Incarto n. 13.2011.62
Lugano 23 novembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Celio
vicecancelliera:
Meyer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.121 (azione di accertamento negativo del credito) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 30 settembre 2010 da
CO 1 patrocinato dall’ PA 3
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
Intervenuti in lite: - PI 11 - PI 12 - PI 10 - PI 9 - PI 13 - PI 14 tutti rappresentati dall’ PA 5
- PI 1 - PI 2 - PI 3 - PI 4 - PI 5 - PI 6 - PI 7 - PI 8 tutti rappresentati dall’ PA 4
- PI 15 rappresentato dal PA 6
E ora sul reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 contro la decisione 19 settembre 2011 con cui il Pretore ha respinto la domanda di estromissione dagli atti di causa dell’allegato di intervento in lite presentato in data 21 luglio 2011 da PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14;
ritenuto
in fatto e diritto: che CO 1 è stato curatore di RE 1 dal 26 marzo 2002 al 14 maggio 2009 (curatela volontaria);
che durante la curatela il patrimonio di RE 1 ha subito ingenti perdite, ragione per cui quest’ultimo ha coinvolto il curatore e le autorità di tutela per esaminare il loro operato e determinare il motivo delle summenzionate perdite e le relative responsabilità;
che il 31 agosto 2010 RE 1 ha fatto spiccare nei confronti di CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ per fr. 3'500'000.- oltre interessi e accessori a titolo di “risarcimento di qualsiasi perdita, diminuzione di capitale di ogni genere, danno finanziario e economico causato […] durante il suo mandato di curatela […]” (doc. Z);
che con petizione 30 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di accertare l’inesistenza del credito fatto valere nei suoi confronti da RE 1 con il precetto esecutivo in narrativa;
che con risposta 31 dicembre 2010 RE 1 si è opposto alla domanda attorea chiedendone la integrale reiezione e postulando in via riconvenzionale la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 5'500'000.- a titolo di risarcimento dei danni da lui causati quale curatore, nonché un importo indeterminato per retrocessioni, finder fees e new monney cedute nell’ambito del suo mandato di curatore alla __________ , al __________ e alla __________ o a qualsiasi altro terzo;
che in data 13 gennaio 2011 RE 1 ha denunciato la lite ai membri della commissione tutoria regionale di __________ in carica durante la curatela (composta da PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13), al PI 14, allo PI 1, a diversi membri dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele dal 2002 al 2009 (tra cui PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8), nonché al PI 15;
che in data 31 maggio 2011 sono intervenuti in lite PI 1 e i membri dell’Ufficio di vigilanza sulle tutele, più precisamente PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8, i quali hanno dichiarato di voler partecipare soltanto dalla fase di assunzione delle prove, lo scambio degli allegati scritti essendo quasi terminato;
che con ordinanza 6 giugno 2011 il Pretore, ritenuto chiuso lo scambio delle allegazioni scritte (replica e risposta riconvenzionale inoltrate l’8 febbraio 2011, duplica e replica riconvenzionale il 18 marzo 2011 e duplica riconvenzionale il 3 giugno 2011), ha citato le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;
che il 5 luglio 2011 PI 15 è intervenuto in lite a favore di CO 1;
che il 7 luglio 2011 i membri della commissione tutoria regionale di Minusio (ossia PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13) e PI 14 sono intervenuti in lite a sostegno di CO 1, riservandosi di inoltrare un memoriale prima dell’udienza preliminare;
che il seguente 21 luglio 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno inoltrato un memoriale intitolato “intervento a titolo accessorio e indipendente”, con il quale hanno dichiarato di intervenire in causa a favore di CO 1 e preso posizione sulle allegazioni di merito presentate da RE 1;
che con domanda 3 agosto 2011 il convenuto ha chiesto l’estromissione dagli atti di causa del surriferito allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 nonché della relativa documentazione prodotta dai membri della Commissione tutoria regionale di __________ e dal PI 14;
che con decisione 19 settembre 2011 il Pretore ha respinto la domanda di estromissione, rilevando che il convenuto stesso aveva denunciato la lite agli intervenienti, i quali hanno il diritto di intervenire in ogni stadio di causa, quindi di addurre fatti e chiedere l’assunzione di prove nella misura del possibile in ogni stadio di causa;
che con reclamo 29 settembre 2011 il convenuto insorge contro la predetta decisione, osservando che lo scambio di allegati fra le parti in causa si è concluso nel mese di giugno 2011, ragione per cui i litisdenunciati – dovendo accettare il processo nella fase in cui si trova – hanno il diritto di partecipare dall’udienza preliminare in poi, ma non di inoltrare un allegato scritto con relativa documentazione;
che con osservazioni 27 ottobre 2011 l’attore ha postulato la reiezione del reclamo, l’intervento in lite potendo avvenire in ogni stadio di causa, i litisdenunciati dovendo precisare il preteso interesse giuridico alla base dell’intervento e avendo egli stesso richiamato negli allegati introduttivi la documentazione prodotta dagli intervenienti;
che con osservazioni di medesima data PI 15 si è rimesso integralmente al prudente giudizio di questa Camera;
che, con osservazioni 3 novembre 2011 PI 11, PI 12, PI 10, PI 9, PI 13 e PI 14 hanno chiesto di respingere il reclamo, sostenendo che gli intervenienti possono inoltrare un allegato di merito anche dopo la chiusura formale dello scambio degli allegati scritti, quando hanno una cognizione più compiuta della causa;
che con osservazioni 14 novembre 2011 PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7 e PI 8 hanno proposto la reiezione del reclamo, gli intervenienti in causa avendo piena facoltà di allegare fatti e proporre prove prima dell’udienza preliminare;
