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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 04.07.2012 13.2012.1

4. Juli 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·3,877 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Pregiudizio difficilmente riparabile

Volltext

Incarto n. 13.2012.1

Lugano 4 luglio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.182 (azione creditoria e di rendiconto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 8 marzo 2010 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

RE 1  patrocinata dallo  PA 1   

E ora sul reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1 contro l’ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 con cui il Pretore ha ammesso alcuni mezzi di prova richiesti dalla parte attrice;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con petizione 8 marzo 2010 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 al pagamento di € 140'000.- oltre interessi, rispettivamente al rendiconto di tutte le informazioni e di tutti i documenti che la concernono e di tutte le informazioni concernenti il numero di pezzi dell’Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________.

                                         Con risposta 21 giugno 2010 RE 1 ha chiesto in via principale di dichiarare irricevibile la petizione per incompetenza territoriale e in via subordinata di respingerla integralmente nel merito.

                                         Con replica 30 agosto 2010 e duplica 1° ottobre 2010 le parti hanno in sostanza ribadito le medesime ed opposte tesi di fatto e diritto.

                                  B.   All’udienza preliminare 25 gennaio 2011 le parti hanno confermato le rispettive domande e allegazioni e notificato i relativi mezzi di prova.

                                         Con ordinanza sulle prove 16 marzo 2011 il Pretore ha ammesso le audizioni testimoniali di __________ e __________ e l’edizione dalla convenuta nel termine di 30 giorni dei riassunti dei consulenti riguardo alle visite dell’attrice dal 18 ottobre 1999 al 16 novembre 2005, prove che sono state esperite.

                                  C.   Con ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 il Pretore ha ammesso ancora i seguenti mezzi di prova richiesti dalla parte attrice:

1.      L’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, della seguente documentazione:

                                                                                                       i.            documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________;

                                                                                                     ii.            documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti;

                                                                                                   iii.            documenti relativi alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note;

                                                                                                   iv.            “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice;

                                                                                                     v.            lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching list la __________ e lo __________;

2.      Le audizioni testimoniali di __________, __________, __________, __________ e __________.

3.      La perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca islandese, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte dell’attrice.

4.      L’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata.

                                  D.   Con reclamo 11 gennaio 2012 la convenuta si aggrava contro i dispositivi n. 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4 della predetta decisione, chiedendone la riforma nel senso di ammettere unicamente l’edizione dalla convenuta della documentazione di cui ai dispositivi 1iv) e 1v), ossia il “Base Prospectus” dell’emissione di € 50'000'000.- di private placamento in parte acquistato dall’attrice e lo studio della __________ 1.10.2008 che metteva in una watching list la __________ e lo __________, respingendo per contro tutti gli altri mezzi di prova richiesti dall’attrice.

                                  E.   Con osservazioni 13 febbraio 2012 l’attrice ha chiesto la reiezione del reclamo e la conferma dell’ordinanza pretorile, rimproverando alla convenuta di non aver dimostrato il rischio di un pregiudizio giuridico difficilmente riparabile.

                                  F.   Con decisione 24 gennaio 2012 il vicepresidente della terza Ca­mera civile del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospen­sivo al reclamo limitatamente ai dispositivi n. 1i), 1ii) e 1iii).

considerato

in diritto:                  1.   Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). L’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, l’azione creditoria e di rendiconto essendo stata avviata l’8 marzo 2010, al procedimento in esame continua ad essere applica­bile il CPC-TI.

                                         L’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce però che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2). Ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne per il sistema di impugnazione che è retto dal CPC svizzero.

                                   2.   L’ordinanza sulle prove 21 dicembre 2011 è una disposizione ordinatoria processuale (art. 154 CPC), la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello.

                                         Nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 23 dicembre 2011, sicché, tenuto conto delle ferie giudiziarie giusta l’art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, il gravame qui in esame, datato 11 gennaio 2012, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile.

                                   3.   Il CPC prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo dell’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. Il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407).

                                3.1   Il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle ordinanze sulle prove. Pertanto, nel caso concreto la reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal Pretore.

                                3.2   In dottrina e giurisprudenza è controverso quando sussista un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare è dubbio se è sufficiente un pregiudi­zio di fatto oppure se deve essere dato un pregiudizio giuridico.

                             3.2.1   Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, è dato un pregiudizio irreparabile allorquando sussiste un pregiudizio di natura giuridica che non può o non può interamente essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole. La mera possibilità di un pregiudizio giuridico irreparabile è sufficiente. Non bastano invece pregiudizi puramente di fatto o misti quali per esempio la dilatazione dei tempi della procedura o l’aumento delle spese processuali (DTF 137 III 380, consid. 1.2.1 e 2, con ulteriori riferimenti). Il Tribunale federale non si è però finora espresso sulla questione a sapere se tale giurisprudenza sia applicabile anche all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC. L’alta Corte si è meramente limitata ad osservare che se è dato un pregiudizio irreparabile secondo l’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, allora è dato anche un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (DTF 137 III 380, consid. 2.2).

