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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 24.01.2013 13.2012.93

24. Januar 2013·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·2,144 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sanzione disciplinare. Portata dell’art. 167 CPC

Volltext

Incarto n. 13.2012.93

Lugano 24 gennaio 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Lardelli

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire sul reclamo 8 novembre 2012 presentato da

  RE 1   

contro la decisione 26 ottobre 2012 del Pretore del distretto di __________, nella causa inc. n. SE.2011.361 promossa in data 28 ottobre 2011 da   CO 2 e CO 3 rappresentato dalla madre CO 2, entrambi patrocinati dall’ PA 1   nei confronti del   CO 4 rappresentato dal RA 1e patrocinato dall’ PR 1  

ritenuto

in fatto:                    A.   Con azione 28 ottobre 2011 CO 2, agente per sé e per il figlio minorenne CO 3, ha chiesto la condanna del CO 4 al pagamento di almeno fr. 9'735.- e interessi, oltre a fr. 7'680.60 per spese preprocessuali e fr. 7'680.60 per spese e ripetibili, invocando d’un lato la responsabilità civile dell’ente pubblico quale proprietario della strada sulla quale CO 3 si è infortunato in data 17 agosto 2010, dall’altro le norme sulla responsabilità per atto illecito.

                                         In data 16 gennaio 2012 la parte convenuta ha inoltrato le proprie osservazioni opponendosi alla pretesa attorea.

                                  B.   In occasione del dibattimento 12 marzo 2012 le parti hanno ribadito in sostanza le rispettive tesi di fatto e di diritto e confermato le proprie richieste, notificando i relativi mezzi di prova, che sono in parte stati assunti.

                                  C.   Con raccomandata 13 luglio 2012 il Pretore ha trasmesso gli atti e i documenti di causa al  RE 1 al fine di verificare la sua disponibilità a fare una perizia orale e, in caso affermativo, ad allestire il preventivo dei relativi costi.

                                         Preso atto del consenso di principio espresso dallo stesso, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 15 giorni per presentare i quesiti peritali. Le parti hanno fatto pervenire i quesiti in data 6 settembre 2012, e il primo giudice, ammessili con ordinanza 11 settembre 2012, li ha trasmessi al perito.

                                         Con lettera 17 settembre 2012 il  RE 1 ha rilevato che le domande peritali sottopostegli esulano dalla sua specializzazione professionale quale neuropsicologo, ritenuto che gli aspetti da esaminare richiedono la valutazione da parte di uno psicologo o psichiatra dell’età infantile.

                                         Con e-mail 25 ottobre 2012 la Pretura di __________ ha chiesto al

                                          RE 1 di ritornare i documenti di causa. Con risposta di medesima data egli ha comunicato di aver provveduto alcune settimane prima alla distruzione delle copie ricevute, non immaginando di doverle restituire.

                                  D.   Con ordinanza 26 ottobre 2012 il Pretore, ritenuto il comportamento del  RE 1 inaccettabile e soggetto a sanzione, lo stesso avendo distrutto degli atti originali, gli ha “comminato” (sic!) una multa disciplinare di fr. 1'000.- e ha sollecitato gli organi preposti dall’O__________ ad avviare una procedura di reclamo nei confronti del proprio dipendente e ad adottare sanzioni amministrative per il suo agire, gravemente lesivo di obblighi assolutamente elementari e dei diritti delle parti in causa.

                                  E.   Con reclamo 8 novembre 2012 il  RE 1 si aggrava contro la decisione 26 ottobre 2012, chiedendone in via principale l’annullamento e, in via subordinata, la sua riforma nel senso di una riduzione della multa disciplinare a fr. 100.-. Il reclamante contesta anzitutto che i documenti trasmessi dalla Pretura fossero originali, rilevando poi che il Pretore non aveva indicato alcun obbligo di conservare e restituire la documentazione al termine dell’allestimento della perizia sicché egli aveva provveduto alla distruzione della medesima in ottemperanza alle direttive interne dell’O__________ relative al trattamento di documentazione con dati sensibili. Osserva in seguito di non essersi rifiutato di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, prestando al contrario la sua collaborazione nel limite del possibile. Evidenzia inoltre che chi non collabora o commette degli errori per negligenza non è punibile giusta l’art. 167 CPC. Da ultimo, rimprovera al primo giudice di aver applicato la pena massima prevista dal CPC, violando così il principio di proporzionalità.

