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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 07.10.2011 13.2011.51

7. Oktober 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·1,631 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Eccezione di falso

Volltext

Incarto n. 13.2011.51

Lugano 7 ottobre 2011  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Celio

vicecancelliera:

Meyer

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.169 (azione di risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 4 marzo 2010 da

 AP 1   AP 2   AP 3   AP 4  tutti patrocinati dall’  PA 1   

contro  

 AO 1  patrocinato dallo  PA 2   

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 24 marzo 2010;

richiesta a cui il convenuto si è opposto con risposta 21 maggio 2010;

e ora sull’appello 5 settembre 2011 presentato dagli attori contro il decreto 11 agosto 2011, con il quale il Pretore ha respinto l’eccezione di falso 5 aprile 2011 presentata dai medesimi attori, riguardante i documenti I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro Fondiario di __________;

ritenuto

in fatto e diritto:           che con petizione 4 marzo 2010 AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4, proprietari di alcune unità PPP del fondo base n. __________ RFD di __________, Condominio __________, hanno chiesto la condanna di AO 1, revisore dei conti e proprietario di un’unità di PPP del medesimo condominio, al pagamento di fr. 30'000.- oltre interessi al 5% dal 24 marzo 2010 a titolo di risarcimento del danno causato dalla errata ripartizione delle spese di riscaldamento;

                                         che con risposta 21 maggio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione della domanda, contestando qualsiasi sua responsabilità;

                                         che nell’ambito dell’istruttoria di causa gli attori hanno eccepito l’eccezione di falso dei documenti I° 25-26 versati agli atti dall’Ufficio del Registro fondiario di __________, su indicazione delle parti nell’ambito di un’ispezione presso l’Ufficio stesso;

                                         che sentite le parti all’udienza di discussione 16 maggio 2011, con decreto 11 agosto 2011 il Pretore ha respinto l’eccezione di parte attrice, osservando che la procedura di eccezione di falso e di verifica di documenti di cui agli art. 216 e segg. CPC-TI trova applicazione soltanto nei confronti del documento eccepito di falso formale e non di falso materiale o di contenuto, rilevando altresì che competeva agli attori provare la falsità del documento contestato, avendo lo stesso acquisito forza di fede pubblica mediante menzione a RF, prova che però non sarebbe stata apportata;

                                         che con appello 5 settembre 2011 gli attori hanno chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento dell’eccezione di falso formale, rimproverando al Pretore di aver erroneamente ritenuto che l’assemblea condominiale avrebbe approvato una modifica della chiave di ripartizione delle spese di riscaldamento e che i docu­menti in questione avrebbero acquisito forza di fede pubblica poiché menzionati a RF, attribuendo loro dunque a torto l’onere della prova;

                                         che essi ripropongono in sede di appello la domanda di assunzione delle prove notificate all’udienza di discussione ma respinte dal Pretore perché ininfluenti ai fini del giudizio;

                                         che, rilevata l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), si pone avantutto la questione di sapere quale sia il diritto applicabile all’appello di cui trattasi;

                                         che l’art. 404 CPC prevede che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente;

                                         che, di conseguenza, il procedimento in questione essendo stato avviato con petizione 4 marzo 2010, in applicazione dell’art. 404 CPC allo stesso è da applicare il CPC-TI;

                                         che l’art. 405 cpv. 1 CPC stabilisce poi che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione;

                                         che secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, l’art. 405 cpv. 1 CPC non è applicabile soltanto alle decisioni che pongono fine al procedimento, bensì anche alle decisioni ordinatorie processuali come quella oggetto di impugnativa (DTF dell’8 agosto 2011, inc. 5A_320/2011, consid. 2.3.2);

                                         che ciò implica la cessazione dell’applicazione del diritto previgente prima del passaggio in giudicato della sentenza di merito, quindi prima che il procedimento sia concluso, con la conseguenza di avere una procedura ibrida, a cui continua ad essere applicabile il CPC-TI, tranne che per le impugnazioni, la cui ammissibilità dev’essere esaminata in applicazione del sistema di impugnazione del CPC svizzero;

                                         che occorre pertanto esaminare l’istituto dell’eccezione di falso alla luce del nuovo CPC per determinare se la decisione è impugnabile;

