Incarto n. 13.2007.3
Lugano 5 marzo 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
visto il ricorso per denegata giustizia in materia di Concordato intercantonale sull’arbitrato presentato il 5 giugno 2007 da
IS 1 rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato del tribunale arbitrale, e meglio del suo presidente ing. __________, nella procedura arbitrale promossa nella vertenza insorta con
CO 2 rappr. dall’ RA 2
preso atto dello scritto 3 marzo 2009, con il quale il patrocinatore del ricorrente comunica che la vertenza è stata risolta in via extragiudiziale e chiede, di conseguenza, lo stralcio dai ruoli della procedura;
considerato che gli oneri processuali possono essere ridotti al minimo, poiché la procedura termina senza un giudizio di merito, e che la controparte non ha presentato osservazioni, sicché non vi è questione di ripetibili da attribuire;
rilevato che il presidente del tribunale arbitrale, per le osservazioni presentate, non può ottenere ripetibili, non essendo parte in causa, ma l’autorità il cui operato era posto in discussione;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTg,
decreta 1. Il ricorso 5 giugno 2007 di IS 1, divenuto privo d’oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Le spese del presente giudizio di complessivi fr. 150.- (tassa di giustizia fr. 100.-, spese fr. 50.-) già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -; Comunicazione al presidente del Tribunale ing. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).