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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 25.02.2020 13.2019.75

25. Februar 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,308 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Disposizione ordinatoria processuale in materia di delucidazione e completamento della perizia. Il timore di vedersi respingere la pretesa perché non è dimostrato un fatto che il quesito rifiutato avrebbe potuto provare non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile

Volltext

Incarto n. 13.2019.75

Lugano 25 febbraio 2020/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2014.67 (procedura ordinaria - azione creditoria - domanda riconvenzionale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 20 marzo 2014 da

RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

  CO 1  patrocinato dall’  PA 2     CO 2   patrocinata dall’  PA 3   

e ora sul reclamo 5 settembre 2019 di RE 1 contro la decisione 26 agosto 2019 con cui il Pretore aggiunto ha statuito sulla sua istanza di delucidazione e completamento della perizia giudiziaria, ad integrazione e precisazione della precedente ordinanza 30 luglio 2018 (correttamente: 2019);

ritenuto

in fatto:                   A.   Quale nuova sede aziendale a __________, RE 1 ha voluto procedere alla costruzione di uno stabile basato su criteri di massima funzionalità e dotato di impianti e macchinari di ultima generazione. Della progettazione dell’impianto di riscaldamento se ne è occupato l’ingegner CO 1, opera la cui realizzazione è stata poi affidata ad CO 2.

                                  B.   Ottenuta l’autorizzazione ad agire, con petizione 20 marzo 2014 introdotta innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano RE 1 ha chiesto la condanna - in solido fra di loro - di CO 1 e di CO 2 a pagarle fr. 97'380.50 oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2010 e di fr. 22'834.40 oltre interessi al 5% dal 24 ottobre 2012. L’attrice ha inoltre chiesto la condanna di CO 1 a pagarle un importo aggiuntivo di fr. 560'460.– oltre interessi al 5% dal 29 gennaio 2010.

                                         RE 1 lamenta l’esecuzione difettosa dell’impianto di riscaldamento, non adeguatamente dimensionato, e chiede il risarcimento di tutti i relativi danni, invocando l’inadempienza contrattuale e la garanzia.

                                  C.   Con risposta 20 agosto 2014 CO 1 si è opposto alla petizione e ne ha chiesto la reiezione. Altrettanto ha fatto CO 2 con risposta 22 agosto 2014, postulando in via riconvenzionale la rifusione di fr. 9'909.80 di spese per la pregressa procedura di prova a futura memoria.

                                         L’attrice ha ribadito il suo punto di vista con replica 4 novembre 2014 nei confronti di CO 1, rispettivamente con replica e risposta riconvenzionale 4 novembre 2014 nei confronti di CO 2.

                                         CO 1 ha mantenuto la sua opposizione in sede di duplica 22 gennaio 2015. CO 2 ha confermato le sue rivendicazioni con duplica 26 gennaio 2015.

                                  D.   In esito alle prove notificate dalle parti all’udienza delle prime arringhe 16 aprile 2015, il Pretore aggiunto ha statuito con ordinanza 24 giugno 2015.

                                  E.   L’istruttoria prevedeva fra l’altro l’esecuzione di una perizia, che è stata affidata all’istituto __________ nella persona degli arch. __________, che il 7/13 novembre 2017 ha rassegnato il relativo referto peritale.

                                  F.   Le parti hanno postulato la delucidazione e il completamento del menzionato rapporto peritale, e meglio:

                                         - RE 1 con istanza 15 gennaio 2018, opposizioni 2 febbraio 2018 di CO 1 e quindi osservazioni 5 marzo 2018 di RE 1;

                                         - CO 1 con istanza 14 dicembre 2017, seguita da opposizioni 31 gennaio 2018 di RE 1 e relative osservazioni 2 marzo 2018 di CO 1;

                                         - CO 2 con istanza 15 dicembre 2017, relative opposizioni 31 gennaio 2018 di RE 1 e poi osservazioni 6 marzo 2018 di CO 2.

