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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.57

4. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,558 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio limitatamente alla nomina del patrocinatore d'ufficio in un'azione di accertamento di paternità. Presupposti di necessità, interessi giuridici rilevanti e di minore importanza. Ammessa, accanto a preesistente nomina da parte dell'ARP di una curatrice

Volltext

Incarto n. 13.2019.56/57

Lugano 4 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SE.2019.2 (procedura semplificata azione di accertamento di paternità) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 11 marzo 2019 da

 RE 1  rappresentato dalla curatrice  RA 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro  

 CO 1   

e ora sul reclamo 18 giugno 2019 di RE 1 contro la decisione 5 giugno 2019 con cui il Pretore ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio tesa alla nomina dell’avv. PA 1 a sua patrocinatrice d’ufficio;

ritenuto

in fatto:                   A.   RE 1 è nato a Lugano il 2 dicembre 2013. La madre, __________, ha indicato nella persona di CO 1 il presunto padre di suo figlio.

                                  B.   Con decisione 2 febbraio 2018 (risoluzione n. 255/2018 - seduta del 25 gennaio 2018) l’Autorità regionale di protezione n. __________ (in seguito: ARP __________), sede di __________, ha istituito a favore del minore una curatela ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC con il compito di rappresentarlo per l’accertamento della paternità e salvaguardare il suo diritto al mantenimento. L’incarico è stato affidato a __________, che è stata altresì autorizzata a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento della paternità.

                                         In sua sostituzione, il 31 ottobre 2018 (risoluzione n. 2986/2018 - seduta del 26 ottobre 2018) l’ARP __________ ha incaricato RA 1 - con effetto dal 19 settembre 2018 e sempre in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC - di rappresentare RE 1 per l’accertamento della paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento, inclusa l’autorizzazione a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento della paternità.

                                  C.   Con petizione 11 marzo 2019 RE 1 ha introdotto innanzi alla Pretura del Distretto di Blenio un’azione di accertamento di paternità nei confronti di CO 1. Contestualmente egli ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio, inclusa la designazione dell’avv. PA 1 a sua patrocinatrice d’ufficio.

                                  D.   Con decisione 5 giugno 2019 il Pretore si è pronunciato sull’istanza di gratuito patrocinio limitatamente alla richiesta di nomina dell’avv. PA 1 a patrocinatrice d’ufficio di RE 1, respingendola. Ha quindi rinviato a separato giudizio la decisione sull’esenzione dagli anticipi, dalle cauzioni e dalle spese processuali.

                                  E.   Con reclamo 18 giugno 2019 RE 1 chiede la riforma della citata decisione nel senso di accogliere l’istanza di gratuito patrocinio e nominare l’avv. PA 1 quale sua patrocinatrice d’ufficio. Chiede poi gli sia riconosciuto il gratuito patrocinio nella forma integrale con l’assistenza della medesima patrocinatrice, anche in sede di reclamo.

                                         Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

                                  F.   Al dibattimento dell’8 luglio 2019 CO 1 si è opposto all’azione di accertamento di paternità, opponendosi all’esame del DNA, sostenendo non essere dati i presupposti legali dell’art. 262 CC.

                                         Con decisione 12 luglio 2019 il Pretore ha riconosciuto il beneficio del gratuito patrocinio all’attore, nella misura in cui questi postulava l’esenzione da anticipi, cauzioni e spese processuali.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata, notificata il 5 giugno 2019, è pervenuta al reclamante il giorno 11 giugno 2019 (estratto “Tracciamento degli invii” 12 luglio 2019). Spedito il 18 giugno 2019 (timbro sulla busta originale d’invio), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                         Sapere se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 13 ad art. 118).

                                3.1   Gli interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in modo rilevante e andare così ad incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual caso quel beneficio va di principio concesso senza che vi sia la necessità di dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari; e, a fronte di un siffatto contesto, in caso di dubbio il giudice ha da accordare il gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., n. 15 seg. ad art. 118).

