Incarto n. 13.2011.16
Lugano 27 aprile 2011/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La terza Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser, presidente, Pellegrini e Epiney-Colombo
segretaria:
Meyer, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.206 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 11 ottobre 2010 da
RE 1 rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
chiedente, sulla base di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010;
domanda sulla quale la convenuta non si è espressa, non essendo comparsa all’udienza di discussione;
e ora sul reclamo dell’istante contro il decreto 30 marzo 2011, con il quale il Pretore ha tassato la nota d’onorario esposta dall’avv. RA 1;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 11 ottobre 2010 RE 1 ha chiesto, sulla base di un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 e segg. CO, la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 8'155.95 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2010 corrispondenti al salario mensile netto per i mesi di giugno, luglio e agosto 2010, postulando nello stesso tempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con sentenza 25 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord ha accolto l’istanza, condannando la convenuta al pagamento di fr. 8'155.95 oltre accessori e ponendo a suo carico fr. 900.- di ripetibili. Ha altresì accolto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio dell’istante.
2. Il 14 gennaio 2011 l’avv. RA 1 ha trasmesso al Pretore la nota professionale per le proprie prestazioni dal 24 settembre 2010 al 12 gennaio 2011, per un ammontare di fr. 2'963.52, di cui fr. 2'744.- di onorario e spese e fr. 219.52 di IVA all’8%.
Con decisione 30 marzo 2011 il Pretore ha tassato la nota in fr. 950.70, di cui fr. 1'455.- di onorario fino al 31 dicembre 2010, fr. 265.- di spese sino a tale data e fr. 130.70 di IVA al 7.6% su fr. 1'720.-, da cui ha dedotto fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso facendo riferimento alla sentenza del 25 novembre 2010.
3. Con reclamo 6 aprile 2011, RE 1 insorge contro la citata decisione, chiedendo che la nota d’onorario esposta dal suo patrocinatore, RA 1, sia tassata a favore di quest’ultimo in complessivi fr. 1'850.70, ossia senza la deduzione di fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso.
4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale svizzero (CPC) che disciplina, tra l’altro, l’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio (art. 117-123 CPC). L’art. 404 CPC prescrive che fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice si applica il diritto procedurale previgente. Di conseguenza, considerato che per la litispendenza fa stato l’inoltro dell’istanza, avvenuta in concreto l’11 ottobre 2010, al procedimento di cui trattasi è ancora applicabile il sistema di tassazione delle note d’onorario previsto dal CPC-TI e dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (vLag). La rimunerazione del patrocinatore di un assistito al beneficio del gratuito patrocinio non deve quindi necessariamente essere compresa nella decisione sulle spese giudiziarie unitamente al merito della procedura come previsto dal nuovo CPC (art. 104 cpv. 1 e 122 cpv. 1 lett. a e b CPC), bensì può essere tassata separatamente ai sensi della vLag, come fatto nel caso in esame.
4.1 Per quanto concerne i rimedi di diritto, l’art. 405 CPC stabilisce che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. La questione se tale norma sia applicabile solo alle decisioni finali oppure anche a quelle che non pongono fine al procedimento non è qui di rilievo, considerato che la decisione con la quale il giudice fissa l’onorario del patrocinatore è comunque una decisione finale, e ciò a prescindere dalla questione se il procedimento di tassazione della nota d’onorario già pendente al momento dell’entrata in vigore del CPC sia da considerare quale procedura a sé stante o - come nel nuovo CPC - quale parte della decisione sulle spese giudiziarie. Il giudizio sulla tassazione è pertanto impugnabile giusta l’art. 319 CPC mediante reclamo.
4.2 Per quanto riguarda il termine di impugnazione, non risulta in modo chiaro dalla legge quale sia il termine applicabile nel caso concreto. Si potrebbe sostenere che, nella misura in cui la decisione di tassazione è retta dal diritto previgente (art. 404 CPC), stante la sua particolare natura, essa rientra nel novero delle “altre decisioni” giusta l’art. 319 lett. b CPC, ciò che comporterebbe un termine di reclamo di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Esaminando però la decisione di tassazione nel contesto del sistema delle impugnazioni secondo il nuovo CPC, pare tuttavia più coerente trattarla quale decisione inerente le spese giudiziarie e assoggettarne quindi l’impugnazione all’art. 319 lett. a CPC. Così facendo, il termine di impugnazione è quello applicabile alla decisione di merito della sentenza: 30 giorni se è dato il rimedio dell’appello e 30 giorni, rispettivamente 10 giorni in procedura sommaria se è dato il rimedio del reclamo. L’art. 110 CPC prevede tuttavia che, laddove il dispositivo sulle spese sia impugnato in modo indipendente, è dato unicamente il rimedio del reclamo, ciò a prescindere se la controversia in sé è soggetta a reclamo oppure ad appello (Trezzini, CPC Comm., 2011, art. 110, pag. 447). L’autorità competente a trattare il reclamo a titolo indipendente è la camera competente a trattare l’impugnazione della decisione di merito. Nel caso concreto, stante il valore di causa, sarebbe data la competenza della Camera civile dei reclami. Il gravame viene nondimeno trattato dalla terza Camera civile, chiamata a occuparsene in applicazione dell’art. 48 lett. c cifra 2 LOG.
5. Per quanto riguarda la tempestività, si rileva che il gravame, interposto il 6 aprile 2011 alla Camera civile dei reclami è tempestivo e, da questo punto di vista, ricevibile.
