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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.01.2019 13.2018.79

3. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·719 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

La decisione in materia di prove (delucidazione e complemento della perizia) non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

Volltext

Incarto n. 13.2018.79

Lugano 3 gennaio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OR.2016.237 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 12 dicembre 2016 da

 CO 1   CO 2  entrambi patrocinati dallo  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dall’  PA 1   

briella Beguglia,  

Barbara Betguglia    

Roberta berguglia

e ora sul reclamo 8 novembre 2018 della convenuta contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018;

ritenuto

in fatto:                          che con petizione 12 dicembre 2016 CO 1 e CO 2 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 100'675.65 oltre accessori quale risarcimento per violazione del mandato;

                                         che con risposta 20 marzo 2016 la convenuta si è opposta alla petizione;

                                         che in corso d’istruttoria è stata allestita una perizia da parte dell’arch. __________, relativa ai motivi del crollo di un muro di sostegno e ai costi di ripristino del medesimo;

                                         che, notificata la perizia alle parti, con istanza 14 settembre 2018 la parte convenuta ha chiesto la delucidazione e il complemento della perizia, domanda alla quale la parte attrice si è opposta;

                                         che con ordinanza 25 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento, respingendola;

                                         che con reclamo 8 novembre 2018 la convenuta chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché proceda con la delucidazione e il complemento della perizia;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto:                       che l’ordinanza 25 ottobre 2018 con la quale il Pretore ha statuito sull’istanza di delucidazione e complemento della perizia è una decisione ordinatoria processuale ai sensi dell’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto la decisione impugnata è stata notificata alla reclamante il 29 ottobre 2018, sicché il gravame qui in esame, rimesso alla posta l’8 novembre 2018, è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;

                                         che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che la reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

                                         che, comunque, le decisioni mediante le quali il giudice decide in merito all’ammissibilità delle prove, segnatamente della delucidazione e del complemento della perizia, non provocano di principio un danno irreparabile e la mancata o errata assunzione di una prova va contestata, di regola, tramite l’impugnazione della decisione finale;

                                         che, costatata la mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è inammissibile, sicché appare superfluo esaminare le censure sollevate dalla reclamante;

                                         che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

                                         che le spese processuali sono stabilite in fr. 300.– (art. 2 cpv. 1 e 14 LTG), a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che, non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 8 novembre 2018 contro l’ordinanza sulle prove 25 ottobre 2018 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 8 novembre 2018 alla controparte):

-      ; -    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Poiché il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.–, contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) con i limiti dell’art. 93 LTF.

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