che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile al reclamo di cui trattasi;
che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;
che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 30 settembre 2010, in applicazione del diritto transitorio del CPC, allo stesso è da applicare il CPC-TI (art. 404 CPC);
che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce tuttavia che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;
che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni incidentali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);
che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;
che la decisione con la quale il giudice ha respinto la domanda di estromissione dagli atti dell’allegato di intervento in lite 21 luglio 2011 è una disposizione ordinatoria processuale, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;
che nel caso concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di parte convenuta il 20 settembre 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 29 settembre 2011, è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile;
che il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2), dato quando non può, o non può interamente, essere riparato neanche mediante una successiva sentenza finale favorevole;
che il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile dev’essere perlomeno reso verosimile dal reclamante, il quale deve quindi produrre un certo sforzo allegatorio, l’enunciazione di proclami o principi generali non essendo sufficienti (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 319, pag. 1407);
che, il CPC non prevedendo espressamente l’impugnabilità della decisione qui in esame, il reclamante doveva rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che, nel caso in rassegna, il reclamante non spiega minimamente in cosa consisterebbe l’applicazione errata del diritto o l’accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore (art. 320 lett. a e b CPC) e neppure adduce l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;
che di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che di per sé rende superfluo esaminare la correttezza del modo di procedere del Pretore;
che, ciò premesso, si impone comunque ancora qualche considerazione al fine di chiarire la reale portata del contestato allegato 21 luglio 2011;
che, come giustamente rilevano i denunciati in lite, essi possono intervenire in ogni stadio della causa ed esercitare i diritti di cui agli art. 52 e segg. CPC-TI (artt. 58 e 51 CPC-TI);
che, in realtà, a differenza di quanto previsto per l’intervento in lite in via principale, il loro intervento non necessitava della domanda di cui all’art. 51 cpv. 3 CPC-TI (art. 58 CPC-TI);
che, anche qualora si volesse ammettere la possibilità di inoltrare un memoriale per indicare le ragioni dell’intervento - che, come già detto, nel caso concreto non appare appunto necessario, tanto che parte dei denunciati in lite hanno dichiarato di voler intervenire con una semplice lettera - ciò è tuttavia ammissibile entro i limiti posti dall’art. 52 cpv. 1 CPC-TI, per il quale l’interveniente deve accettare la causa nello stadio in cui si trova;
che, nel caso concreto, la fase dello scambio degli allegati è terminata con l’inoltro della duplica riconvenzionale 3 giugno 2011, circostanza questa rettamente constatata dal Pretore con ordinanza 6 giugno 2011, con la quale egli ha citato le parti all’udienza preliminare indetta il 21 settembre 2011;
che, di conseguenza, per effetto del citato art. 52 CPC-TI, una volta terminata la fase dello scambio degli allegati, il denunciato in lite non era più ammesso a contestare i fatti addotti dalla parte convenuta – per l’art. 78 CPC-TI le domande e le eccezioni dovendo essere addotte con la petizione e la risposta, rispettivamente con la replica e la duplica – salva invece restando la loro facoltà di partecipare - nei limiti che il CPC-TI gli consente - ai successivi atti di causa e prendere posizione sulle risultanze del procedimento;
che, così stando le cose, le argomentazioni sviluppate con il memoriale 21 luglio 2011 non possono costituire valide contestazioni delle allegazioni dell’attore – come tali essendo manifestamente tardive –, non hanno alcun effetto sul merito del procedimento ed esauriscono quindi il loro effetto con l’atto stesso dell’intervento in lite, sicché neppure potranno essere tenute in considerazione dal primo giudice, e ciò indipendentemente dall’esito del presente gravame;
che questa situazione è peraltro dovuta a una precisa scelta dei denunciati in lite medesimi i quali, in luogo di inoltrare l’allegato di replica per far valere le loro ragioni, hanno preferito lasciar decorrere il relativo termine per avere una più compiuta cognizione di causa prima di intervenire, precludendosi in tal modo essi stessi la possibilità di contestare le allegazioni di parte avversa;
che le spese processuali, disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considerazione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), seguono la soccombenza;
che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello essendo fissata tra fr. 100.- e 10'000.-, nel caso concreto, le spese di giustizia vanno fissate in complessivi fr. 300.- e sono poste a carico del reclamante, soccombente;
che avendo la controparte e i litisdenunciati dovuto inoltrare osservazioni al reclamo, si assegnano ripetibili in conformità al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar del 19 dicembre 2007);
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 29 settembre 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 1’000.- sono poste a carico del reclamante RE 1, il quale rifonderà altresì fr. 200.- a titolo di ripetibili a CO 1 e
a) fr. 200.- complessivi a
o PI 11,
o PI 12,
o PI 10,
o PI 9,
o PI 13,
o PI 14,
tutti rappresentati dall’ PA 5,
b) fr. 200.- complessivi a
o PI 1,
o PI 2,
o PI 3,
o PI 4,
o PI 5,
o PI 6,
o PI 7,
o PI 8,
tutti rappresentati dall’ PA 4,
c) fr. 200.- complessivi a
o PI 15,
rappresentato dal PA 6,
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).