6. Per l’art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un’azione o istanza se sono dati i presupposti processuali, segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o istante (cpv. 2 lett. a). Va quindi esaminato avantutto se RE 1 abbia un interesse a interporre reclamo contro il decreto impugnato. Avverso la decisione di tassazione di note professionali emesse dal proprio patrocinatore, la persona beneficiaria può ricorrere se è lesa direttamente nei suoi legittimi interessi giuridici o di fatto dalla decisione impugnata. Lesa nei suoi legittimi interessi non è la persona toccata nella sua posizione giuridica, ma quella pregiudicata nelle sue spettanze di natura economica, ideale o morale (Zürcher in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 59 n. 12 e 14; Olgiati, Il codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 68 e 207; Trezzini, op. cit., art. 110, pag. 447 e art. 59, pag. 174; Gehri, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 59, n. 7). Un interesse legittimo della persona beneficiaria a ricorrere contro una decisione di retribuzione sussiste quindi sicuramente nella misura in cui tale persona potrà essere chiamata dallo Stato a rifondere quanto lo Stato medesimo ha corrisposto al patrocinatore (art. 123 CPC).
Nella fattispecie in esame, la reclamante chiede tuttavia di riconoscere a favore del suo patrocinatore, avv. RA 1, la nota d’onorario da lui esposta, di complessivi fr. 1'850.70, senza dedurre fr. 900.- per eventuali ripetibili di possibile incasso. Essa non indica però quale sarebbe il suo interesse economico, materiale o ideale toccato dalla decisione impugnata, limitandosi a contestare la deduzione di fr. 900.- senza spendere una parola sui vantaggi ch’essa potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso. È evidente che, ove il ricorso fosse accolto, la reclamante si vedrebbe costretta a rifondere alla Stato un importo più elevato rispetto a quello fissato dal Pretore (art. 9 cpv. 1 vLag). Non si ravvisa dunque alcun vantaggio per la stessa. Per il resto si osserva che il mancato riconoscimento di prestazioni professionali non abilita in nessun caso il patrocinatore dell’assistito al beneficio del gratuito patrocinio a esigere dal cliente stesso un’indennità complementare a quella ricevuta dallo Stato, la quale copre l’intero mandato, dal principio alla fine (DTF 108 Ia 12 consid. 1; Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, n. 149 ad art. 12; Wollfers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz, 1986, pag. 165 n. IV; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 1). Di conseguenza spettava semmai al legale impugnare la decisione di tassazione, la reclamante non essendo legittimata a difendere interessi di terzi (DTF 121 II 55 consid. 2c/aa con ulteriori riferimenti).
Alla luce delle circostanze sopra descritte, il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e respinto in ordine (Zürcher in Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, op. cit., art. 59 n. 2; Trezzini, op. cit., art. 59, pag. 168; Gehri, op. cit., art. 59, n. 5).
7. La reclamante rileva a ragione che, allorquando la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse con successo presso la controparte, il patrocinatore della parte vincente è adeguatamente remunerato dal Cantone, ciò rientrando nei diritti minimi garantiti dall’art. 29 cpv. 3 Cost. In effetti, negare l’obbligo dello Stato di remunerare l’importo delle ripetibili non incassate, significherebbe violare il principio costituzionale dell’equa remunerazione del legale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, m. a2 e a3 ad art. 155 vCPC-TI, massime che sono applicabili anche nell’ambito della vLag; cfr. anche art. 122 cpv. 2 CPC; Messaggio 06.062 concernente il CPC, pag. 6676 ad art. 120 cpv. 2 e Trezzini, op. cit., art. 122, pag. 496-497, con rinvii). Nondimeno, sebbene il fallimento della convenuta, intervenuto dopo l’emanazione della sentenza di merito del 25 novembre 2010 e prima della tassazione della nota professionale in data 30 marzo 2011 (cfr. doc. E ed F prodotti con il ricorso) comporti l’impossibilità di incassare le ripetibili, ciò nulla modifica alla conclusione che il ricorso deve essere respinto in ordine perché irricevibile, la reclamante non facendo valere alcun interesse degno di protezione.
8. Abbondanzialmente, e senza che ciò abbia un influsso sull’esito del gravame, si rileva che, procedendo alla tassazione della nota d’onorario del patrocinatore in regime di gratuito patrocinio, il Pretore stabilisce quale sia la remunerazione congrua per l’esecuzione del mandato di patrocinio. L’accertamento della possibilità di incassare le ripetibili esula di per sé dal contesto della tassazione, trattandosi di una questione che attiene invero alle modalità di pagamento dell'onorario. Il primo giudice in effetti ha indicato gli importi riconosciuti per onorari, spese e IVA seguendo i criteri della Lag e del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Ha poi ridotto l’importo così ottenuto di un importo pari alle ripetibili accordate al beneficiario con la decisione di merito. Questo modo di procedere è invero usuale, e di regola non comporta particolari problemi. Qualora, contrariamente alle previsioni, le ripetibili risultino di impossibile incasso, è però da evitare che il patrocinatore venga definitivamente privato della possibilità di chiedere allo Stato la remunerazione delle sue prestazioni, poiché ciò significherebbe negare perlomeno in parte il beneficio, già accordato, del gratuito patrocinio, l'avvocato di una parte vincente posta al beneficio del gratuito patrocinio avendo il diritto di essere remunerato dallo Stato se la parte soccombente, condannata al pagamento delle spese processuali, non può essere escussa con successo (DTF 102 I 322). Di ciò, l’autorità richiesta del pagamento della nota d’onorario ha da tener conto.
9. Stante la particolarità della fattispecie, in via del tutto eccezionale e per la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese di giustizia.
Per i quali motivi
pronuncia: 1. Il reclamo 6 aprile 2011 di RE 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese, non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
-
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la terza Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici sulla pagine seguente
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.