                                         che, diversamente dal CPC-TI (art. 216 segg.), il CPC non prevede una specifica procedura di accertamento nel caso in cui un documento sia eccepito di falso;

                                         che, tuttavia, l’art. 178 CPC prevede che la parte che si prevale di un documento deve provarne l’autenticità qualora la stessa sia contestata dalla controparte e che la contestazione dev’essere sufficientemente motivata;

                                         che l’art. 179 CPC stabilisce poi che i registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto, ossia tale norma impone alla controparte la prova dell’inesattezza del contrario;

                                         che, quindi, anche in base al CPC, l’eccezione di falso dev’essere istruita;

                                         che, seppure il CPC non preveda la decisione sull’autenticità di un documento, siffatta decisione è assimilabile a una disposizione ordinatoria processuale seppure contiene già un apprezzamento sulla validità di una prova che, di per sé, è oggetto della decisione di merito -, la quale, in applicazione dei combinati art. 319 lett. b cifra 2 e 321 cpv. 2 CPC e 48 lett. c cifra 1 LOG, è impugnabile con reclamo nel termine di dieci giorni alla terza Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che, di conseguenza, la decisione di cui trattasi è impugnabile mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b CPC;

                                         che nel caso concreto il decreto impugnato è stato notificato al legale di parte attrice il 16 agosto 2011, sicché il gravame qui in esame, datato 5 settembre 2011, è stato interposto dopo la scadenza del termine;

                                         che il Pretore non ha indicato alcun rimedio di diritto in calce alla propria decisione, ciò verosimilmente perché, in applicazione della giurisprudenza della III CCA – che alla luce della sentenza dell’8 agosto 2011 del Tribunale federale (5A_320/2011, consid. 2.3.2) non può essere mantenuta –, alle decisioni incidentali pronunciate nei procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del CPC, era da applicare il sistema dei rimedi di diritto del CPC-TI;

                                         che in base alla giurisprudenza allora in vigore, contro la decisione del Pretore era dato il rimedio dell’appello nel termine di 20 giorni (combinati art. 226 e 96 cpv. 1 CPC-TI), con la conseguenza che l’atto sarebbe in tal caso tempestivo;

                                         che la questione della tempestività può nondimeno rimanere aperta, perché il gravame, da trattare quale reclamo per i motivi di cui sopra, è comunque da respingere per le ragioni esposte qui di seguito;

                                         che a differenza della previgente procedura ticinese, dove contro il decreto sull’eccezione di falso (art. 226 CPC-TI) era dato il rimedio dell’appello (art. 96 cpv. 4 CPC-TI) con la conseguenza che l’autorità superiore esaminava con piena cognizione sia il fatto che il diritto, il nuovo CPC svizzero prevede che con il rimedio del reclamo possono essere censurati soltanto l’applicazione errata del diritto (art. 320 CPC, lett. a) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);

                                         che, inoltre, nei casi non espressamente previsti dalla legge, il reclamo secondo l’art. 319 lett. b CPC è ammissibile soltanto quando vi è il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (cifra 2);

                                         che il CPC non prevede espressamente l’impugnabilità delle decisioni in materia di prove in genere e segnatamente in merito all’autenticità di un documento giusta gli art. 178 e 179 CPC;

                                         che, pertanto i reclamanti dovevano rendere verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che, nel caso in rassegna, essi neppure hanno addotto l’esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile;

                                         che di conseguenza, in mancanza di una delle premesse fondamentali del reclamo, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile, ciò che rende superfluo esaminare la correttezza della decisione impugnata alla luce del CPC-TI;

                                         che le spese processuali sono disciplinate dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG), entrata in vigore il 1° gennaio 2011, la quale dispone che la tassa di giustizia è fissata in considera­zione del valore, della natura e della complessità della causa (art. 2 cpv. 1 LTG);

                                         che giusta l’art. 14 LTG la tassa di giustizia delle decisioni su reclamo del Tribunale d’appello è fissata tra fr. 100.- e 10'000.-;

                                         che non avendo la controparte dovuto inoltrare osservazioni, non si assegnano ripetibili;

Per i quali motivi

pronuncia:              1.   L’appello (recte: reclamo) 5 settembre 2011 di AP 2, AP 1, AP 3 e AP 4 è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.- sono poste a carico dei reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione (unitamente all’appello 5 settembre 2011 alla parte convenuta):

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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