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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.11.2019 13.2019.37

4. November 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,215 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Reclamo contro diniego di gratuito patrocinio. Azione di risarcimento danni ritenuta sprovvista di esito favorevole

Volltext

Incarto n. 13.2019.37

Lugano 4 novembre 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.7 (azione di risarcimento danni - procedura ordinaria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione 18 ottobre 2016 da

 RE 1  patrocinato dall’avv.  PA 1 

contro  

CO 1  patrocinata dall’avv.  PA 2 

e ora sul reclamo 2 maggio 2019 di RE 1 contro la decisione 19 aprile 2019 con cui il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio datata 28 aprile 2017 (inc. n. SO.2017.158);

ritenuto

in fatto:                   A.   Con autorizzazione ad agire datata 21 giugno 2016, il 18 ottobre 2016 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 85'292.70 e accessori a titolo di risarcimento danni, ciò sulla scorta della polizza casco totale stipulata per la sua autovettura __________. L’importo corrisponde al valore venale residuo del veicolo danneggiato nell’incidente della circolazione occorsogli il 2 giugno 2012 a __________ (Germania) - dedotto l’incasso della vendita del relitto - oltre a fr. 5'792.70 di spese di patrocinio.

                                         La convenuta si è opposta alla domanda con risposta 5 gennaio 2017. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.

                                  B.   Con istanza 28 aprile 2017 RE 1 ha chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio inclusa l’assistenza legale dell’avv. PA 1. La relativa documentazione è poi stata completata con scritti 19 maggio 2017 e 20 marzo 2019.

                                  C.   Con decisione 19 aprile 2019 il Pretore ha respinto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio dell’interessato, poiché non ha ritenuto la causa provvista di probabilità di esito favorevole in quanto l’incidente della circolazione all’origine della pretesa dell’attore era già stato considerato “simulato” dal Tribunale distrettuale di __________ in esito alla vertenza giudiziaria svoltasi in Germania.

                                  D.   Con reclamo 2 maggio 2019 RE 1 chiede di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio, rimproverando al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti e un’errata applicazione del diritto di essere sentito.

                                         La parte convenuta non è stata invitata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Giusta l’art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello (art. 319 lett. b cifra 1 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d’impugnazione giusta l’art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni.

                                         La decisione impugnata, notificata il 23 aprile 2019, è pervenuta il giorno dopo al reclamante (estratto “Tracciamento degli invii” 20 maggio 2019). Spedito il 2 maggio 2019 (timbro sulla busta d’invio originale), il gravame è così tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile.

                                   2.   Conformemente all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                   3.   Per l’art. 117 CPC che corrisponde alla garanzia costituzionale minima di cui all’art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 4D_72/2013 del 26 agosto 2014 consid. 3 con rinvii) - ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e, cumulativamente, la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Esso comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC), può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (cpv. 3).

                                3.1   Una causa è priva di probabilità di successo quando le possibilità di vincere il processo sono così esigue rispetto ai rischi di sconfitta, che una persona ragionevole e di condizione agiata non intraprenderebbe il procedimento in considerazione delle spese cui si esporrebbe. Difatti, se una parte giungesse alla conclusione di desistere dal processare qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter agire diversamente per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (Trezzini, in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 38 ad art. 117 [versione ebook aggiornata al 1° maggio 2019 n. 40 ad art. 117]). Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgono più o meno - oppure appaiono solo lievemente inferiori - a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 138 consid. 5.1).

                                         Il beneficio del gratuito patrocinio può segnatamente essere rifiutato (a dipendenza delle circostanze concrete) se l’iniziativa processuale del richiedente è irricevibile, se la sua posizione è infondata dal punto di vista giuridico o fattuale, o se le sue richieste di giudizio sono palesemente esagerate o strampalate (Trezzini, op. cit., n. 39 ad art. 117 e nota 2739 che rinvia a DTF 142 III 138 consid. 5.7 [versione ebook aggiornata al 1° maggio 2019 n. 41 ad art. 117 e nota 3412]).

