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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 11.11.2019 13.2019.49

11. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,087 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Reclamo contro reiezione di una domanda di condono delle spese processuali. Presupposti

Volltext

Incarto n. 13.2019.49

Lugano 11 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2019.481 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 marzo 2019 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

chiedente il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza 24 novembre 2016 nella causa inc. n. OR.2014.38 promossa nei suoi confronti da

  CO 1   CO 2 composta da:   CO 1   CO 3    CO 4    CO 5    CO 6     

e ora sul reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 10 maggio 2019 con cui il Pretore aggiunto ha respinto la sua domanda di condono delle spese processuali;

ritenuto

in fatto:                   A.   In parziale accoglimento della petizione 13 ottobre 2014 di CO 1 e, quali membri della CO 2, di CO 1, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6, con sentenza 24 novembre 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha condannato RE 1 a versare loro complessivi fr. 305'639.20 inclusi gli interessi moratori. A suo carico sono state altresì poste la tassa di giustizia di fr. 8'500.– e fr. 300.– di spese, oltre all’obbligo di rifondere alle parti attrici complessivi fr. 18'000.– a titolo di ripetibili (inc. n. OR.2014.38).

                                  B.   Con istanza 20 marzo 2019 RE 1 ha chiesto il condono dell’importo di fr. 5'800.– di cui alla fattura 14 marzo 2019 emessa dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, che gli ingiungeva il pagamento del saldo - già dedotto l’anticipo di fr. 3'000.– delle parti attrici - delle spese processuali della citata decisione (sopra, consid. A). La richiesta è stata trasmessa per competenza alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

                                  C.   Con decisione 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto non ha ritenuto che i presupposti per applicare l’art. 112 CPC fossero in concreto adempiuti, e ha respinto l’istanza di condono di RE 1.

                                  D.   Con reclamo 24 maggio 2019 RE 1 postula l’annullamento di questa decisione e il rinvio della causa alla Pretura per nuovo giudizio. Il reclamante chiede inoltre il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede di reclamo, inclusa l’assistenza legale nella persona dell’avv. PA 1.

                                         Il reclamo non è stato notificato alle controparti.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza di condono è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni in applicazione degli art. 110, 319 lett. b cifra 1 e 321 cpv. 2 CPC, richiamata per analogia la procedura sommaria (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 2 ad art. 112; Tappy, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 112; Fischer, in: Baker & McKenzie, ZPO, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 6 ad art. 112).  

                                         La decisione impugnata, notificata il 13 maggio 2019, è pervenuta al reclamante il successivo 15 maggio. Spedito il 24 maggio 2019, il reclamo è tempestivo e quindi, da questo punto di vista senz’altro ammissibile.

                                   2.   In sede di reclamo vige il divieto di nova sancito dall’art. 326 cpv. 1 CPC. Sicché i documenti a sostegno dello stato d’indigenza del reclamante (doc. D, E e F annessi al reclamo), prodotti per la prima volta innanzi a questa Camera, sono ammissibili limitatamente alla domanda di gratuito patrocinio per il presente procedimento.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   4.   Il condono delle spese processuali (rinuncia definitiva all’incasso, integrale o parziale) giusta l’art. 112 CPC è possibile una volta chiusa la procedura, quindi dopo il passaggio in giudicato della decisione di merito, di un decreto d’archiviazione della causa o di altra decisione che pone fine al procedimento (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg. [FF 2006 6602 segg.], pag. 6671), prima di allora potendosi semmai ipotizzare il gratuito patrocinio (Sterchi, in: Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 2 ad art. 112). L’art. 112 cpv. 1 CPC instaura soltanto una facoltà per il giudice (“Kann-Vorschrift”) e non un diritto del richiedente, ciò diversamente - appunto - dal diritto al gratuito patrocinio giusta l’art. 117 CPC (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3.2; Sterchi, op. cit., n. 2 ad art. 112).

                                         Il condono esige la prova di uno stato d’indigenza permanente in senso stretto, che è dato se, prevedibilmente, la situazione finanziaria del richiedente - inclusi anche redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro - non permette di far fronte alle spese processuali entro il termine di prescrizione di 10 anni (Jenny, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 5 ad art. 112; Urwyler/Grütter, in: Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, DIKE-Kommentar, 2a ed., 2016, n. 4 ad art. 112; Rüegg/Rüegg, in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 112; Fischer, op. cit., n. 8 ad art. 112), esponendolo a un disagio talmente grave che escluderebbe a priori e per vari anni ogni minima prospettiva di miglioramento economico (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 112). La domanda di condono delle spese processuali ai sensi dell’art. 112 cpv. 1 CPC non deve però consentire alla parte di aggirare le condizioni restrittive poste per la concessione dell’assistenza giudiziaria, e quindi servire a rimediare alla reiezione o all’omissione di una siffatta richiesta né a correggerla (Urwyler/ Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 112; sentenza della CEF 14.2017.46/47 del 26 giugno 2017; decisioni dell’Obergericht zurighese KD160001-O/U del 18 marzo 2016, consid. 3.3, e dell’Obergericht bernese ZK 11 72 EIC del 13 settembre 2011). Di fatto il richiedente non può risultare favorito rispetto a chi è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, assoggettato per legge all’obbligo di rimborso di 10 anni (art. 123 CPC).

