Incarto n. 13.2013.12
Lugano 8 aprile 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Lardelli
vicecancelliere:
Cortese
sedente per statuire nella causa inc. n. DM.2012.46 della Pretura della giurisdizione di __________ promossa con istanza di modifica di sentenza di divorzio 31 ottobre 2012 da
CO 1 PA 2
contro
RE 1 PA 1
E ora sul reclamo 28 gennaio 2013 di RE 1 contro il dispositivo n. 2 della decisione 17 gennaio 2013 con cui il Pretore ha fissato un termine di 60 giorni a D__________ per trasmettere le sue note relative alle relazioni tra i signori __________ e i loro figli;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 31 ottobre 2012 e contestuale richiesta di adozione di provvedimenti cautelari CO 1 ha chiesto la modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con sentenza 22 settembre 2011, nel senso di attribuire a lui la custodia e l’autorità parentali sui figli minori, regolamentare i diritti di visita della madre e annullare l’obbligo di versare contributi alimentari.
B. In sede di udienza di discussione 21 dicembre 2012, cui ha partecipato soltanto la parte istante, CO 1 ha confermato le proprie richieste e allegazioni. Sentito d’ufficio il curatore educativo D__________ , che ha in particolare proposto di redigere una breve nota all’intenzione esclusiva del primo giudice in merito ai colloqui avuti con i figli minorenni e maggiorenni delle parti, il Pretore ha ordinato in via cautelare alla convenuta RE 1 di rispettare i diritti di visita del padre stabiliti con decisione 5 marzo 2012 della CTR di __________. Ha poi regolamentato le relazioni personali tra padre e figli per il periodo successivo a quello previsto nella predetta decisione e impartito le comminatorie dell’esecuzione effettiva e dell’art. 292 CP.
C. Con istanza supercautelare 9 gennaio 2013 RE 1 ha postulato l’immediata sospensione dell’esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio N__________, con conseguente modifica della decisione cautelare 21 dicembre 2012.
D. All’udienza di discussione 17 gennaio 2013 RE 1 ha prodotto un memoriale di risposta con cui ha chiesto l’integrale reiezione della domanda di modifica di sentenza di divorzio. Con riferimento all’istanza supercautelare 9 gennaio 2013, essa ha inoltre proposto, in via subordinata, che al padre sia concesso un diritto di visita protetto nei confronti del figlio N__________ presso il punto d’incontro a __________. Con riguardo all’istruttoria, si è opposta alla produzione da parte del curatore D__________ di qualsiasi nota che non sia messa a conoscenza delle parti.
Dal canto suo, CO 1 ha ribadito la propria posizione e si è opposto all’immediata sospensione del diritto di visita nei confronti del figlio N__________. Ha aderito invece alla proposta di stabilire un diritto di visita protetto. Con riferimento all’istruttoria, ha chiesto infine che il curatore D__________ sia autorizzato a consegnare al Pretore le proprie note in busta chiusa, onde tutelare i diritti dei figli maggiorenni.
E. Al termine dell’udienza 17 gennaio 2013, richiamato l’art. 156 CPC e il principio della massima ufficiale assoluta e ritenuta la necessità di ottenere dal curatore D__________ un rapporto sulle informazioni a lui note in merito alla fattispecie – informazioni che nella misura in cui comprenderanno indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione verranno mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti – il Pretore ha fissato al medesimo un termine di 60 giorni per trasmettere le sue note relative alle informazioni sulle relazioni tra i signori __________ e tutti i figli (dispositivo n. 2 della decisione impugnata).
F. Con reclamo 28 gennaio 2013 RE 1 si aggrava contro la predetta decisione chiedendone, previa concessione al gravame dell’effetto sospensivo, l’annullamento con protesta di tasse e spese di giustizia, nonché fr. 1'500.- a titolo di ripetibili;
G. Con osservazioni 5 marzo 2013 CO 1 postula in via preliminare che al gravame non venga concesso l’effetto sospensivo e in via principale che il reclamo sia respinto.
considerato
in diritto: 1. La decisione con cui il Pretore ha fissato al curatore D__________ un termine di 60 giorni per trasmettere le sue note relative alle informazioni sulle relazioni tra le parti e i loro figli (dispositivo n. 2) è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
Poiché la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu al legale di parte convenuta al termine dell’udienza 17 gennaio 2013, tenuto conto che il giorno di scadenza cadeva di domenica (art. 142 cpv. 3 CPC), il gravame qui in esame, rimesso alla Posta il 28 gennaio 2013, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.
2. Nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole.
Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere, come quella qui in oggetto, sicché la reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che l’enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).
In conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.), nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o di accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.
3. Nel caso in rassegna la reclamante sostiene che “non può aderire alla decisione pretorile di richiedere un rapporto al curatore sui figli maggiorenni alla sola sua attenzione ed ad esclusione delle parti e genitori; in particolare una tale irrita modalità istruttoria non può che pregiudicare in modo irreparabile (o quasi irreparabile) gli interessi legittimi della madre la quale vuole e deve difendersi dal tentativo invero assai aggressivo e pesante del padre ed ex-marito di toglierle la custodia dei figli minorenni, utilizzando strumentalmente i figli maggiorenni” e ritiene inoltre che le parti “non possono essere limitate nel loro diritto di esser sentite e quindi di partecipare a pieno titolo all’assunzione delle prove” (reclamo, pagg. 3-4).
Gli argomenti esposti dalla reclamante, assai generici, non paiono sufficienti per rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e quindi per ammettere il reclamo. Nella misura in cui il Pretore si è limitato ad assegnare a una terza persona un termine per la trasmissione di documenti, senza quindi ancora nulla disporre in merito al suggello dei predetti documenti a’ sensi dell’art. 156 CPC, ci si potrebbe inoltre chiedere se il reclamo non sia addirittura prematuro. Tali questioni possono rimanere indecise, il gravame essendo comunque destinato all’insuccesso.
4. Con la decisione impugnata, richiamato il principio della massima ufficiale assoluta (recte: principio inquisitorio illimitato) e l’art. 156 CPC, il Pretore ha, da una parte, assunto d’ufficio un mezzo di prova, fissando in concreto al curatore educativo D__________ un termine di 60 giorni per trasmettere le note relative alle informazioni sulle relazioni tra i signori __________ e tutti i figli (minorenni e maggiorenni), e, dall’altra, reso attente le parti – nei considerandi della decisione – che, nella misura in cui comprenderanno indicazioni relative a terzi (figli maggiorenni) degne di protezione, le suddette note verranno mantenute confidenziali, ad esclusione della conoscenza delle parti (verbale d’udienza 17 gennaio 2013, pag. 3).
4.1 Con riferimento all’assunzione d’ufficio della prova in oggetto, il principio inquisitorio illimitato previsto all’art. 296 cpv. 1 CPC, secondo cui il giudice esamina d’ufficio i fatti, vale per tutte le questioni che toccano gli interessi dei figli, in qualunque procedura del diritto di famiglia, che si tratti di azioni indipendenti o di cause tra genitori, comprese le relative modifiche o completazioni, inclusi i procedimenti cautelari (Bernasconi, CPC Comm., 2011, art. 296, pag. 1309; Spycher, in Hausheer/Walter, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 5 ad art. 296; Schweighauser, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 ad art. 296 e sentenze citate; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 296; Hohl, Procédure civile, vol. 2, 2010, n. 2093, pag. 382).
In base al suddetto principio, il giudice non è vincolato dal numerus clausus dei mezzi probatori, ma può far capo a ulteriori possibili fonti di conoscenza (Olgiati, Il codice di diritto processuale civile svizzero, § 21, pag. 270 e sentenze citate; Spycher, op. cit., n. 6 ad art. 296 e sentenze citate; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 296; Steck, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 296; cfr. ugualmente Bernasconi, op. cit., pag. 1310; Thormann, in Backer & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010. n. 4-5 ad art. 296; van de Graaf, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 2 ad art. 296; Schweighauser, op. cit., n. 14 ad art. 296; Hohl, op. cit., n. 2094, pag. 382). Dovere del giudice è invero quello di salvaguardare il bene dei figli, sicché egli non solo ha la facoltà, ma anche l’obbligo di assumere le prove che ritiene necessarie per l’emanazione della decisione, e questo secondo il suo libero e ampio potere di apprezzamento. L’istanza d’appello non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del primo giudice. L’autorità superiore può infatti intervenire soltanto in caso di abuso o eccesso del potere di apprezzamento.
4.2 Con riguardo alle modalità di assunzione della prova in questione, giusta l’art. 156 CPC, se l’assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d’affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela. Tale norma, applicabile sia ai procedimenti retti dal principio attitatorio (art. 55 cpv. 1 CPC), sia a quelli retti dal principio inquisitorio – limitato o illimitato – (art. 55 cpv. 2 CPC) costituisce un’eccezione al diritto delle parti di essere sentite, nella sua espressione di potere partecipare a tutti gli atti istruttori, ivi compresa l’amministrazione dei mezzi di prova (art. 155 cpv. 3 CPC) (Trezzini, op. cit., art. 156, pag. 717; Brönnimann, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 2, 2012, n. 4 ad art. 156, Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 3 ad art. 156).