                                  F.   Con osservazioni 20 novembre 2012 CO 2 e CO 3 hanno chiesto la conferma della decisione pretorile.

                                         Con lettera 26 novembre 2012 il CO 4 ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Camera.

                                         Con osservazioni 27 novembre 2012 il Pretore ha rilevato che i documenti trasmessi al reclamante erano gli originali, allegando una dichiarazione della funzionaria amministrativa a comprova di tale circostanza. Il primo giudice ha poi osservato che l’agire del medico ha generato costi aggiuntivi alle parti e alla giustizia e che i fr. 1'000.- di multa sono in linea con lo stipendio di quest’ultimo e permetteranno di fissare al minimo le spese processuali.

considerato

in diritto:                  1.   Con la decisione impugnata il Pretore ha “comminato” al  RE 1 una multa disciplinare di fr. 1'000.-. Parrebbe quindi che il primo giudice abbia stabilito il pagamento di una multa di fr. 1'000.- in caso di inadempienza delle disposizioni della sentenza medesima, ciò considerato che la comminatoria altro non è che la minaccia di pena prevista dalla legge. Tuttavia, la “comminatoria” in oggetto essendo accompagnata da un termine di 30 giorni per procedere al pagamento dell’importo stabilito, è da ritenere che, a dispetto del termine utilizzato, il Pretore abbia in realtà inteso infliggere la pena comminata dall’art. 167 CPC. Così è peraltro stato inteso anche dal reclamante. Si può quindi senz’altro procedere all’esame del gravame.

                                   2.   La decisione 26 ottobre 2012, con la quale il Pretore ha inflitto una multa ai sensi dell’art. 167 cpv. 1 lett. a CPC, è impugnabile giusta i combinati art. 167 cpv. 3, 319 lett. b cifra 1, 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c LOG, con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al  RE 1 il 29 ottobre 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 8 novembre 2012 e consegnato alla posta il medesimo giorno, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile. Il reclamante, seppure non è parte nella vertenza promossa da CO 2 e CO 3 contro il CO 4, ha poi un sicuro interesse a impugnare la decisione che lo concerne, toccandolo nei suoi diritti, ed è quindi legittimato a ricorrere.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

                                3.1   L’art. 160 CPC prevede un obbligo generale delle parti e dei terzi di cooperare all’assunzione delle prove nel processo civile. Il giudice deve informare le parti e i terzi sull’obbligo di cooperazione, sul diritto di rifiutarsi di cooperare e sulle conseguenza in caso di mancata cooperazione (art. 161 CPC). In caso di rifiuto indebito di cooperare di un terzo, il giudice può infliggergli una multa disciplinare fino a 1'000.- franchi (art. 167 cpv. 1 lettera a CPC), pronunciare la comminatoria penale secondo l’art. 292 CP (lettera b), ordinare l’esecuzione coattiva (lettera c), rispettivamente addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto (lettera d). Queste misure (la cui elencazione è esaustiva) sono intese quali mezzi di coercizione indiretta per ottenere la collaborazione dei terzi renitenti (Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 5 ad art. 167 CPC; Hasenböhler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 167; Higi, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 6 ad art. 167). Il rifiuto indebito di cooperare di una parte non comporta per contro né pene né la coercizione diretta nei confronti della parte medesima, ritenuto comunque che il giudice ha da tenerne conto nell’ambito dell’apprezzamento delle prove (art. 164 CPC).

                                   4.   Nel caso di cui trattasi, il reclamante censura la decisione impugnata, sostenendo che il suo agire non configura un rifiuto di collaborare ai sensi dell’art. 167 lett. a CPC, avendo egli anzi dichiarato la propria disponibilità di principio a fungere da perito nell’ambito del procedimento di cui trattasi.

