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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 03.02.2012 13.2011.91

3. Februar 2012·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,508 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Reclamo contro decisione con cui Pretore ha respinto l'opposizione alla concessione di proroga

Volltext

Incarto n. 13.2011.91

Lugano 3 febbraio 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.860 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con petizione 29 novembre 2010 da

 CO 1  patrocinata dall’  PA 2   

contro

 RE 1  patrocinato dall’  PA 1   

E ora sul reclamo 16 dicembre 2011 contro l’ordinanza 5 dicembre 2011 con cui il Pretore ha respinto l’istanza 2/5 dicembre 2011 di RE 1;

ritenuto

in fatto e diritto:           che con petizione 29 novembre 2010 CO 1 ha chiesto unilateralmente la pronuncia del divorzio dal marito RE 1 e la regolamentazione delle relative conseguenze accessorie;

                                         che con risposta 17 marzo 2011 RE 1 si è integralmente opposto alla petizione, aderendo in via subordinata alla domanda di divorzio ma con una diversa regolamentazione delle conseguenze accessorie;

                                         che nell’ambito della summenzionata procedura, il Pretore, con ordinanza 7 novembre 2011 (dispositivo n. 4) ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per presentare le domande di interrogatorio formale, termine che è scaduto il 28 novembre seguente;

                                         che con istanza 30 novembre 2011 CO 1 ha chiesto l’assegnazione di un nuovo termine di 10 giorni per produrre le domande di interrogatorio formale, indicando che non le sarebbe stato possibile inoltrarle prima, non avendo ancora potuto esaminare i documenti richiamati, prodotti da controparte;

                                         che con ordinanza 1° dicembre 2011 il Pretore ha ammesso l’istanza, prorogando il termine di 10 giorni;

                                         che con scritto 2 dicembre 2011 RE 1 si è opposto alla concessione di proroga, chiedendone l’annullamento, il termine essendo scaduto;

                                         che con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha respinto l’opposizione, precisando di non aver concesso una proroga, bensì di aver assegnato un nuovo termine, e adducendo che la richiesta 30 novembre 2011 della moglie di concederle un nuovo termine di 10 giorni per presentare i quesiti di interrogatorio formale poteva essere accolta in quanto tra coniugi vige il più ampio dovere d’informazione reciproco, che processualmente si concretizza anche con l’interrogatorio formale;

                                         che con reclamo 16 dicembre 2011 il convenuto si aggrava contro la predetta decisione del 5 dicembre 2011, chiedendone la riforma nel senso di annullarla, in quanto non sarebbe a suo avviso giustificato di concedere un ulteriore termine per presentare le domande di interrogatorio formale, l’ordinanza 7 novembre 2011 essendo chiara, il termine essendo scaduto infruttuoso e non essendo dati i presupposti dell’art. 137 CPC-TI;

                                         che con osservazioni 19 gennaio 2012 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo;

                                         che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 29 novembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF 137 III 424, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;

                                         che nel caso concreto per poter verificare l’ammissibilità del reclamo, occorre esaminare e qualificare la decisione impugnata;

                                         che con ordinanza 5 dicembre 2011 il Pretore ha negato l’intimazione alla controparte dell’istanza 2/5 dicembre 2011 inoltrata da RE 1 e che tale decisione è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 6 dicembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 16 dicembre 2011, è tempestivo e da questo punto di vista ammissibile;

                                         che il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità della decisione oggetto di esame, ragione per cui il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che, nel caso in rassegna, il reclamante non ha neppure addotto né tantomeno reso verosimile l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato inammissibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione pretorile impugnata alla luce del CPC-TI;

                                         che in via abbondanziale si osserva che la richiesta 30 novembre 2011 dell’attrice è assimilabile ad un’istanza di restituzione in intero ex art. 137 CPC-TI e che la relativa decisione del Pretore in merito, ossia l’ordinanza 1° dicembre 2011, deve di conseguenza essere formalmente trattata alla stregua di una decisione sull’istanza di restituzione in intero;

                                         che l’istituto della restituzione in intero è regolato nel nuovo Codice di procedura civile svizzero agli art. 148-149 CPC;

                                         che per l’art. 149 CPC il giudice decide definitivamente, sicché tale norma sottrae il provvedimento relativo alla restituzione sia alla possibilità d’impugnativa ex art. 319 lett. b cifra 2 CPC, sia alla possibilità di postularne la modifica in applicazione del principio generale valido per le disposizioni ordinatorie;

                                         che la definitività (“Endgültigkeit”) della decisione concerne però soltanto la concessione di restituzione in quanto tale, ma non la decisione finale di merito, che può essere contestata censurando la violazione dell’art. 148 CPC (Trezzini, op. cit., art. 149, pag. 621; Staehelin, op. cit., art. 149 n. 4; Gozzi, op. cit., art. 149 n. 10-11);

                                         che nel caso concreto, se anche il reclamante avesse impugnato direttamente l’ordinanza 1° dicembre 2011, il reclamo contro la decisione di accoglimento dell’istanza di restituzione del termine per inoltrare le domande di interrogatorio formale sarebbe stato inammissibile, la decisione del giudice di prime cure essendo definitiva;

                                         che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;

                                         che, stante la stringatezza delle osservazioni, non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte;

                                         che la presente decisione rende priva d’oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 16 dicembre 2011 di RE 1 è inammissibile.

                                   2.   La domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

                                   3.   Le spese processuali di fr. 300.-, già anticipate dal reclamante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   Intimazione (unitamente alle osservazioni 19 gennaio 2012 al reclamante):

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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