                                3.2   Se l’incidenza sulla situazione giuridica del richiedente è di minore importanza, è da considerare la complessità fattuale e/o giuridica della causa, verificando se la stessa cagiona al richiedente difficoltà che non è in grado di affrontare da solo, tanto da rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i propri diritti (Trezzini, op. cit., n. 17 ad art. 118). Da valutare è pure la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e capacità, segnatamente linguistiche rispettivamente degli obblighi di direzione materiale del processo in capo al giudice (Trezzini, op. cit., n. 18 ad art. 118). Per il principio di uguaglianza delle armi, il gratuito patrocinio è da concedere qualora la controparte sia già patrocinata da un avvocato, a prescindere da un effettivo svantaggio (Trezzini, op. cit., n. 19 ad art. 118).

                                3.3   Ciò posto, il giudice deve valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio in ogni singola procedura, anche se retta dal principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura famigliare, questa valutazione non dev’essere eccessivamente rigorosa, né limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali o alla massima applicabile. Il ruolo dell’avvocato non si limita, in questi casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di mediatore, di paciere, d’interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che, in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d’ufficio (Trezzini, op. cit., n. 20, 21 e 22 ad art. 118).

                                   4.   In concreto, il Pretore ha ritenuto la curatrice RA 1 idonea tanto dal profilo personale quanto per le competenze a svolgere il compito di rappresentanza del minore per l’accertamento della paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento, poiché tale l’aveva considerata l’ARP __________. Ha quindi concluso che la tutela dei diritti del minore non necessitava della nomina di un patrocinatore d’ufficio in sostituzione della curatrice. Diversamente la stessa ARP __________ avrebbe già di moto proprio designato un avvocato, conformemente alla prassi della Camera di protezione del Tribunale d’appello, segnatamente consid. 3.2 della decisione inc. n. 9.2015.64 [recte: 9.2015.164] del 22 febbraio 2016. Peraltro, la vertenza nemmeno pareva particolarmente complessa, l’istruttoria riducendosi in sostanza al solo esame del DNA.

                                   5.   Il reclamante sostiene che la conclusione del Pretore non trova riscontro negli atti. L’ARP __________ si era limitata a nominare la curatrice in quanto esclusiva rappresentante legale del minore. Non l’aveva però considerata idonea e competente a promuovere personalmente e direttamente causa, tant’è che esplicitamente l’aveva autorizzata a conferire mandato ad un legale per promuovere l’azione di accertamento di paternità. Il Pretore poteva anche non condividere la decisione dell’ARP __________, ma certo non poteva metterla in discussione nell’ambito dell’azione di accertamento di paternità. L’argomento è pertinente.

                                5.1   Con la decisione 31 ottobre 2018 la curatrice è stata incaricata di rappresentare il minore per l’accertamento di paternità e la salvaguardia al diritto al mantenimento e, a tale scopo, la stessa è stata nel contempo autorizzata a conferire mandato ad un legale (sopra, consid. B). Di primo acchito, e proprio perché il compito è circoscritto all’accertamento della paternità e alla salvaguardia al diritto al mantenimento, sorge invero spontanea qualche perplessità in merito alla decisione dell’ARP __________ di nominare RA 1 quale curatrice e autorizzarla nel contempo a rivolgersi ad un avvocato per promuovere la relativa causa giudiziaria, anziché propendere per un affidamento diretto della curatela del minore ad un avvocato. Pertanto, sotto questo profilo, le remore del Pretore sono senz’altro comprensibili. Nondimeno, il fatto stesso che l’ARP __________ le abbia delegato l’incombenza di conferire il mandato ad un avvocato, induce a ritenere che la curatrice RA 1 non avesse le competenze necessarie per introdurre e gestire di persona l’intera causa giudiziaria di paternità. A ben vedere, pare piuttosto di capire che, in un’ottica di più ampio respiro, l’ARP __________ abbia semplicemente posto le condizioni quadro per una risoluzione della controversia fuori dal contesto giudiziario, nel qual caso la sola rappresentanza della curatrice RA 1 sarebbe bastata, ritenuto che dovendosi adire la via giudiziaria si sarebbe fatto capo alle competenze di un avvocato. Nel solco di questo ragionamento, l’insuccesso della prima opzione ha reso necessaria la via giudiziaria e quindi il conferimento del mandato di patrocinio da parte della curatrice RA 1 all’avv. PA 1.

