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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 21.11.2019 13.2019.67

21. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,878 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sospensione di un procedimento laddove esso dipenda dall'esito di un altro procedimento. Determinante non è la natura di quest'ultimo procedimento bensì il suo contenuto. Decisione ordinatoria processuale impugnabile con reclamo

Volltext

Incarto n. 13.2019.67

Lugano 21 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Lardelli e Olgiati    

vicecancelliera:  

Locatelli  

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2017.231 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione 14 dicembre 2017 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

    contro  

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2      CO 2  patrocinata dall’  PA 3     CO 3   patrocinato dall’  PA 4     CO 4  

e ora sul reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 contro la decisione 23 luglio 2019 con cui il Pretore ha disposto la sospensione del procedimento;

ritenuto

in fatto:                   A.   __________ è deceduto a Lugano l’11 dicembre 2012, lasciando la moglie CO 1 con la figlia CO 2, nonché i figli di primo letto RE 1 e M__________. M__________ è deceduto nel 2014, lasciando i figli CO 3 e CO 4.

                                  B.   Con petizione 14 dicembre 2017 RE 1 ha chiesto la condanna delle convenute CO 1 e CO 2 a collazionare nella successione fu __________ il valore di tutti gli immobili stimato al momento dell’apertura della successione e acquistati con liquidità messe a sua disposizione a tale specifico scopo dal marito, rispettivamente dal padre quando era ancora in vita.

                                  C.   Con istanza 13 aprile 2018 CO 2 ha chiesto, in via supecautelare, la sospensione dell’avv. PA 1 dal suo mandato di rappresentanza di RE 1, adducendo l’esistenza di un conflitto d’interessi nella persona del legale dell’attore, che aveva in altre circostanze assistito CO 1, qui convenuta in causa. Nel contempo essa ha postulato la limitazione del procedimento all’esame del presupposto processuale della rappresentanza.

                                  D.   Con ordinanza 19 aprile 2018 il Pretore, respinta l’istanza supercautelare, ha sospeso la procedura di merito e disposto la trattazione dell’incidente procedurale.

                                         Con scritto11 maggio 2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore.

                                         Con osservazioni 16 maggio 2018 RE 1 ha avversato l’istanza di CO 2 la quale, con replica 2 luglio 2018, ha confermato la propria istanza.

                                         Con osservazioni 27 agosto 2018 RE 1 ha confermato le proprie richieste rilevando che, nel frattempo, la Commissione di disciplina degli avvocati, alla quale CO 2 si era rivolta, aveva concluso che non vi era conflitto d’interessi in capo al suo patrocinatore.

                                  E.   Con istanza 24 luglio 2018 CO 2 ha chiesto di poter produrre quale nuova prova una lettera della Commissione di disciplina degli avvocati, dalla quale risultava che a seguito della segnalazione ricevuta, era stata ravvisata una violazione delle norme deontologiche da parte dell’avv. PA 1. Essa ha pure chiesto l’edizione della decisione in questione.

                                         Con osservazioni 4 settembre 2018 RE 1 si è opposto all’istanza, rilevando di aver già prodotto un estratto della decisione richiamata dal quale risultava l’assenza del preteso conflitto d’interessi. Preso atto della replica dell’istante, per finire, il 19 novembre 2018 RE 1 ha prodotto la decisione integrale della Commissione di disciplina, rilevando che la stessa non aveva comunque ravvisato l’esistenza di un conflitto d’interessi. Ha pure segnalato di aver interposto ricorso al TRAM contro la decisione in oggetto con cui gli era stata inflitta una sanzione pecuniaria per violazione del segreto professionale.

                                         Con ordinanza 11 dicembre 2018 il Pretore ha assegnato alle parti un termine per inoltrare le conclusioni in relazione all’istanza di accertamento della validità della rappresentanza di RE 1.

                                         Con scritto 20 dicembre 2018 CO 3 si è rimesso al giudizio del Pretore. Con conclusioni 17 gennaio 2019 CO 2 ha chiesto l’accoglimento dell’istanza, mentre con conclusioni 16 gennaio 2019 RE 1 ne ha postulato la reiezione.

                                  F.   Con decisione 23 luglio 2019 il Pretore, ritenuto opportuno attendere la decisione del TRAM sul ricorso dell’avv. PA 1 contro la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati prima di decidere in merito all’incidente procedurale, ha sospeso l’emanazione della decisione incidentale fino all’evasione della procedura pendente dinanzi al TRAM.

                                  G.   Con reclamo 26 agosto 2019 RE 1 chiede l’annullamento della decisione di sospensione del 23 luglio 2019.

                                         Il reclamo non è stato notificato alle parti.

                                         Interpellata dal presidente della terza Camera civile del Tribunale d’appello circa i tempi di evasione del reclamo, la presidente del TRAM ha comunicato con scritto 9 settembre 2019 che la decisione è stata pronunciata il 7 agosto 2019 e notificata alle parti il giorno successivo.

