Incarto n. 13.2019.103
Lugano 8 aprile 2020
In nome della Repubblica e Cantone Ticino La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2018.50 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 20 aprile 2015 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
e ora sul reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1;
ritenuto
in fatto: che con petizione 20 aprile 2015 RE 1 ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento della somma di fr. 260'000.- oltre accessori quale risarcimento del minor valore del fondo da lui vendutole;
che con risposta 3 giugno 2015 il convenuto ha postulato la reiezione della petizione;
che con ordinanza 9 aprile 2018 il Pretore ha ammesso la prova peritale chiesta dalla parte attrice;
che la perizia è stata notificata alle parti il 17 settembre 2019;
che con istanza 24 settembre 2019 la parte convenuta ha chiesto il completamento e la delucidazione della perizia;
che con istanza 17 ottobre 2019 la parte attrice ha anch’essa postulato il completamento e la delucidazione della perizia, chiedendo di addurre nuovi fatti e nuovi documenti;
che con decisione 10 dicembre 2019 il Pretore, respinta la richiesta dell’attrice di addurre nuovi fatti e nuove prove, ha ammesso un solo quesito di delucidazione da essa proposto e parte dei quesiti proposti dal convenuto;
che con reclamo 23 dicembre 2019 RE 1 chiede la riforma della suddetta decisione nel senso di accogliere l’istanza di assunzione di nuovi mezzi di prova e tutti quesiti di delucidazione della perizia da essa proposti;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte;
considerato
in diritto: che la decisione con cui il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione di nuove prove e deciso in merito ai quesiti per la delucidazione della perizia è una disposizione ordinatoria processuale (art. 124, 154, 229 e 187 CPC);
che, in applicazione degli art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, la stessa è impugnabile con reclamo alla terza Camera civile del Tribunale d’appello nel termine di dieci giorni;
che la decisione 10 dicembre 2019 è pervenuta all’attrice l’11 dicembre 2019 sicché il reclamo, spedito il 23 dicembre 2019, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che con il rimedio del reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), ritenuto che nei casi non espressamente previsti dalla legge il reclamo giusta l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile solo quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);
che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che la reclamante non ha reso verosimile e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio, né lo stesso può essere considerato evidente sicché, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile;
che le spese processuali, stabilite in applicazione dell’art. 14 della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), sono poste a carico della reclamante, soccombente (art. 106 CPC);
che, manifestamente infondato, il gravame può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);
per questi motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 23 dicembre 2019 di RE 1 è inammissibile.
2. Le spese processuali di fr. 350.- sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione (unitamente al reclamo 23 dicembre 2019 alla controparte):
- ; - .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è di fr. 260'000.- contro la presente decisione è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con i limiti dell’art. 93 LTF, nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione.