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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 10.08.2012 13.2012.58

10. August 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·976 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Rinvio dell'udienza. Rimedi di diritto

Volltext

Incarto n. 13.2012.58

Lugano 10 agosto 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.2 (azione creditoria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 29 febbraio 2012 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 1   

contro

 RE 1   

E ora sul reclamo di RE 1 contro l’ordinanza 26 luglio 2012 con la quale il Pretore ha accolto la richiesta 24 luglio 2012 formulata dall’attore e tendente ad ottenere il rinvio dell’udienza indetta per il 31 luglio 2012;

ritenuto

in fatto e diritto:           che con petizione 29 febbraio 2012 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 20'000.- oltre interessi, nonché il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Acquarossa;

                                         che con osservazioni 13 aprile 2012 RE 1 ha chiesto di “annullare il processo civile”;

                                         che nell’ambito della summenzionata procedura, al termine dell’udienza 21 giugno 2012, il Pretore ha citato le parti per martedì 31 luglio 2012 per procedere all’audizione testimoniale di  __________ e agli interrogatori delle parti;

                                         che con scritto 24 luglio 2012 il patrocinatore di parte attrice ha chiesto il rinvio dell’udienza prevista per il 31 luglio 2012 a causa di improrogabili impegni di lavoro all’estero;

                                         che con ordinanza 26 luglio 2012 il Pretore, ritenuta giustificata l’istanza di rinvio, ha rimandato l’udienza a martedì 21 agosto 2012;

                                         che con reclamo 30 luglio 2012 RE 1 si aggrava contro la summenzionata ordinanza, chiedendone in via principale la riforma nel senso di mantenere l’udienza 31 luglio 2012 e di considerare ingiustificata un’eventuale mancata comparsa dell’attore;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

                                         che l’ordinanza di rinvio 26 luglio 2012 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto l’ordinanza è stata intimata al convenuto il 26 luglio 2012, sicché il gravame qui in esame, datato 30 luglio 2012 e pervenuto a questa Camera il 2 agosto 2012, è tempestivo, e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che, nei casi in cui la legge non prevede espressamente l’impugnabilità di una decisione ordinatoria processuale, in applicazione dell’art. 319 lett. b CPC il reclamo è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, sicché il reclamante doveva perlomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile e produrre in tal senso un certo sforzo allegatorio, ritenuto che la sola enunciazione di proclami o principi generali non è sufficiente (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);

                                         che, nel caso in rassegna, il reclamante non si è in alcun modo confrontato con la decisione pretorile, non ha spiegato in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del giudice di prime cure e neppure ha addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile;

                                         che si osserva ad ogni modo che essendo il 31 luglio 2012 già trascorso, in punto alla domanda di mantenere l’udienza prevista per quella data, il reclamo è divenuto privo d’oggetto;

                                         che per quanto concerne la richiesta di obbligare l’attore “a produrre i documenti che provino l’impegno professionale inderogabile”, si osserva che spetta al Pretore, secondo il suo libero apprezzamento, di accertare se la domanda di rinvio è giustificata e di decidere in merito, ciò che il primo giudice ha fatto;

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia – da anticiparsi dal reclamante – vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico di quest’ultimo, soccombente;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 30 luglio 2012 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione (unitamente al reclamo 30 luglio 2012 alla controparte):

-    -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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