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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 14.02.2017 13.2017.12

14. Februar 2017·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·962 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Reclamo immotivato contro decisione di sospensione. Reclamo contro decisione supercautelare: solo le decisioni emesse previo contraddittorio sono impugnabili

Volltext

Incarto n. 13.2017.12/15

Lugano 14 febbraio 2017/rn  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. SO.2016.518 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 15 giugno 2016 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro

 RE 1   

chiedente l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale;

e ora sul reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione 26 gennaio 2017 con la quale il Pretore ha sospeso il procedimento, rispettivamente contro la decisione supercautelare 20 giugno 2016;

ritenuto

in fatto:                          che con istanza 15 giugno 2016 CO 1 ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale;

                                         che con decisione supercautelare 20 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza;

                                         che all’udienza del 24 agosto 2016 il Pretore ha formulato una proposta transattiva, non accettata dal marito;

                                         che, terminato lo scambio di memorie sulla domanda cautelare, le parti sono state citate all’udienza del 26 gennaio 2017, dove il Pretore ha ritenuto necessario la nomina di un curatore amministrativo a favore di RE 1;

                                         che, in attesa della nomina del curatore da parte dell’Autorità regionale di protezione, il Pretore ha ordinato la sospensione del procedimento;

                                         che con atto 2 febbraio 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione di sospensione e della decisione supercautelare del 20 giugno 2016 del Pretore;

che l’atto non è stato notificato a controparte per osservazioni;

considerato

in diritto:                       che, diversamente da quanto prescrive l’art. 130 cpv. 1 CPC il gravame di cui trattasi non è stato firmato da RE 1, ma si prescinde dal rinviarlo per ovviare alle carenze formali, stante l’esito scontato del procedimento;

                                         che con un unico atto RE 1 impugna due diverse decisioni, e meglio la decisione di sospensione del procedimento del 26 gennaio 2017 e la decisione supercautelare del 20 giugno 2016, chiedendone l’annullamento;

                                         che si rinuncia a ordinare la disgiunzione dei gravami, ritenuto che gli stessi possono essere evasi con un’unica decisione;

                                         reclamo contro decisione di sospensione del procedimento

                                         che la decisione di sospensione del procedimento è una disposizione ordinatoria processuale che, in applicazione dei combinati art. 126, 319 lett. b e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto la decisione 26 gennaio 2017 è pervenuta al reclamante al più presto il giorno successivo sicché il gravame qui in esame, datato 2 febbraio 2017 ma rimesso alla posta il giorno successivo, è tempestivo e da questo punto di vista ricevibile;

                                         che, per l’art. 320 CPC, con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che con il gravame, invero confuso e di difficile lettura, RE 1 non si confronta con le argomentazioni del Pretore, e in particolar modo non spiega per quale motivo la decisione con la quale il primo giudice ha sospeso il procedimento sarebbe errata;

                                         che di conseguenza il reclamo, privo di pertinente motivazione, è inammissibile;

                                         reclamo contro la decisione supercautelare

che giusta l’art. 308 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari, ritenuto comunque che, nelle controversie patrimoniali, l’appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso è di almeno 10'000 franchi” (art. 308 cpv. 2 CPC) e, se la controversia patrimoniale non raggiunge tale valore, la decisione in materia di provvedimenti cautelari può essere impugnata solo con reclamo (art. 319 lett. a CPC);

che, tuttavia, decisioni con cui il giudice di primo grado accoglie o respinge provvedimenti superprovvisionali nel senso dell’art. 265 cpv. 1 CPC non sono impugnabili (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1; 137 III 419 consid. 1.3; sentenza del Tribunale federale 5A_554/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 3.2), l’appello e il reclamo essendo ammissibili solo se la decisione è stata presa dal giudice dopo avere dato modo alla controparte di esprimersi;

                                         che, di conseguenza, il gravame interposto contro la decisione 20 giugno 2016, pronunciata prima del contraddittorio, è inammissibile, e si può quindi prescindere dall’esaminarne la tempestività;

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per questa volta, eccezionalmente, si soprassiede al loro prelievo;

per i quali motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione di sospensione del procedimento è inammissibile.

                                   2.   L’appello 2 febbraio 2017 di RE 1 contro la decisione superprovvisionale 20 giugno 2016 è inammissibile.

                                   3.   Non si prelevano spese processuali.

                                   4.   Notificazione (unitamente al reclamo 2 febbraio 2017 alla controparte)

-    ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                     La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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