Incarto n. 13.2017.102/103
Lugano 29 maggio 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente,
vicecancelliera:
Locatelli
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. CA.2016.12/13 (misure a protezione dell'unione coniugale con richieste cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 20 giugno 2016 da
RE 1 già patrocinata dall' PA 1 ora patrocinata dall' D__________
contro
CO 1 patrocinato dall' PA 2
e nella causa inc. n. DM.2017.12 (procedura di divorzio comune con accordo parziale) da entrambi promossa con richiesta 24 maggio 2017;
e ora sul reclamo 19 ottobre 2017 di RE 1 contro la decisione 6 ottobre 2017 con la quale il Pretore ha respinto la sua istanza di gratuito patrocinio del 20 giugno 2016 (inc. n. SO.2017.112);
ritenuto
in fatto: che con istanza 20 giugno 2016 RE 1, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia il marito CO 1 chiedendo l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, già in via supercautelare e cautelare, oltre all'ammissione al gratuito patrocinio inclusi i costi di rappresentanza nella persona dell'avv. PA 1;
che con decreto 21 giugno 2016 il Pretore ha respinto la richiesta di adozione di misure già in via supercautelare;
che, appurata l'esistenza tra le parti di trattative tese a raggiungere un accordo sulla regolamentazione della vita separata, con disposizione ordinatoria processuale 30 giugno 2016 il Pretore ha sospeso la causa, poi riattivata il 18 aprile 2017;
che con osservazioni 28 aprile 2017 CO 1 ha formulato le sue richieste;
che, preso atto della volontà delle parti di dare avvio a breve alla procedura di divorzio, in sede di udienza 24 maggio 2017 il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura di protezione dell'unione coniugale per intervenuta transazione, omologando il relativo accordo provvisorio così raggiunto (inc. n. CA.2016.13);
che quel medesimo giorno, su richiesta delle parti, il Pretore ha dato avvio alla procedura di divorzio su richiesta comune con accordo parziale (inc. n. DM.2017.12);
che la causa è stata sospesa il 9 giugno 2017 per trattative e quindi riattivata il 6 luglio 2017 (inc. n. DM.2017.12);
che il 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore dell'intervenuta revoca del mandato da parte della cliente;
che con decisione 6 ottobre 2017 il Pretore ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1, non ritenendo dati i presupposti di indigenza giusta l'art. 117 CPC (inc. n. SO.2017.112);
che con reclamo 19 ottobre 2017 RE 1, per il tramite dell'avv. PA 1, ne chiede ora la riforma nel senso di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dal 20 giugno 2016, con il patrocinio legale nella persona dell'avv. PA 1 dal 20 giugno 2016 al 10 luglio 2017;
che anche per il reclamo l'interessata postula la concessione del gratuito patrocinio, inclusa la designazione dell'avv. PA 1 quale sua rappresentante legale;
che la controparte non è stata chiamata ad esprimersi;
considerato
in diritto: che giusta l'art. 121 CPC, le decisioni che rifiutano o revocano totalmente o parzialmente il gratuito patrocinio sono impugnabili mediante reclamo;
che la domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 prima frase CPC), sicché il termine d'impugnazione giusta l'art. 321 cpv. 2 CPC è di 10 giorni;
che la decisione impugnata è pervenuta all'avv. PA 1 il 9 ottobre 2017 (doc. A al reclamo), motivo per cui spedito il 19 ottobre 2017 (cfr. timbro sulla busta originale) il reclamo è tempestivo e, da questo punto di vista, ammissibile;
che, di per sé, non ricadono sotto l'art. 326 cpv. 1 CPC i nuovi documenti, prodotti in relazione alla domanda di gratuito patrocinio presentata davanti a questa Camera (reclamo, pag. 9);
che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura strettamente personale (“höchstpersönliche Anspruch”) e titolare del diritto è esclusivamente la parte al processo che adempie i requisiti di legge, vale a dire che è sprovvista dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (decisione del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 e 5P.164/2005 del 29 luglio 2005);
che invano l'avv. PA 1 si pretende legittimata a rappresentare RE 1 in forza del mandato di patrocinio che quest'ultima le aveva a suo tempo conferito (reclamo, pag. 2) “in ogni pratica di mpuc e separazione dal marito” (doc. B al reclamo);
che in effetti il citato mandato di rappresentanza è cessato con effetto 10 luglio 2017 (inc. n. SO.2017.112: scritto 10 luglio 2017 dell'avv. PA 1; reclamo, pag. 3 in basso);
che posto come l'interessata sia attualmente rappresentata dall'avv. D__________ (inc. n. DM.2017.12: scritto 17 luglio 2017) - oltretutto postulando la designazione di quest'ultima quale gratuita patrocinatrice per il contestuale reclamo proposto avverso una parallela e analoga decisione di diniego di gratuito patrocinio altresì datata 6 ottobre 2017 (inc. n. 13.2017.100) - nulla agli atti indica invero che RE 1 abbia incaricato l'avv. PA 1 di interporre reclamo contro la decisione qui impugnata che respinge l'istanza di gratuito patrocinio 20 giugno 2016 con la designazione di quest'ultima a sua rappresentante legale;