Rientrano in particolare nel concetto di interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 156 CPC i diritti attinenti alla personalità e alla sfera privata (Brönnimann, op. cit., n. 11 ad art. 156; Schmid, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 2 ad art. 156; Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 156; Passadelis, in Backer & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 e segg. ad art. 156; Leu, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 156; Guyan, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 156; Hasenböhler, op. cit., n. 7 ad art. 156; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, n. 1 ad art. 156; Trezzini, op. cit., art. 156, pag. 713; cfr. anche Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6686).
4.3 Nel caso di cui trattasi, reputate pertinenti ai fini di causa le note del curatore D__________ relative alle informazioni sulle relazioni tra le parti e i loro figli – informazioni di cui il curatore è venuto a conoscenza nel corso dei colloqui avuti con i figli minori e maggiori dei signori __________ –, il primo giudice, in applicazione del principio inquisitorio illimitato, ne ha disposto d’ufficio l’assunzione. Questa Camera non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del Pretore, che, a tutela del bene dei figli, deve poter liberamente assumere le prove che ritiene necessarie per formare il suo convincimento. Poiché non è possibile escludere a priori la rilevanza ai fini di giudizio delle note in questione, non si ravvisa nel caso in esame alcun abuso o eccesso del potere di apprezzamento del giudice.
Il Pretore ha considerato inoltre che le note del curatore possono contenere indicazioni relative a terzi degne di protezione, ovvero dati personali riguardanti i figli maggiorenni delle parti. Ritenuto che l’acquisizione agli atti delle note potrebbe rischiare di pregiudicare la sfera privata delle predette persone, il primo giudice ha reso attente le parti che, nella misura in cui comprenderanno effettivamente indicazioni degne di protezione relative ai figli maggiori, le note del curatore verranno mantenute confidenziali, ad esclusione quindi della conoscenza delle parti. Anche sotto questo profilo il modo di procedere del Pretore non è lesivo del diritto. Egli si è in effetti strettamente limitato a richiamare quanto disposto dall’art. 156 CPC, norma che il giudice è tenuto ad applicare nel caso in cui interessi degni di protezione di terzi possono essere messi a rischio di pregiudizio dall’assunzione delle prove e che in tal senso costituisce un’eccezione al diritto delle parti a partecipare all’assunzione delle prove ex art. 155 cpv. 3 CPC.
4.4 Quanto stabilito nella decisione impugnata ancora non significa che le parti non potranno accedere alle note del curatore. In possesso della documentazione richiesta, il Pretore dovrà infatti esaminarne il contenuto, individuare eventuali interessi degni di protezione di terzi (in concreto dei figli maggiori delle parti) che potrebbero essere pregiudicati dall’assunzione della prova e indi procedere alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, (cfr. Trezzini, op. cit., art. 156 CPC, pagg. 713-714; Guyan, op. cit., n. 1 ad art. 156; Passadelis, op. cit., n. 1 ad art. 156), ovvero dell’interesse delle parti a poter visionare le note in questione, conformemente al loro diritto di essere sentite, e dell’interesse dei terzi (i figli maggiorenni) al mantenimento del segreto a salvaguardia dei propri legittimi diritti. Qualora l’interesse al mantenimento del segreto prevalga sull’interesse delle parti a conoscere il contenuto delle note, il primo giudice sarà tenuto a prendere i provvedimenti necessari a tutela dei figli maggiori. È concepibile in tal senso che, valutate le circostanze specifiche del caso concreto secondo il suo ampio e libero potere di apprezzamento, il Pretore possa ad esempio oscurare alcune sezioni delle note, ovvero quelle che toccano la sfera privata dei figli maggiorenni, lasciando intatto e a disposizione delle parti il resto delle note.
5. Per le ragioni suesposte, contrariamente a quanto adombra la reclamante, il modo di procedere del primo giudice non è lesivo del diritto, né rileva da un accertamento manifestamente errato dei fatti. Nella misura in cui fosse ammissibile, il reclamo sarebbe pertanto comunque da respingere.
Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.
Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 350.- e sono poste a carico della reclamante, soccombente.
Avendo la controparte inoltrato osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).
6. La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo 28 gennaio 2013 di RE 1 è respinto.
2. La domanda di effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Le spese processuali di fr. 350.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 1'100.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
- -
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la terza Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).