                                   4.   Il Pretore ha anzitutto evidenziato come, a fronte di un’eccedenza mensile attuale di fr. 133.–, il presupposto dell’indigenza del reclamante appariva verosimile. Questo a prescindere dalla questione a sapere come nel 2011 egli si fosse potuto permettere l’acquisto di un autoveicolo sportivo del valore di ben fr. 113'000.–. Determinante era ad ogni modo il fatto che il Tribunale distrettuale di __________, occupatosi della relativa causa di risarcimento promossa in Germania dal proprietario dell’altra vettura coinvolta nel medesimo incidente di circolazione aveva respinto la medesima accertando che la collisione fra i veicoli era stata in realtà simulata, ciò che risultava dalla perizia giudiziaria interdisciplinare. A mente del primo giudice in simili circostanze una persona con sufficiente disponibilità finanziaria avrebbe senz’altro desistito dall’avviare la causa in oggetto, che ha quindi ritenuta sprovvista di possibilità di esito favorevole.

                                   5.   Il reclamante contesta la rilevanza delle modalità di acquisto della sua autovettura sportiva andata distrutta nell’incidente, precisando di essere stato allora convinto di potere facilmente superare i propri problemi di salute sorti nel 2010. Precisa che a quel momento lui e la moglie, sposati senza figli, disponevano di entrate mensili complessive superiori a fr. 10'000.– sicché, pur trattandosi di un’auto di lusso, la relativa spesa appariva senz’altro sostenibile.

                                         Così proposta l’argomentazione risulta però riduttiva e discutibile. A maggior ragione se poi, come lo stesso reclamante ha premura di evidenziare, a riprova delle sufficienti risorse economiche per finanziare i propri bisogni e l’auto di prestigio, egli indica di avere finanche potuto acquistare la propria abitazione, essendo del tutto illusorio pretendere che una spesa comprovi la sostenibilità di un’altra spesa. Comunque, la questione non merita più approfondita disamina, visto che il gratuito patrocinio è stato negato per mancanza di esito favorevole della causa.

                                   6.   Il reclamante imputa al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti per essersi limitato, in sostanza, a riprendere le conclusioni tratte dal Tribunale distrettuale di __________ e dalla perizia giudiziaria esperita in quel contesto. Afferma che il procedimento innanzi alle autorità tedesche era stato portato a termine senza che egli fosse stato interpellato, di essere stato informato circa la sua esistenza unicamente a settembre 2015 allorquando la sentenza 5 giugno 2015 era oramai cresciuta in giudicato, di non avere mai ricevuto notifica di atti da parte del tribunale tedesco o dalla stessa convenuta e, quindi, di non avere avuto modo di contestare le risultanze di quella perizia giudiziaria. Ed era proprio in virtù di quella stessa perizia, oltre al fatto che tutto si era svolto di notte e in assenza di testimoni, che quel tribunale aveva avvallato la tesi della simulazione dell’incidente. Giudicando la presente causa di risarcimento sprovvista di buon fondamento, il Pretore era quindi incorso in un’evidente violazione del suo diritto di essere sentito.

                                6.1   Va qui rilevato che le pretese del reclamante, che chiedeva il risarcimento del danno subito dal suo veicolo nell’incidente della circolazione del 2 giugno 2012 fondandosi sulla polizza d’assicurazione casco totale conclusa con la convenuta erano già state da essa respinte con scritto 5 ottobre 2015 (doc. J), fondandosi proprio sulla sentenza 5 giugno 2015 dal Tribunale di __________, di cui gli aveva inviato una copia. Perlomeno bizzarro che nella petizione 18 ottobre 2016 l’interessato non abbia ritenuto opportuno menzionare tale circostanza. A prescindere da ragioni di mera strategia processuale - che non giova qui discutere - il reclamante sapeva che in merito al sinistro si era già pronunciato il Tribunale di __________ ed era quindi al corrente che, fondandosi sulle risultanze e verifiche tecniche e specialistiche esperite nell’ambito della perizia interdisciplinare, quel tribunale aveva concluso che l’incidente era stato simulato. In seguito, tanto la decisione del Tribunale di __________ quanto la perizia fatta allestire da quel tribunale sono state versate agli atti del presente procedimento dalla parte convenuta con la risposta di causa. Il reclamante ha quindi potuto determinarsi sui medesimi. Il rimprovero al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito è quindi infondato.