                             3.2.2   La dottrina non è unanime sul concetto di pregiudizio difficilmente riparabile. Taluni autori sussumono sotto tale concetto sia il pregiudizio giuridico sia quello di fatto, sostenendo che il legislatore ha consapevolmente previsto una formulazione più generosa rispetto all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e che è quindi sufficiente un interesse economico per revocare o modificare l’ordinanza impugnata (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 13-15 ad art. 319; Blicken­storfer, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, 2011, n. 39 ad art. 319; Reich, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 319; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht – nach dem Entwurf für eine Schweizerische Zivilprozessordnung und weiteren Erlassen – unter Einbezug des internationalen Rechts, Zürich, 2008, § 26 n. 31, lett. b). Secondo altri autori non è invece necessario distinguere tra pregiudizio giuridico o fattuale, bensì occorre piuttosto porre l’accento sul rischio di generare un pregiudizio e la difficoltà nel ripararlo, ciò che lascia al giudice un ampio potere di apprezzamento (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1403 e segg.; Brunner, in Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2010, n. 11-13 ad art. 319). Altri ancora – in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale al vecchio art. 87 OG e all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF e quella del Tribunale d’appello del Canton Zugo all’art. 319 lett. b cifra 2 CPC (v. DTF 137 III 380) – sono invece dell’opinione che il pregiudizio difficilmente riparabile debba essere di natura giuridica e non meramente fattuale (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 2010, n. 7 ad art. 319).

                             3.2.3   L’avamprogetto della Commissione peritale del giugno 2003 parla del rischio di un “pregiudizio non più riparabile” (“nicht wieder gutzu­machender Nachteil”). Il Rapporto esplicativo all’avamprogetto specifica a pag. 145 che tale pregiudizio non deve essere di natura giuridica, bensì può anche essere di natura meramente fattuale, puntualizzando che la restrizione (ossia la circostanza di prevedere il rischio di un pregiudizio) permette di snellire la procedura (“Straffung des Verfahrens”). Il Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale del 28 giugno 2006, pag. 6748, parla invece di un “pregiudizio non facilmente riparabile”, senza specificarne la portata, ribadendo soltanto che il legislatore ha voluto restringere la possibilità di impugnare le decisioni incidentali per le quali la legge non prevede espressamente il reclamo, con lo scopo di non ritardare inutilmente il corso del processo. Dal bollettino ufficiale 06.062 del Consiglio degli Stati del 14 giugno 2007, del Consiglio nazionale del 12 giugno 2008, del Consiglio degli Stati del 29 settembre 2008 e del Consiglio nazionale del 2 dicembre 2008 non è possibile evincere alcunché, la questione non essendo stata sollevata né discussa.

                             3.2.4   Secondo la giurisprudenza del Canton Zurigo relativa al vecchio § 282 cpv. 1 cifra 1 CPC ZH, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile era dato sia se era di natura giuridica sia di natura fattuale (ZR 96 (1997) Nr. 127; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 1997, n. 5 e segg. al § 282; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Ergänzungsband, 2000, n. 1 al § 282). Secondo la giurisprudenza del Canton Argovia al § 335 lett. b CPC AG, la disposizione ordinatoria causava un pregiudizio difficilmente riparabile quando pregiudicava la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, per esempio il procedimento veniva considerato troppo prolungato – quindi pregiudizievole – se avesse dovuto essere annullato con la sentenza finale a causa di un vizio di procedura (cfr. Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur aargauischen Zivilprozessordnung, 1998, n. 9 al § 335 CPC AG);

                               3.3.   Tenuto conto di quanto sopra esposto e in conformità al principio di celerità perseguito dal nuovo Codice di procedura civile (Messaggio n. 06.062 del Consiglio federale svizzero del 28 giugno 2006, pag. 6602 e segg.) – diversamente dalla giurisprudenza all’art. 93 cpv. 1 lett. a LTF – nel caso dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC occorre ritenere dato un pregiudizio difficilmente riparabile tanto in presenza di un pregiudizio giuridico, quanto in presenza di un pregiudizio di fatto. Ad ogni modo, determinante non è però la natura del pregiudizio, bensì la sua rilevanza nel processo, che dev’essere esaminata in concomitanza con la censura di errata applicazione del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e/o l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Inoltre il pregiudizio deve essere concreto, di essenziale rilievo per l’andamento del processo e non deve poter – interamente o parzialmente – essere riparato neppure mediante una successiva sentenza finale favorevole. In altre parole, le altre decisioni e le disposizioni ordinatorie devono pregiudicare la posizione complessiva del reclamante in relazione al processo, pregiudizio al quale non può essere posto rimedio successivamente e che non è suscettibile di essere modificato mediante la decisione di merito. La rilevanza del pregiudizio nel processo deve essere esaminata secondo il libero e ampio potere di apprezzamento del giudice alla luce del principio di celerità perseguito dal CPC, ponderando il rischio di generare il pregiudizio, la difficoltà nel ripararlo e le sue conseguenze sul procedimento.

                                3.4   Nel caso in rassegna, al fine di determinare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare secondo il nuovo CPC se è dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile per ciascun mezzo di prova ammesso dal Pretore e contestato dalla reclamante con il presente gravame (dispositivi 1i), 1ii), 1iii), 2, 3 e 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011). Qualora fosse dato siffatto rischio, sarà poi necessario verificare, in applicazione del CPC-TI, se il reclamo sia fondato, vale a dire se la decisione sia frutto di un’applicazione errata del diritto o di un accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   4.   Dispositivo n. 1i) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         Per quanto concerne l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alla stipulazione del prestito obbligazionario Euro medium term note __________ 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________, la reclamante sostiene che l’ordinanza non è sufficientemente precisa in quanto non capisce cosa deve produrre, non avendo mai stipu­lato prestiti obbligazionari, che si tratta dunque di una fishing expedition, che l’edizione richiesta non ha rilevanza con i fatti di causa e che l’attrice non ha indicato i fatti che intende provare.

                                         Le summenzionate censure non sono atte a ritenere dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Dagli atti non risulta innanzitutto che la convenuta abbia chiesto al Pretore di meglio precisare la richiesta di edizione. Ad ogni modo, se il giudice ammette l’edizione di un documento che la convenuta non conosce o non possiede, essa può procedere come previsto all’art. 208 CPC-TI (giuramento di edizione). Il fatto di non essere in possesso del documento non è un motivo per respingere a priori la domanda di edizione. Correttamente la prova va comunque ammessa e, dandosene il caso, la parte richiesta deve in seguito presentare il giuramento di edizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, n. 701 ad art. 208).

                                         Si osserva poi che i documenti di cui è chiesta l’edizione sono pertinenti ai fatti di causa, l’attrice avendo in particolare rimproverato alla convenuta di aver immesso nel suo patrimonio titoli denominati “Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, valore __________”, di cui chiede per l’appunto il rendiconto. Non è inoltre dato a capire che tipo di pregiudizio possa arrecare alla convenuta l’edizione oggetto di esame né in quale modo sia atta a pregiudicare la posizione complessiva della reclamante in relazione al processo. Di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame su questo punto deve essere dichiarato inammissibile.

                                   5.   Dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         Per quanto riguarda l’edizione dalla convenuta, nel termine di 30 giorni, dei documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti, la reclamante rile­va che si tratta di documenti strettamente confidenziali, coperti dal segreto commerciale e d’affari, la cui pubblicazione le cause­rebbe un grave danno economico e commerciale. Inoltre ritiene che non sia dato a capire quali fatti devono essere provati.

                                         Dagli atti di causa emerge che con la prova richiesta, l’attrice vuole dimostrare che la convenuta ha tratto a suo discapito un guadagno dall’operazione con la banca __________. Fonda­mentale per la presente procedura è unicamente l’ammontare del guadagno e non le singole relazioni con gli altri clienti. Ciò posto, la rilevanza del mezzo di prova non può essere esclusa a priori. È pur vero che se venissero rivelati i nomi degli altri clienti della banca – gli stessi essendo a loro volta tutelati dal diritto bancario – ciò potrebbe ledere i loro legittimi interessi e causare un danno economico alla convenuta, ragione per cui deve essere ritenuto dato il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Alfine di salvaguardare il segreto commerciale e d’affari è però sufficiente che il Pretore adotti le opportune misure affinché l’ispezione dei documenti non ecceda i bisogni della causa (art. 202 cpv. 1-3 CPC-TI). Così il primo giudice ha la facoltà segnatamente di prendere conoscenza dei menzionati documenti ad esclusione della controparte (art. 185 cpv. 2 e 3 CPC-TI). La decisione su quali siano le misure necessarie ed adeguate spetta al primo giudice, non è di competenza dell’autorità di reclamo. Su questo punto il reclamo è quindi respinto.

                                   6.   Dispositivo n. 1iii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         In merito all’edizione dalla convenuta dei documenti relativi alla fissazione del prezzo di mercato del Euro medium term note __________ HF 2005-1.12.08 floating rate note, la reclamante fa valere un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore, senza però minimamente addurre né tantomeno rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Per questo motivo il reclamo su questo punto è inammissibile.

