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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 02.01.2019 13.2018.74

2. Januar 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·807 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

La decisione in materia di prove non è, di regola, costitutiva di un pregiudizio difficilmente riparabile. Reclamo inammissibile

Volltext

Incarto n. 13.2018.74

Lugano 2 gennaio 2019/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2018.38 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza di provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 da

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

contro

CO 1  patrocinata dall’ PA 2 

e ora sul reclamo 24 ottobre 2018 contro l’ordinanza 16 ottobre 2018 con cui il Pretore ha statuito sulle prove;

ritenuto

in fatto:                          che con istanza di provvedimenti cautelari 14 agosto 2018 RE 1 ha chiesto, tra l’altro, la sospensione da CO 1 dalla carica di amministratrice dell’__________ e la cancellazione da RC del di lei diritto di firma per detta società;

                                         che all’udienza del 25 settembre 2018 la convenuta si è opposta all’istanza;

                                         che con ordinanza 16 ottobre 2018 il Pretore ha statuito sulle prove, ammettendo i richiami degli incarti dalla pretura e respingendo le altre domande di informazioni scritte / edizione di documenti e le testimonianze;

                                         che con reclamo 24 ottobre 2018 RE 1 chiede l’annullamento della decisione impugnata e che siano ammesse tutte le prove da lui notificate;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte;

considerato

in diritto:                       che la decisione impugnata, con cui il primo giudice ha statuito sulle prove è una decisione ordinatoria processuale giusta l’art. 124 CPC, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto la decisione è pervenuta al reclamante il 17 ottobre 2018, sicché il reclamo qui in esame, rimesso alla posta il 26 ottobre 2018, è tempestivo;

                                         che il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto nei casi stabiliti dalla legge (cifra 1), oppure quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione 12 luglio 2018 qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che il reclamante non ha reso verosimile, e neppure ha sostenuto l’esistenza del rischio di un siffatto pregiudizio;

                                         che, in mancanza di una premessa fondamentale del reclamo, il gravame è quindi inammissibile;

                                         che, comunque sia, di regola le decisioni in materia di prove non provocano un danno difficilmente riparabile e l’errata o mancata assunzione di una prova va contestata tramite l’impugnazione principale contro la decisione finale (sentenza del Tribunale federale 4A_425/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 1.3.2; Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale concernente il codice di diritto processuale civile svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6748 i.f.), non quindi con reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC;

                                         che, in effetti, fino al momento dell’emanazione della decisione di merito non è dato di sapere se l’ammissione e la conseguente assunzione di una specifica prova, rispettivamente la sua non ammissione, abbia recato pregiudizio alla posizione complessiva di una parte in relazione al processo (III CCA 22.03.2013, in: RtiD II-2013 pag. 901 segg. n. 47c);

                                         che il gravame, manifestamente inammissibile, non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 322 CPC) e può essere evaso dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG);

                                         che le spese processuali sono a carico della parte soccombente (art. 106 CPC), nel caso concreto del reclamante;

per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 24 ottobre 2018 di RE 1è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 400.- sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 24  ottobre 2018 alla controparte):

-     ; -      .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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