                                  G.   Con ordinanza 30 luglio 2019 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto le rispettive citate istanze di delucidazione e completamento, e meglio come segue:

                                         - (dispositivo n. 1) per RE 1 ha ammesso i quesiti n. 1e2e3 (riformulato) e 4 (limitato) alla risposta 3, n. 2, 4, 5 (limitato), 7 e 8 alla risposta 4.1, n. 10 alla risposta 4.2, n. 11 alla risposta 4.3, n. 12 alla risposta 4.4, n. 4, 5, 6 (riformulato), 7 e 8 alla risposta 5.3, n. 2 alla risposta 10, n. 1 alla risposta 11 e n. 1, 2 e 3 alla risposta 13, e ha respinto i quesiti n. 1 alla risposta 1, n. 5, 6 e 7 alla risposta 3, n. 1, 3, 6, 9 alla risposta 4.1, n. 1 e 2 alla risposta 5.1, n. 1, 2, 3, 4 e 5 alla risposta 6.1 e n. 1 alla risposta 10;

                                         - (dispositivo n. 2) per CO 1 ha ammesso i quesiti ad 3.1, 4.1/5.1 e 7.1 (riformulato);

                                         - (dispositivo n. 3) per CO 2 ha ammesso i quesiti n. 1 e 2 (riformulati in un unico quesito), n. 3, 4 e 5 (quest’ultimo completato dal Pretore aggiunto) e 6, mentre ha respinto i quesiti n. 7 e 8.

                                  H.   Con reclamo 26 agosto 2019 RE 1 impugna il dispositivo n. 1 della decisione 30 luglio 2019 e ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente e così come formulati i quesiti di delucidazione e completamento di cui alla sua istanza 15 gennaio 2018.

                                         Le controparti non sono state invitate a formulare osservazioni.

                                         Il relativo reclamo è oggetto di odierno separato giudizio (inc. n. 13.2019.68).

                                    I.   Con ordinanza 26 agosto 2019 il Pretore aggiunto ha integrato e precisato l’ordinanza 30 luglio 2019 nel senso di non ammettere nessun’altro dei quesiti formulati da RE 1 che per svista ancora non erano stati evasi (dispositivo n. 1), segnatamente i quesiti n. 3 alla risposta 5, n. 1 e 2 alla risposta 9, n. 1.1, 1.2, 1.2, 1.3 e 1.4 alle risposte ai quesiti posti da CO 1 e, infine, precisando la motivazione alla base della reiezione del quesito n. 1 alla risposta 10.

                                  L.   Con reclamo 5 settembre 2019 RE 1 impugna il dispositivo n. 1 della decisione 26 agosto 2019 e ne chiede la riforma nel senso di ammettere integralmente e così come formulati tutti i quesiti di delucidazione e completamento di cui alla sua istanza 15 gennaio 2018, ad eccezione dei quesiti n. 1 e 2 alla risposta 9 che dichiara di ritirare.

                                         Le controparti non sono state invitate a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Con l’ordinanza 26 agosto 2019 il Pretore aggiunto, a integrazione e precisazione della pregressa ordinanza 30 luglio 2019, ha statuito, respingendoli, su quei quesiti di delucidazione e completamento della perizia giudiziaria 7/13 novembre 2017 contenuti nell’istanza dell’attrice e rimasti per svista indecisi. Trattasi di una decisione ordinatoria processuale in materia di prove ai sensi dei combinati disposti dagli art. 124 e 154 CPC, resa in applicazione dell’art. 187 cpv. 4 CPC. Richiamati gli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni.

                                         Il giudizio impugnato è pervenuto all’attrice il 27 agosto 2019. Sicché, spedito il 5 settembre 2019, il gravame risulta tempestivo e quindi, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il Pretore aggiunto ha anzitutto rilevato di non avere evaso per svista tutti i quesiti di delucidazione e completamento di cui all’istanza dell’attrice. Rispetto a ogni singolo quesito omesso ha poi spiegato il motivo per il quale riteneva di doverlo respingere, rispettivamente ne ha precisato le ragioni.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2).

                                3.1   L’impugnabilità delle decisioni in materia di prove non è espressamente prevista dal CPC. È pertanto da rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ed è da produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Verda Chiocchetti, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 73 ad art. 319). Il pregiudizio dev’essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter - interamente o parzialmente - essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC.