che, pertanto, in quanto proposto a nome di RE 1 il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per carenza del presupposto processuale della rappresentanza (Zingg, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 62 ad art. 59);
che per contro, a differenza del titolare di tale diritto, il suo patrocinatore non può insorgere a titolo personale avverso la decisione che nega il gratuito patrocinio al proprio assistito, a meno che concorrano casi eccezionali, segnatamente se motivi personali o professionali sono stati alla base della sua mancata nomina a patrocinatore d'ufficio (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 1 ad art. 121; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasen-böhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 3a ed., 2016, n. 2 ad art. 121; Bühler, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 11 ad art. 121);
che, non essendovi indizi circa un'ipotesi di mancata nomina a gratuito patrocinatore dettata da motivi personali o professionali in capo all'avv. PA 1, quest'ultima difetta di per sé della legittimazione a ricorrere a titolo personale contro il diniego di gratuito patrocinio della sua ex assistita, sicché anche da questo punto di vista il reclamo risulta inammissibile;
che giova d'altra parte rilevare che, in virtù del compito pubblico che egli svolge, il patrocinatore d'ufficio instaura con lo Stato un rapporto giuridico retto dal diritto pubblico che lo legittima a essere retribuito in base alla pertinente regolamentazione cantonale e federale (DTF 122 I 1 consid. 3a);
che alla stessa stregua di un patrocinatore d'ufficio già designato (Bühler, op. cit., n. 72 ad art. 118), visto il compito pubblico che anche un aspirante gratuito patrocinatore mira ad assolvere, va ritenuto che la revoca unilaterale o di comune intesa con il proprio assistito di un incarico di rappresentanza legale non sottostà all'art. 404 CO bensì alla preventiva autorizzazione da parte del giudice;
che, in concreto, con scritto 10 luglio 2017 l'avv. PA 1 ha informato il Pretore del fatto “che la signora RE 1 ha deciso di revocare il mandato di patrocinio a suo tempo conferitomi” (inc. n. SO.2017.112) e, pur non fornendo particolari e dettagli al riguardo, ha sollecitato una decisione sull'istanza di gratuito patrocinio;
che, in siffatte circostanze, il Pretore non ha potuto che prendere atto dell'intervenuta interruzione del mandato di rappresentanza (inc. n. SO.2017.112: scritto 12 luglio 2017, “mi ha appena comunicato che non la difende più nella vertenza che la coinvolge con il suo marito”), senza essere stato posto nella condizione di esprimere il suo preventivo ed esplicito consenso;
che la richiesta a posteriori di implicito e scontato consenso, ovvero allorquando il rapporto di patrocinio legale in capo all'avv. PA 1 già è cessato, esclude a priori l'ammissione al gratuito patrocinio di RE 1, spettando pertanto a quest'ultima farsi direttamente carico del pagamento del relativo onorario dovuto alla legale;
che di conseguenza, indipendentemente dalla questione a sapere se il presupposto di indigenza è dato o no, nell'esito la decisione pretorile è corretta e non può che essere confermata;
che la procedura di reclamo contro il diniego di gratuito patrocinio non essendo, diversamente dall'art. 119 cpv. 6 CPC, gratuita (DTF 137 III 470 consid. 6), le spese processuali sono fissate in fr. 300.– giusta l'art. 2 cpv. 1 LTG (valore, natura e complessità della causa) e 14 LTG (tassa di giustizia per le decisioni su reclamo tra fr. 100.– e fr. 10'000.–) e poste a carico dell'avv. PA 1 in applicazione dell'art. 107 CPC, avendo presentato un reclamo che difettava del necessario presupposto processuale della rappresentanza;
che anche la richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo va respinta, visto che in difetto dell'autorizzazione a rappresentare RE 1, il gravame non aveva sin dall'inizio probabilità di esisto favorevole (art. 117 lett. b CPC);
che non si pone la questione delle ripetibili, la procedura di gratuito patrocinio opponendo il richiedente allo Stato e, comunque sia, non essendo state raccolte osservazioni;
che vista la procedura sommaria (art. 48 cpv. 1 lett. b cifra 2 LOG) oltre al presente esito di inammissibilità (art. 48 cpv. 1 lett. a cifra 2 LOG), il reclamo è evaso da questa Camera nella composizione a giudice unico.
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo 19 ottobre 2017 di RE 1 è inammissibile.
2. La domanda di gratuito patrocinio 19 ottobre 2017 di RE 1 è respinta.
3. Le spese processuali del reclamo, fissate in fr. 300.–, sono poste integralmente a carico dell'avv. PA 1.
4. Notificazione (unitamente al reclamo 19 ottobre 2017 alla controparte):
–; –; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).