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Ticino Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile 16.05.2011 13.2011.25

16. Mai 2011·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La terza Camera civile·HTML·767 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Procedura di conciliazione, decisione di stralcio della causa dal ruolo perché priva d'oggetto

Volltext

Incarto n. 13.2011.25

Lugano 16 maggio 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La terza Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser, presidente, Pellegrini e Ermotti (supplente)

segretaria:

Meyer, vicecancelliera

sedente per statuire nella procedura di conciliazione inc. n. 031/11 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno, promossa con istanza 25 febbraio 2011 da

RE 1 e RE 2  

contro  

CO 1  

rilevato

in fatto e in diritto:          che con scritto 25 febbraio 2011 RE 1 e RE 2, rilevata l’esistenza di difetti della cosa locata, hanno chiesto all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (in seguito UC) “… di voler fissare un appuntamento con noi per una visita della casa da parte vostra. Non siamo più disposti a pagare un affitto di fr. 730.finché non sono stati eliminati tutti i difetti”;

                                         che all’udienza di conciliazione del 7 aprile 2011 la parte istante non è comparsa, sicché l’UC, richiamato l’art. 206 CPC, ha dichiarato la procedura priva d’oggetto stralciandola dai ruoli;

                                         che con scritto 4 maggio 2011 gli istanti propongono reclamo contro la decisione di stralcio della procedura adducendo di aver dovuto recarsi a Zurigo per assistere il padre che è stato ricoverato per 3 settimane all’ospedale;

                                         che il reclamo non è stato intimato alla controparte;

                                         che la procedura di conciliazione è un procedimento ben distinto dalla causa di merito, e la decisione con la quale l’autorità di conciliazione stralcia la causa dal ruolo perché priva d’oggetto chiude la procedura medesima sicché costituisce una decisione finale;

                                         che, seguendo il sistema dei rimedi di diritto del CPC, siffatta decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 CPC), da proporre nel termine di 30 giorni all’autorità giudiziaria superiore (art. 311 cpv. 1 CPC), oppure mediante reclamo, sempre nel termine di 30 giorni (art. 319 a. CPC) qualora il valore litigioso sia inferiore a fr. 10'000.-;

                                         che, in concreto, competente a trattare il gravame sarebbe di conseguenza la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, ma lo stesso è trattato dalla terza Camera civile per l’art. 48 lett. c cifra 2 LOG;

                                         che se l’attore ingiustificatamente non compare, l’istanza di conciliazione è da considerare ritirata e la causa stralciata dai ruoli in quanto priva d’oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC);

                                         che la parte istante non ha comunicato né giustificato la propria assenza all’udienza, né risulta - e neppure essa lo sostiene – che fosse impossibilitata a chiederne il rinvio;

                                         che, di conseguenza, la decisione dell’UC appare corretta e il reclamo è da respingere;

                                         che nella misura in cui i reclamanti sostengono di aver dovuto assistere il padre infermo e di non aver potuto, per questo motivo, presenziare all’udienza, la questione andava - se del caso - fatta valere con una domanda di restituzione del termine, da inoltrare all’UC entro 10 giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza (art. 148 cpv. 2 CPC) rendendo verosimile di non aver colpa nella mancata comparsa all’udienza (art. 148 CPC), non invece mediante reclamo, che risulta irricevibile;

                                         che, per quanto precede, il reclamo va respinto, ritenuto comunque che i reclamanti potranno, se del caso, inoltrare una nuova istanza di conciliazione all’UC di Agno;

                                         che, stante la particolarità della fattispecie, si prescinde dal prelevare tasse e spese;

per i quali motivi

pronuncia:              1.   Il reclamo 4 maggio 2011 di RE 1 e RE 2 è respinto.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese.

                                   3.   Intimazione:                  

- -  

                                         Comunicazione all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno

Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF). Il valore litigioso non essendo in concreto noto, il ricorrente dovrà indicarlo nell’eventuale ricorso.

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