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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.11.2020 13.2019.71

10. November 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,468 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Azione di disconoscimento del debito. Cauzione per spese ripetibili per debito di spese giudiziarie relative alla precedente procedura di rigetto dell'opposizione

Volltext

Incarto n. 13.2019.71

Lugano 10 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,    

vicecancelliera:

Locatelli  

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2019.125 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 18 giugno 2019 da

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

contro    

CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

e ora su reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 9 agosto 2019 con cui il Pretore gli ha assegnato un termine per prestare una cauzione processuale di fr. 32'000.-;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 18 giugno 2019 RE 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di USD 640'000.oltre accessori vantato nei suoi confronti da CO 1.

                                  B.   Con istanza 15 luglio 2019 CO 1 ha postulato che RE 1 fosse astretto al versamento di una cauzione processuale di almeno fr. 35'000.- in applicazione dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC.

                                         Con osservazioni 23 luglio 2019 l’attore ha chiesto la reiezione dell’istanza di cauzione.

                                  C.   Con decisione 9 agosto 2019 il Pretore ha accolto l’istanza, imponendo all’attore di versare una cauzione processuale di fr. 32'000.-.

                                  D.   Con reclamo 30 agosto 2019 l’attore si è aggravato contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.

                                         Il procedimento è rimasto in sospeso, essendo in corso trattative tra le parti, che non sono però andate a buon fine.

                                         Riattivato il procedimento, con osservazioni 29 ottobre 2020 la parte convenuta ha chiesto di respingere il gravame.

Considerato

in diritto:                 1.   Il giudizio impugnato è una decisione in materia di prestazione di cauzione ai sensi degli art. 99 segg. CPC che, in applicazione dei combinati art. 103, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al reclamante il 20 agosto 2019, ragione per cui il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 30 agosto 2019, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   2.   L’art. 320 CPC dispone che con il reclamo si possono censurare l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Giusta l’art. 99 CPC, su richiesta del convenuto, l’attore deve prestare cauzione per le spese ripetibili se non ha domicilio o sede in Svizzera (lett. a), se risulta insolvente, segnatamente se nei suoi confronti è stato dichiarato fallimento o è in corso una procedura concordataria o a suo carico vi sono attestati di carenza di beni (lett. b), se è ancora debitore delle spese giudiziarie relative a una precedente procedura (lett. c) oppure se per altri motivi il pagamento delle ripetibili risulta seriamente compromesso (lett. d).

                                3.1   Scopo della cauzione è quello di assicurare alla parte convenuta in lite il pagamento delle sue spese ripetibili ed evitare di porla in una situazione dove il recupero dei suoi costi di giustizia sia impossibile o perlomeno particolarmente difficile (DTF 141 III 554 consid. 2.5.1; 141 III 155 consid. 4.3; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Commentaire Romand, CPC, 2a ed., 2019, n. 1 ad art. 99; Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, vol. 1, 2a ed., 2017, n. 1 ad art. 99; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 1 ad art. 99; Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 99; Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, vol. 1, 2012, n. 1 ad art. 99). La parte convenuta non deve dimostrare l’impossibilità o la particolare difficoltà di recuperare le proprie spese ripetibili, basta che dimostri il realizzarsi dei presupposti previsti dall’art. 99 cpv. 1 CPC, i quali costituiscono dunque dimostrazione irrefragabile (stante la loro natura di finzione) di tale impossibilità rispettivamente gravosità di recupero (Trezzini, op. cit., n. 15 ad art. 99; Suter/von Holzen, op. cit., n. 16 ad art. 99). Data tale dimostrazione, il giudice è tenuto (Muss-Vorschrift) a ordinare la prestazione della cauzione (Suter/Von Holzen, op. cit., n. 14 ad art. 99; Staehelin/Staehelin/ Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed., 2013, § 16, n. 28).

                                   4.   Al fine di ottenere la prestazione di una cauzione dall’attore, la parte convenuta ha invocato l’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che la controparte è ancora debitrice delle spese giudiziarie di complessivi fr. 12'700.- poste a carico della medesima con la sentenza 29 aprile 2013 relativa alla procedura di rigetto dell’opposizione.

                                         Rilevato che il pagamento delle predette spese non è ancora intervenuto - ciò che è incontestato anche in questa sede - il primo giudice ha ritenuto realizzati gli estremi dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC e imposto la prestazione della cauzione.

                                4.1   Il reclamante rimprovera al Pretore un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 99 cpv. 1 lett. c CPC, sostenendo che il mancato pagamento delle spese giudiziarie messe a suo carico con la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione non è motivo per imporre la cauzione in applicazione della citata norma, ciò considerato che egli ha inoltrato la causa di disconoscimento del debito con la conseguenza che la decisione di rigetto dell’opposizione è da considerare impugnata e le ripetibili non sarebbero cresciute in giudicato.

                                4.2   L’art. 99 CPC si applica anche alle decisioni esecutive, propedeutiche a un successivo procedimento di merito (sentenza III CCA 13.2013.100 del 15 gennaio 2014; Sterchi, op. cit., n. 24, 25 e 26 ad art. 99) quali, appunto, quelle intese a ottenere il rigetto dell’opposizione. L’azione di disconoscimento del debito è, infatti, un’azione ordinaria di diritto materiale che non tende all’annullamento del rigetto dell’opposizione bensì ad accertare che al momento dell’emissione del precetto esecutivo non v’era una pretesa o che la stessa non era esigibile (DTF 95 II 620 con rif. ; 68 III 85; "Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls": DTF 72 III 56: "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die Betreibungsforderung zu Recht bestand": DTF 78 II 160). L’azione di disconoscimento neppure è un rimedio di diritto contro la sentenza di rigetto dell’opposizione, che in quest’ambito non viene esaminata (DTF 95 II 620). Così, il giudice del disconoscimento non è competente per modificare la decisione di rigetto dell’opposizione in punto all’attribuzione delle spese giudiziarie né per liberare dalle stesse l’escusso risultato soccombente nella procedura di rigetto dell’opposizione (DTF 36 II 453). L’accoglimento dell’azione di disconoscimento del debito non tocca poi la procedura di rigetto dell’opposizione, che è già conclusa, e il disconoscimento non costituisce una continuazione della stessa. La procedura di rigetto ha, infatti, natura esecutiva, mentre l’azione di disconoscimento è un’azione di diritto materiale con effetti sull’esecuzione in corso. Questa diversa natura delle procedure esclude una diversa ripartizione delle spese esecutive in caso di accoglimento dell’azione di disconoscimento del debito (DTF 123 III 220).

                                   5.   Nella misura in cui il reclamante sostiene che il pagamento non è stato richiesto, il reclamo è poi pretestuoso. Risulta infatti che il pagamento delle ripetibili è stato richiesto con scritto 1° luglio 2019 (doc. 1), con cui veniva assegnato all’attore un termine fino al 12 luglio 2019 per procedervi.

                                   6.   Alla luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che fossero verificati i presupposti per la prestazione di una cauzione non rileva da un’errata applicazione del diritto. Ciò vale segnatamente anche per l’ammontare della cauzione, non contestato. Il reclamo è quindi da respingere.

                                   7.   Le spese processuali per la presente procedura sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG). Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente, la quale inoltre rifonderà alla controparte un congruo importo per ripetibili.

                                   8.   Il reclamo non pone questioni di principio ed è pertanto evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 30 agosto 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

- avv.    ; - avv.     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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