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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 08.01.2015 13.2014.105

8. Januar 2015·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,448 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Reclamo in materia di spese giudiziarie. Ripartizione e potere di apprezzamento

Volltext

Incarto n. 13.2014.105

Lugano 8 gennaio 2015/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Walser, presidente,  

vicecancelliera:

Locatelli

sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) per statuire nella causa inc. n. OA.2009.791 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 dicembre 2009 da

 RE 1  patrocinato dall'  PA 1   

contro  

CO 1  patrocinata dall'  PA 2   

e ora sul reclamo 6 novembre 2014 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione 6 ottobre 2014 del Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione 16 dicembre 2009 RE 1 ha chiesto l'annullamento delle delibere dell'assemblea dei condomini del CO 1 del 17 novembre 2009 relative alle trattande 5 e 7.3.

                                         Con la risposta 8 marzo 2010 la convenuta si è opposta alle domande dell'attore.

                                  B.   Con decisione 6 ottobre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, annullato la delibera n. 5 dell'assemblea dei condomini e caricato le spese processuali nella misura del 95% all'attore al quale ha imposto l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 9'000.- per ripetibili (dispositivo n. 2).

                                  C.   Con reclamo 6 novembre 2014 RE 1 postula la riforma della decisione impugnata nel senso di porre le spese processuali in ragione di 3/4 a carico della convenuta con l'obbligo della stessa di rifondere a lui fr. 7'000.- di ripetibili parziali.

                                         Con osservazioni 16 dicembre 2014 la convenuta ha chiesto la reiezione integrale del gravame.

Considerato

in diritto:                 1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), il cui art. 404 cpv. 1 prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione di annullamento delle delibere assembleari essendo stata avviata il 16 dicembre 2009, al procedimento in esame torna applicabile il CPC-TI. Nondimeno, l'art. 405 cpv. 1 CPC prevede che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione sicché il sistema di impugnazione è retto dal CPC svizzero.

                                   2.   L’art. 110 CPC dispone che la decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo -rimedio con il quale possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b) - ciò a prescindere se la controversia in sé era soggetta ad appello oppure reclamo (Trezzini, CPC Comm., 2010, art. 110, pag. 447). Considerato che la controversia in questione è retta dalla procedura ordinaria, il termine di impugnazione della decisione in materia di spese è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC).

                                         La trattazione dei reclami contro decisioni in materia di spese competerebbe nel caso in esame alla prima Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. a) n. 8a LOG), ma se ne occupa la terza Camera civile in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

                                         Poiché la sentenza impugnata è pervenuta all'attore l'8 ottobre 2014, gravame qui in esame, rimesso alla posta il 6 novembre 2014 , è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   3.   Giusta l’art. 148 CPC-TI - applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 404 CPC - il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o per intero fra loro (cpv. 2). Per costante giurisprudenza il Pretore dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, nel senso che la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (IICCA 11 agosto 2005, inc. 12.2005.5, consid. 7; 24 marzo 2005, inc. 12.2004.15, consid. 3.1; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, 2000, m. 32 e 51 ad art. 148).

                                   4.   Con la decisione impugnata, il Pretore, ha posto la tassa e le spese di giustizia a carico dell'attore nella misura del 95% condannandolo inoltre al pagamento di fr. 9'000.- a titolo di ripetibili ridotte. Il reclamante contesta la ripartizione degli oneri processuali, sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto caricarle solo in ragione di 1/4 a lui e per il resto alla convenuta, da condannare a versargli fr. 7'000.- di ripetibili parziali. Rileva che la domanda di causa che postulava l'annullamento delle delibere in merito alle trattande n. 5 e n. 7 e stata accolta limitatamente alla trattanda n. 5 e rigettata per la trattanda n. 7. Di conseguenza egli risulta vincente nella misura del 50%. Ponendo il 95% delle spese a carico dell'attore il Pretore ha quindi abusato del suo potere d'apprezzamento.

                                   5.   In merito all'annullamento della delibera concernente la trattanda n. 5 (approvazione della nuova tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese), il Pretore ha ammesso unicamente la contestazione relativa alla voce 313 (elettricità vani comuni), che ha considerato iniqua e quindi da correggere, respingendo per contro le contestazioni relative alle voci 312 (spese di riscaldamento), 315 (servizio di portineria), 317 (spese ascensore) e 324 (spese di manutenzione giardino). Il valore delle contestazioni è stato indicato dall'attore medesimo in fr. 163'195.- (conclusioni pag. 15). Considerando che l'unica contestazione accolta riguarda le spese di elettricità dei vani comuni, il cui ammontare è di fr. 10'175 (conclusioni pag. 15), ne risulta una soccombenza dell'attore pari al 93.77% del valore in gioco. Vero è che la delibera è stata interamente annullata, non potendolo essere solo parzialmente ma, comunque sia, il Pretore ha ammesso le contestazioni relative alla stessa solo in minima parte. Tenendo conto non solo dell'esito dell'impugnativa ma anche di quello delle varie censure sollevate, non si può rimproverare al Pretore un accertamento manifestamente errato dei fatti. Neppure egli ha ecceduto né abusato del potere di apprezzamento, né ancora il suo giudizio può essere ritenuto arbitrario, quando solo si tenga conto anche dell'integrale reiezione della domanda di annullamento della delibera relativa alla trattanda n. 7 (assegnazione in uso riservato dei posti esterni e delle cantine), non computata nel valore litigioso.

                                   6.   Visto quanto precede, la domanda del reclamante che postula una diversa ripartizione degli oneri processuali va respinta.

                                         Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) - la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG) - seguono la soccombenza. Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.- e, nel caso concreto, le spese vanno fissate in complessivi fr. 500.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente. Alla resistente vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi, richiamati in particolare gli arti. 104, 110, 117 e segg., 319 e 321 CPC   e per le spese la LTG e il Rtar,

pronuncia:              1.   Il reclamo 6 novembre 2014 di RE 1 è respinto.

                                   2.   Le spese processuali in fr. 500.- sono poste a carico del reclamante, il quale inoltre rifonderà alla CO 1, fr. 750.- di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-     ; -     .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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