                                4.1   È qui anzitutto da esaminare se il comportamento rimproverato al reclamante, il quale ha distrutto i documenti inviatigli dalla Pretura, sia da considerare quale rifiuto di collaborare ai sensi delle norme sopracitate. Il  RE 1 ha dapprima manifestato la sua disponibilità a fungere da perito, indicando un costo massimo della perizia di fr. 3'500.-, segnalando di rimanere in attesa dei quesiti peritali e dell’assegnazione del termine per la consegna del referto (lettera 24 luglio 2012). In seguito, con ordinanza 11 settembre 2012, il Pretore gli ha notificato i quesiti, indicandogli però di attendere prima di procedere, essendo ancora in attesa del versamento dell’anticipo delle spese peritali. Con scritto 17 settembre 2012 il  RE 1 ha poi rilevato che le domande formulate esulavano dal contesto della sua specializzazione professionale di neuropsicologo, rientrando invece nel settore di competenza di uno psicologo o di uno psichiatra dell’età infantile, dichiarandosi comunque disposto, se richiesto, a procedere ad una valutazione delle capacità cognitive del bambino. Fin qui egli ha quindi fatto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere da un professionista richiesto di prestare la sua consulenza, tanto che nulla gli è stato rimproverato, né poteva esserlo.

                                4.2   Il fatto che il Pretore ha considerato meritevole di sanzione è la distruzione a opera del reclamante della documentazione inviatagli in vista dell’allestimento della perizia, distruzione avvenuta dopo che egli aveva constatato e comunicato al primo giudice che il tema della perizia esulava dalle sue competenze specialistiche. Ciò non costituisce tuttavia un rifiuto di prestare la propria collaborazione, bensì un errore commesso per negligenza nell’ambito di questa collaborazione. Certo, trattasi di un fatto deprecabile, ma va considerato che, se è vero che lo scritto con il quale gli atti sono stati trasmessi al perito non indicava che si trattava di copie, e neanche menzionava che potevano essere distrutte, neppure rendeva attento che si trattava degli atti originali, né che i medesimi dovevano essere restituiti. Se per la Pretura era pacifico che si trattava degli atti originali dell’incarto, ciò non doveva necessariamente apparire evidente al perito, il quale poteva anche ritenere che si trattasse di documenti allestiti per lui nell’ottica del mandato quale perito.

                                         Tenuto conto che il sistema sanzionatorio dell’art. 167 CPC è inteso principalmente quale mezzo di pressione per indurre i terzi a collaborare (vedi sopra, consid. 3.1), tale norma non appare applicabile alla fattispecie concreta, ove si è in presenza di un errore che, per quanto deprecabile sia, non può essere assimilato al rifiuto di collaborare.

                                   5.   Per quanto concerne il dispositivo n. 2 della decisione impugnata, concernente l’avvio di una procedura di reclamo e l’imposizione di sanzioni amministrative da parte degli organi preposti dell’O__________, a ragione il reclamante osserva che spetta semmai a quest’ultima autorità, e non al Pretore, valutare se l’agire del reclamante sia gravemente lesivo di obblighi assolutamente elementari oppure se egli abbia provveduto alla distruzione dei documenti in ottemperanza alle direttive interne dell’O__________ relativamente al trattamento di documentazione con dati sensibili e, se del caso adottare sanzioni amministrative. Salva ovviamente la facoltà del Pretore di fare le segnalazioni che ritiene opportune. La questione non necessita dunque di essere ulteriormente approfondita.

                                   6.   Visto quanto precede il reclamo dev’essere accolto e la sanzione inflitta con decisione 26 ottobre 2012 annullata. Non è pertanto necessario esaminare se, come sostiene il reclamante, la sanzione medesima sia da considerare eccessiva.

                                         Le spese processuali sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili al reclamante che non si è fatto rappresentare professionalmente in giudizio.

                                         La presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 8 novembre 2012 del  RE 1 è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione 26 ottobre 2012 è annullato.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 250.-, sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Notificazione (unitamente alle osservazioni 20, 26 e 27 novembre 2012 al reclamante):

-          -      - ….    Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________  

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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