                                         Con scritto 16 settembre 2019 l’avv. PA 1 ha comunicato di aver impugnato la sentenza del TRAM con ricorso di diritto pubblico.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione di sospensione di un procedimento giudiziario (art. 126 CPC) è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC. In applicazione dell’art. 126 cpv. 2 CPC, combinato con gli art. 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC e art. 48 lett. c cifra 1 LOG, essa è impugnabile mediante reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         La decisione 23 luglio 2019 è pervenuta l’indomani al reclamante (estratto tracciamento degli invii). Rimesso alla posta il giorno 26 agosto 2019 il reclamo, tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Giusta l’art. 126 cpv. 1 prima frase CPC il giudice può sospendere il procedimento se motivi d’opportunità lo richiedono. Ciò è segnatamente il caso quando la decisione dipende dall’esito di un altro procedimento. Se non già prevista da una norma di legge specifica, il giudice gode di un ampio margine di decisione, fermo restando che la sospensione deve pur sempre restare un provvedimento eccezionale da pronunciare qualora la procedura ne risulti semplificata e, nel dubbio, ha da prevalere il principio di celerità della causa in corso (Trezzini in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad art. 126; Gschwend, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 2 ad art. 126; Staehelin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen ZPO, 3a ed., 2016, n. 4 ad art. 126; Weber, in: Kurzkommentar, ZPO, 2a ed., 2014, n. 1 e 2 ad art. 126 CPC; Frei, in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 6 ad art. 126). Per la sospensione dev’esserci un motivo oggettivo, da ponderare tenuto conto dei contrapposti interessi delle parti, tale da prevalere sull’imperativo di speditezza dei procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 29 cpv. 1 Cost., 124 cpv. 1 seconda frase CPC; Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 2 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 1 ad art. 126; Frei, op. cit., n. 1 ad art. 126 CPC). L’esistenza di un procedimento parallelo può giustificare la sospensione se evita di giungere a decisioni contraddittorie, in particolare dandosi conflitti di competenza, oppure se risolve questioni pregiudiziali (Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 126; Gschwend, op. cit., n. 1 ad art. 126; Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126; Weber, op. cit., n. 4 segg. ad art. 126; Frei, op. cit., n. 3 seg. ad art. 126).

                                   4.   Il reclamante censura la decisione impugnata lamentando che la sospensione procrastina inammissibilmente la vertenza, violando così l’art. 29 Cost. Inoltre, la sospensione del procedimento civile in attesa dell’esito di un procedimento amministrativo, che neppure concerne le parti in causa, costituisce “un chiaro abuso di diritto che rasenta gli estremi dell’arbitrio”. Egli rileva che peraltro il primo giudice neppure avrebbe la possibilità di entrare in possesso della decisione amministrativa in questione.

                                4.1   Diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, il solo fatto che la decisione di cui è in attesa il primo giudice è di natura amministrativa non è di alcun rilievo per la decisione di sospensione. Non è infatti la natura della decisione che dev’esser considerata, bensì il suo contenuto. Ciò premesso, se è vero che nel caso concreto la Commissione di disciplina degli avvocati non ha ritenuto l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo all’avv. PA 1, è anche da considerare che la medesima Commissione ha ravvisato da parte del patrocinatore la violazione di norme deontologiche a tutela del segreto professionale, infliggendogli una multa di fr. 1'000.-. Al pari dell’esistenza di un conflitto d’interessi, anche la violazione del segreto professionale è suscettibile di essere rilevante in un procedimento, non potendosi dare per scontata la legittimità dell’introduzione nel procedimento di fatti addotti in violazione di siffatto segreto, che potrebbero condurre all’inquinamento del processo. Pur non concernendo direttamente le parti in causa, l’esito del procedimento amministrativo può quindi essere di rilievo nell’ambito del processo civile.

                                4.2   Ora, il reclamante sostiene che la violazione del segreto professionale da parte del proprio legale questione sub iudice al TRAM - non è di rilievo per la decisione sull’incidente procedurale, l’istante avendo sostenuto unicamente l’esistenza di un conflitto d’interessi. Poiché la Commissione di disciplina ha escluso il conflitto d’interessi, l’istanza, fondata su quest’unico argomento, senza neppure menzionare la violazione del segreto professionale, sarebbe quindi comunque da respingere. A torto. Considerato che il giudice ha da esaminare d’ufficio i presupposti processuali, tra cui la rappresentanza, anche la posizione dell’avvocato ha da essere valutata laddove sorgano, come in concreto dei problemi che lo riguardano. In tal senso non è rilevante che nell’istanza sia stato segnalato unicamente un conflitto d’interessi. In presenza di una violazione del segreto professionale suscettibile di avere conseguenze sull’andamento del processo, il Pretore può indubbiamente compiere gli accertamenti del caso. In tal senso, l’apodittica affermazione che il Pretore non avrebbe la possibilità di entrare in possesso della decisione amministrativa in questione appare quantomeno affrettata.

                                         Va da ultimo ancora rilevato che il TRAM ha evaso il reclamo dell’avv. PA 1 con sentenza 7 agosto 2019, notificata alle parti il giorno successivo. Il reclamo qui all’esame è stato inoltrato il 26 agosto 2019, vale a dire successivamente alla notifica della decisione del TRAM. In siffatta situazione, il rimprovero mosso al primo giudice che la decisione di sospensione procrastinerebbe il giudizio alle calende greche appare quindi palesemente infondato, e ciò a prescindere dal fatto che il legale abbia ulteriormente impugnato la decisione al Tribunale federale.

                                   5.   Per i motivi che precedono il reclamo, infondato, è respinto.

                                         Le spese processuali del presente giudizio, fissate in fr. 500.– in applicazione degli art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità) e 14 LTG (tassa di giustizia che si situa tra fr. 100.– e fr. 10'000.– per le decisioni su reclamo), sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano ripetibili ai convenuti che non hanno dovuto inoltrare osservazioni.

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 26 agosto 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 26 agosto 2019 alla controparte):

-     ; -    ; -     ; -     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF.

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