                                   7.   Dispositivo n. 2 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         Per quanto concerne le audizioni testimoniali di __________, __________, __________, __________ e __________, la reclamante sostiene che il pregiudizio difficilmente riparabile consiste nell’allungamento dei tempi processuali e nel danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze, ritenuto che i testi non sono neppure stati coinvolti nella fattispecie.

                                         Va qui ricordato che, in linea di principio, l’assunzione di una prova non è di per sé atta a creare alle parti un pregiudizio giuridico irreparabile (sentenza del Tribunale federale 4A_635/2011 del 10 gennaio 2012).

                                         L’argomentazione della convenuta non è atta a rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile. Come visto sopra, il pregiudizio deve pregiudicare la posizione complessiva della reclamante nella procedura, ciò che non è il caso nella presente fattispecie e che la reclamante neppure sostiene. Per quanto concerne l’allungamento dei tempi processuali, si rileva che ciò è insito in ogni processo allorquando devesi procedere all’istruttoria, che richiede comunque del tempo. Ammettere apoditticamente l’esistenza di un pregiudizio difficilmente riparabile per il solo fatto che v’è il rischio di un prolungamento della procedura significherebbe che il giudice dovrebbe rifiutare le prove offerte dalle parti. Altrettanto vale per l’ipotizzato danno economico causato dal tempo di lavoro perso dai dipendenti per partecipare alle udienze.

                                         Si osserva infine che è evidente che il coinvolgimento dei testimoni chiamati a deporre sarà da verificare dal Pretore, il quale dovrà poi, secondo il suo libero convincimento ed apprezzamento, valutare le prove e determinare la rilevanza delle testimonianze nell’ambito della causa (art. 90 CPC-TI). Di conseguenza il reclamo è inammissibile anche su questo punto.

                                   8.   Dispositivo n. 3 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         Per quanto riguarda la perizia sul grado di rischio degli investimenti contestati, in particolare sull’esposizione del RE 1 verso la banca __________, sul modo di quotazione dei prodotti contestati, sull’andamento del titolo fino al fallimento della banca rispettivamente al momento dell’acquisto da parte dell’attrice, la reclamante asserisce che la perizia crea un pregiudizio temporale e che l’ordinanza non motiva perché quest’ultima é necessaria.

                                         Va qui ribadito che il mero “pregiudizio temporale” così come fatto valere dalla convenuta non costituisce un pregiudizio ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC, in particolare ritenuto che RE 1 è parte convenuta nel procedimento OA.2010.182. L’attrice ha comunque il diritto di dimostrare i fatti contestati con i mezzi di prova che ritiene più adatti allo scopo. In tal senso, se il Pretore ritiene, come nel caso concreto, che la perizia sia un mezzo di prova idoneo a comprovare i fatti rilevanti e contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC-TI), in particolare il rischio degli investimenti bancari e di conseguenza il danno subito dalla cliente e la responsabilità della banca, egli non deve ulteriormente motivare la sua decisione di ammetterla.

                                   9.   Dispositivo n. 4 dell’ordinanza 21 dicembre 2011:

                                         In merito all’edizione da C__________ , come ad istanza di edizione allegata, la reclamante sostiene che l’edizione è irrilevante in quanto lei avrebbe già comprovato in duplica l’esistenza di C__________  quale compagnia di assicurazione e solleva infine che l’edizione viola il segreto professionale commerciale e d’affari del terzo. Se non che, il fatto che la reclamante ritenga di aver già dimostrato in modo inequivocabile i fatti che con i documenti in questione si vuole provare non è punto rilevante, determinante essendo invero il convincimento del Pretore. Si evidenzia infine che un’eventuale violazione del segreto professionale commerciale e d’affari di C__________  sarà, se del caso, da far valere da questa quando il Pretore le assegnerà il termine per le osservazioni come previsto dall’art.211 cpv. 3 CPC-TI. Di conseguenza tutte le censure sollevate dalla reclamante su questo punto sono inammissibili.

                                10.   Le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza.

                                         Giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e fr. 10'000.-. Nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 600.- e sono poste a carico della reclamante, praticamente del tutto soccombente.

                                         Avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, le vengono assegnate ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007).

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 11 gennaio 2012 di RE 1, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

                                   2.   Per quanto riguarda l’edizione di cui al dispositivo n. 1ii) dell’ordinanza 21 dicembre 2011 concernente i documenti relativi alle commissioni ed emolumenti vari percepite dalla __________ per il piazzamento delle obbligazioni, così come le commissioni ricavate dai clienti, il Pretore prenderà le opportune misure per garantire il segreto commerciale e d’affari della parte convenuta.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 600.-, già anticipate dalla reclamante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere altresì alla controparte CO 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

                                   4.   Notificazione (unitamente alle osservazioni 13 febbraio 2012 alla reclamante RE 1):

-     -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                             La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notifica­zione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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