                                5.2   Questa lettura è invero coerente anche a fronte della prassi della Camera di protezione del Tribunale d’appello a cui lo stesso Pretore ha rinviato (decisione inc. n. 9.2015.164 del 22 febbraio 2016, in particolare consid. 3.2). Il caso riguardava la nomina ad opera della competente ARP di un curatore a favore di una minore per procedere all’accertamento giudiziario della filiazione paterna, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione a stare in causa, curatore che appunto si era poi rivolto ad un legale. In merito la Camera di protezione del Tribunale d’appello ha avuto modo di evidenziare che, laddove il curatore fosse investito di questo unico compito di rappresentanza giudiziaria, s’imponeva la nomina di una persona provvista delle competenze legali indispensabili per poter adire le vie giudiziarie. In considerazione del fatto che il curatore aveva subito conferito un mandato professionale ad un avvocato affinché rappresentasse la minore nella relativa azione di accertamento di paternità, la Camera ne aveva dedotto che quello stesso curatore non aveva le conoscenze professionali necessarie per assumere i compiti che gli erano stati attribuiti. Sicché aveva annullato la decisione e retrocesso gli atti alla competente ARP per procedere alla nomina di un nuovo curatore.

                                   6.   Il reclamante obietta ancora che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, la vertenza non può essere considerata di semplice esecuzione poiché implica comunque le necessarie conoscenze giuridiche, formali e materiali, di non facile accesso a chiunque (reclamo, pag. 4). La doglianza è pertinente anche da questo punto di vista.

                                         Certo l’azione di accertamento di paternità che qui ci occupa è, come tale, retta dal principio inquisitorio illimitato e - come evidenziato dal Pretore - di fatto si risolverà molto verosimilmente con l’esecuzione dell’esame del DNA. È nondimeno indubbio che il tema tocca fortemente gli interessi del reclamante. Non va inoltre dimenticato che, laddove quell’esame dovesse risultare positivo, diverrà di immediata attualità anche l’aspetto legato alla salvaguardia del suo diritto al mantenimento.

                                   7.   Tutto ciò considerato, resta invero da stabilire se nell’ottica di ragionamento e apprezzamento ritenuto dal Pretore sia ravvisabile un manifesto errato accertamento dei fatti e, conseguentemente, un’errata applicazione del diritto. A mente di questa Camera la risposta è affermativa. Basti rilevare che una conferma del diniego alla nomina a patrocinatrice d’ufficio di RE 1 dell’avv. PA 1 equivarrebbe in sostanza a porre a carico del minore il prezzo di una decisione dell’ARP __________ che, alla resa dei conti, è forse stata eccessivamente zelante. Di modo che, quantomeno nel suo risultato finale, l’accertamento pretorile può ritenersi manifestamente errato e, pertanto, finanche costitutivo di un’errata applicazione del diritto. Di qui l’accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

                                   8.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio oppone il richiedente allo Stato e, diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, non è gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.– giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–), vanno poste a carico dello Stato risultato soccombente in questa sede (art. 106 CPC; DTF 140 III 501 consid. 4.1.2). Analogamente allo Stato incombe pure l’obbligo di remunerare le prestazioni svolte dal patrocinatore legale di colui che, con successo, impugna una decisione che rifiuta il gratuito patrocinio (DTF 140 III 501 consid. 4.3.2). Al reclamante, che esce vittorioso davanti a questa Camera, va pertanto corrisposta un’adeguata indennità secondo il Regolamento per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (Rtar). In concreto un’indennità di fr. 600.–, a valere quale copertura di quasi tre ore di lavoro, dispendio di tempo senz’altro adeguato per redigere il reclamo in oggetto, e che appare corretto anche a fronte di una tariffa oraria di fr. 180.– (art. 4 Rtar) e dell’IVA del 7.7% (art. 14 cpv. 1 Rtar).

                                         Questo rende priva d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio contestuale al reclamo.

                                   9.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 18 giugno 2019 di RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 5 giugno 2019 della Pretura del Distretto di Blenio (inc. n. SE.2019.2) è annullato e riformato come segue:

                                        “1.  In accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio 11 marzo 2019 l’avv. PA 1, __________, è nominata quale patrocinatrice d’ufficio di RE 1.”  

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio 18 giugno 2019 di RE 1 è dichiarata priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 18 giugno 2019 alla controparte):

–      ; –    .  

                                         Comunicazione:

                                         – alla Pretura del Distretto di Blenio;

                                         – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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