisione impugnata.
8. Le spese processuali del reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante e della resistente in proporzione al vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone la questione di un’eventuale indennità d’inconvenienza non richiesta e non documentata.
9. Il presente reclamo, richiamata la procedura sommaria (sopra, consid. 1), viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 2 cifra 2 LOG).
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 8 novembre 2019 dell’ing. RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della decisione 25 ottobre 2019 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformato:
“1. La remunerazione dovuta al perito ing. RE 1, __________, è fissata in fr. 5'118.45 IVA compresa.”
2. Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante in ragione di fr. 100.–, mentre i restanti fr. 200.– sono posti a carico di PI 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF e per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi, rispettivamente fr. 15'000.nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).