                                6.2   Il reclamante obietta invero di non avere partecipato al procedimento giudiziario in Germania, da cui l’irrilevanza delle conclusioni della sentenza 5 giugno 2015 di quel tribunale. A prescindere dall’opponibilità della sentenza germanica al reclamante - che appare problematica nella misura in cui l’attore non avesse partecipato al procedimento - va rilevato che è stata prodotta in questo procedimento anche la perizia giudiziaria assunta dal medesimo tribunale, che si esprime da un punto di vista puramente tecnico sulla dinamica del sinistro. Il perito ha concluso che la dinamica del sinistro fornita dai protagonisti dell’incidente non è compatibile con i riscontri tecnici (doc. 3 pag. 9).

                                6.3   Alla luce delle circostanze oggettive così descritte - e senza rischio di incorrere in un giudizio eccessivamente severo - nulla indica che, per avere ritenuto che una persona con sufficienti disponibilità finanziarie avrebbe verosimilmente desistito dall’avvio di una causa quale quella promossa dal qui reclamante, il Pretore sia incorso in un accertamento manifestamente errato dei fatti e/o un errato accertamento del diritto, segnatamente del diritto di essere sentito del reclamante. E questo a prescindere dall’obbligo di rifusione sancito dall’art. 123 CPC (reclamo, pag. 6 n. 6). Infondato il reclamo va così respinto.

                                   7.   Soggiunge ancora il reclamante di avere promosso causa indipendentemente dalle proprie difficoltà economiche e senza affatto postulare il beneficio del gratuito patrocinio, ma di esservi poi stato costretto vista l’entità dell’anticipo delle spese processuali richiestogli (reclamo, pag. 5 n. 6). L’anticipo per le spese processuali è previsto per legge (art. 98 CPC) e nel Canton Ticino la tassa di giustizia per cause aventi un valore litigioso tra fr. 50'000.– e fr. 100'000.– si situa tra fr. 3'000.– e fr. 8'000.– (art. 7 LTG). L’importo era quindi prevedibile già ad inizio causa. L’argomento è quindi inconsistente.

                                   8.   Infine rileva altresì il reclamante di non avere avuto la possibilità di interrogare i protagonisti e i testimoni del sinistro, di contestare gli asseriti rapporti di amicizia con essi e di contestare le perizie di parte agli atti, facendo altresì notare che in virtù del contratto di assicurazione casco totale sottoscritto con la convenuta spetta a quest’ultima provare i presupposti per venir meno all’obbligo di risarcimento (reclamo, pag. 5 n. 6). Si tratta però di argomenti che riguardano il merito della vertenza e che, se del caso, saranno oggetto di relativa istruttoria. Il presupposto di probabilità di esito favorevole di una causa determinante ai fini del gratuito patrocinio va valutato a un esame sommario delle circostanze esistenti al momento della relativa richiesta (sopra, consid, 3.1) che in concreto hanno indotto il Pretore a non ritenerlo realizzato. E, per quanto si è detto, sotto questo profilo la sua decisione non è censurabile (sopra, consid. 6).

                                   9.   La procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non è diversamente dall’art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6). Le spese processuali, fissate in fr. 300.–  giusta l’art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e già anticipate dal reclamante qui soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), restano a suo carico. Non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state chieste osservazioni.

                                10.   Il reclamo, trattato in procedura sommaria (sopra, consid. 1), è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG).

Per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 maggio 2019 di RE 1 va respinto.

                                   2.   Le spese processuali, stabilite in fr. 300.– e già anticipate dal reclamante, restano a suo carico.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 maggio 2019 alla controparte):

–     ; –     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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