                                3.2   Va qui ricordato che, di regola, le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC. In effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 13.2012.106 del 22 marzo 2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c). In assenza di un pregiudizio difficilmente riparabile, per i motivi di cui si è detto, è solo rispetto alla decisione finale che ha da valutarsi e determinarsi l’incidenza delle prove negate. In quella sede il primo giudice dovrà spiegare i motivi per i quali accoglie o respinge le domande di causa, e, quando fosse ancora necessario, i motivi per i quali non ha ritenuto di assumere le prove.

                                3.3   Una diversa soluzione imporrebbe al giudice di assumere tutte le prove offerte dalle parti e di non più negarne l’assunzione. Egli deve invece essere libero di assumere le prove che ritiene necessarie, e di adottare secondo il suo libero apprezzamento le misure più opportune, affinché la loro assunzione non ecceda i bisogni di causa. Nell’esame della rilevanza delle prove offerte dalle parti, il giudice gode di ampio potere cui l’istanza di ricorso non può sostituire il proprio, intervenendo soltanto in caso di abuso o eccesso. Qualora dal modo di procedere adottato dovesse poi risultarne un’insufficienza probatoria, sarà, se del caso da porvi rimedio impugnando la sentenza finale, se sfavorevole. Il fatto di dover, eventualmente, assumere in un secondo tempo una prova dapprima rifiutata o di ripetere una prova non è, da solo, motivo sufficiente per ammettere che ciò comporti il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                   4.   La reclamante si duole di un concreto pregiudizio irreparabile, e non solo di un rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Afferma che il rifiuto del Pretore aggiunto di dar seguito a chiarimenti e precisazioni richiesti dai suoi quesiti di delucidazione, la priva di fatto di una perizia completa ed esaustiva, certa e intellegibile in ogni dettaglio e nelle sue conclusioni - a cui tendevano appunto quei quesiti - ovvero di quel substrato fattuale necessario e indispensabile per dimostrare e quantificare l’entità del suo danno nelle sue varie accezioni e componenti (reclamo, pag. 5 seg. ad C).

                                4.1   Invano. L’argomento della reclamante non rende sufficientemente verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e, pertanto, ancor meno sostanzia un concreto pregiudizio irreparabile. In particolare, non è costitutivo di un pregiudizio difficilmente riparabile, il mero timore a che il Pretore aggiunto possa respingere la pretesa della reclamante perché non è stato dimostrato un fatto che l’ammissione dei quesiti rifiutati avrebbe a mente sua potuto provare. Soltanto l’emanazione della decisione di merito dirà se quel rifiuto ha pregiudicato la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo, ipotesi da escludere laddove in definitiva la sentenza finale dovesse comunque rivelarsi a lei favorevole. Il pregiudizio non può così essere ritenuto concreto e di essenziale rilievo per l’andamento del processo nel momento in cui, nell’ambito del libero potere di apprezzamento riconosciutogli, il Pretore aggiunto respinge il singolo quesito di delucidazione sottopostogli e - quand’anche in modo succinto - ne dà motivazione (cfr. sopra, consid. 2), visto e considerato che per l’appunto quello stesso pregiudizio potrà ancora essere recuperato mediante una successiva sentenza finale favorevole. Diversamente sarebbe come anticipare in modo inammissibile l’esito di una decisione di merito che ancora non esiste, mentre il giudice sarebbe tenuto ad assumere tutte le prove offerte dalle parti senza più poterne negare l’assunzione. E questo non può essere.

                                4.2   Così stando le cose, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende di per sé superfluo esaminare la correttezza della decisione del Pretore aggiunto.

                                   5.   Le spese processuali, stabilite in applicazione della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Per le decisioni su reclamo del Tribunale d’appello la tassa di giustizia - da fissare in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– (art. 14 LTG). Essa è stabilita in fr. 250.–, già anticipati dalla reclamante. Non si assegnano ripetibili alle parti convenute, che non sono state invitate a inoltrare osservazioni al gravame.

                                   6.   Il reclamo, che stante il giudizio di inammissibilità non è stato notificato alle controparti per osservazioni, può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 5 settembre 2019 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali del reclamo, stabilite in fr. 250.– e già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 5 settembre 2019 alle controparti):

–     ; –      ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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