                                   5.   Il Pretore aggiunto ha anzitutto precisato che la messa a carico del convenuto, qui reclamante, delle spese processuali nell’ambito della decisione 24 novembre 2016 era la conseguenza della sua soccombenza, essendo egli stato condannato a versare alla parte attrice la somma di fr. 305'639.20 oltre accessori ritenuto che, diversamente da quanto egli sosteneva, la parte attrice non aveva mai abbandonato quel procedimento. Ha poi rilevato che il richiedente non aveva documentato la sua situazione finanziaria, e men che meno aveva reso verosimile che questa non fosse suscettibile di un miglioramento nel corso degli anni a seguire, ritenuto che, in caso di proscioglimento dalle ipotesi di reato penale in essere a suo carico, egli avrebbe finanche potuto percepire un indennizzo rispettivamente riprendere un’attività professionale. Ha ancora costatato che, nonostante la concomitanza del procedimento penale e della causa civile, l’interessato non aveva a suo tempo postulato in quest’ultima l’ammissione al gratuito patrocinio.

                                   6.   Il reclamante evidenzia di avere presentato domanda di condono a causa della sua precaria situazione finanziaria e palese indigenza. Tale situazione è dovuta, oltre che all’assenza di fonti di reddito, al fallimento dichiarato a suo carico il 13 luglio 2016 per debiti di oltre 10 Milioni di Franchi. Pubblicato sul foglio ufficiale e sul FUSC, il fallimento era diventato di pubblico dominio unitamente alle vicissitudini penali di cui è stato oggetto. Questo “fallimento importante, a queste latitudini, con importi scoperti superiori alla decina di milioni di Franchi”, è alla base di una sua situazione finanziaria tanto critica da giustificare il condono delle spese processuali di cui è debitore. Malgrado che questi fatti fossero precedenti alla pronuncia della sentenza 24 novembre 2016, il Pretore aggiunto non ne avrebbe tenuto conto. Vero è che il fallimento è stato dichiarato prima della decisione finale 24 novembre 2016. Il reclamante avrebbe quindi avuto la possibilità di postulare in quel contesto il beneficio del gratuito patrocinio, adducendo la propria precaria situazione finanziaria, ciò che, come rilevato dal Pretore aggiunto, egli non ha fatto. Va qui considerato che anche nell’ambito del gratuito patrocinio vale il principio attitatorio e, di conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 CPC, il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato. Sostenere, come fa il reclamante, che “non ci si spiega come il giudice di prima istanza non li abbia presi in considerazione all’epoca della decisione di merito …” sottintendendo in tal modo un agire negligente del primo giudice altro non è che un maldestro tentativo di ribaltare sul magistrato le conseguenze delle proprie omissioni. Per i motivi già illustrati (sopra, consid. 4), una domanda di condono non soccorre a una tale omissione. Poco importa che l’argomento pretorile sia stato evocato a titolo abbondanziale, un’impugnativa potendo unicamente essere accolta se le critiche e censure indirizzate contro tutte le alternative o sussidiarie motivazioni si rivelano fondate (DTF 138 III 728 consid. 3.4). Su questo punto il reclamo va così respinto in quanto manifestamente inconsistente.

                                   7.   Il Pretore aggiunto ha respinto  la domanda di condono in particolare perché non ha ritenuto di poter escludere che la situazione finanziaria del richiedente fosse suscettibile di migliorare nel corso degli anni, poiché nella misura in cui tutte le ipotesi di reato a suo carico fossero venute meno giacché inconsistenti -per tutta una serie di motivi che il reclamante ha avuto cura di dettagliare in ben 8 pagine, (doc. B) - dal procedimento penale ingiustificato egli avrebbe potuto trarre un adeguato indennizzo, rispettivamente reintegrarsi nella propria attività professionale. Sull’argomento principale così proposto il reclamante neppure ha speso una parola. In merito il reclamo, privo di motivazione è inammissibile.

                                   8.   Il reclamante rileva di avere introdotto la domanda di condono senza l’ausilio di un legale e che, per il tramite di una richiesta di interpello ai sensi dell’art. 56 CPC, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto esigere che fosse, dandosi il caso, completata e corredata dei necessari giustificativi a sostegno della sua precaria situazione finanziaria. La critica è tuttavia inammissibile in difetto di un interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., n. 30 e nota 895 ad art. 56 [versione ebook al 1°maggio 2019 n. 32 e nota 1347 ad art. 56]; sentenza TF 5A_380/2016 del 15 settembre 2016 consid. 5.1). Già si è detto che il condono delle spese processuali giusta l’art. 112 CPC non è un diritto del richiedente, ma una mera facoltà del giudice (sopra, consid. 4). E, per quanto si è detto, nelle circostanze del caso concreto non vi sono motivi per ritenere che l’esito della domanda di condono sarebbe stato più favorevole al reclamante qualora il primo giudice avesse utilizzato lo strumento dell’interpello.

                                   9.   Per i motivi esposti il reclamo è respinto, non potendosi rimproverare al primo giudice un manifestamente errato accertamento dei fatti né un’errata applicazione del diritto. Le spese processuali in sede di reclamo sono stabilite in fr. 300.– giusta l’art. 2 e 14 LTG e sono poste a carico del reclamante risultato qui soccombente (art. 106 CPC).

                                         La richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo va respinta. A fronte di censure manifestamente infondate, immotivate rispettivamente inammissibili, il gravame non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). 

                                10.   Il presente reclamo, richiamata per analogia la procedura sommaria, viene evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv.1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 24 maggio 2019 di RE 1 è respinto.

                                   2.   L’istanza di gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di RE 1 è respinta.

                                   3.   Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste a carico del reclamante.

                                   4.   Notificazione:

–     .  

                                         Comunicazione a:

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona;

                                         – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore di causa è di fr. 5'800.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione, solo se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile, è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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