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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.02.2025 12.2024.82

25. Februar 2025·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·7,245 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Licenziamento in tronco di un consulente assicurativo colpevole di aver formato false proposte di polizze e offerte allo scopo di ottenere un bonus maggiore. Legittimazione passiva dell'agente generale (datore di lavoro). Tempestività. Nozione di spese necessarie (rimborso dei corsi di formazione)

Volltext

Incarto n. 12.2024.82

Lugano 25 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Stefani e Grisanti

cancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2021.368 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25 novembre 2021 da

AO1, G______ rappr. dall’avv. PA1, L______

contro

AP1, P______ rappr. dall’avv. PA2, L______

in materia di diritto del lavoro, con cui ha chiesto il pagamento di fr. 6'943.80 (lordi), oltre interessi, quale pretesa salariale e di fr. 6'426.30, oltre interessi, quale indennità per licenziamento ingiustificato,

pretesa a cui si è opposto il convenuto che ha presentato una domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento di fr. 4'500.-, quale rimborso per i corsi di formazione,

richieste sulle quali ha deciso il Pretore aggiunto (in seguito: Pretore) con sentenza del 27 maggio 2024 accogliendo parzialmente la petizione nella misura di fr. 2'693.25 (lordi) oltre interessi, e respingendo l’azione riconvenzionale,

appellante il convenuto con atto di appello del 27 giugno 2024 con cui postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere l’azione riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attore con risposta del 28 agosto 2024 postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio impugnato, anch’egli con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto:

A.    Il 26 ottobre 2017 AP1, in veste di “agente generale di A______ SA e A______ SA”, e AO1 hanno sottoscritto un contratto di lavoro “per i consulenti assicurativi del servizio esterno”, in base al quale AO1 è stato assunto dal 1° novembre 2017 quale consulente assicurativo. Quale compenso le parti hanno previsto una serie di emolumenti consistenti nel versamento di un importo fisso, di un rimborso spese forfettario, di una serie di provvigioni e di un bonus. Lo stesso giorno esse hanno sottoscritto pure un “Accordo per la formazione”, in cui è stato previsto che AO1 avrebbe partecipato a una formazione in vista della conclusione “dell’esame AFA (=intermediario d’assicurazioni AFA).” (doc. C).

B.    In data 4 gennaio 2021 AO1 ha inoltrato la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro con effetto a partire dal 31 marzo 2021 (doc. F). L’8 gennaio 2021 AP1 ha notificato a AO1 il licenziamento in tronco rimproverando al consulente di aver “emesso dei contratti fittizi in data 17 dicembre 2020 per poi annullarli in data 23 dicembre 2020, alfine di raggiungere gli obbiettivi e aumentare il suo bonus” come pure di essersi attribuito “vari contratti di clienti di ex-consulenti”. In questo scritto veniva inoltre comunicato al dipendente che “non essendo trascorsi due anni dal termine della sua formazione, Lei è tenuto a rimborsare una parte dei costi” (doc. G). Il 21 gennaio 2021 AP1 ha quindi chiesto a AO1 il pagamento di fr. 4'500.entro il 28 febbraio 2021 (doc. H).

Con scritto di data 27 gennaio 2021 AO1 ha contestato il licenziamento immediato come pure la pretesa connessa ai costi di formazione, nel contempo egli ha chiesto il versamento di complessivi fr. 25'325.30 a titolo di pretese salariali e di indennità per licenziamento ingiustificato (doc. I). Ne è seguito uno scambio di corrispondenza che non ha però permesso di dirimere la vertenza (doc. L, M e 3).

C.    Previo tentativo di conciliazione (CM. 2021.171), in data 25 novembre 2021 AO1 ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 1, con cui ha chiesto la condanna di AP1 e di A______ SA al pagamento, in solido, di fr. 6'943.80 (lordi) quali pretese salariali e di fr. 6'426.30 quale indennità per licenziamento ingiustificato, oltre interessi. In sintesi, AO1 ha contestato la disdetta in tronco invocandone la tardività e negando vi fossero dei gravi motivi; egli ha osservato in particolare che le motivazioni addotte erano del tutto generiche e si risolvevano in vaghe accuse di violazioni contrattuali. L’attore ha pertanto chiesto il pagamento di quanto gli sarebbe spettato in caso di licenziamento ordinario, ovvero il versamento della mensilità di gennaio 2021, il bonus per il 2020, un importo per vacanze non godute, le provvigioni per il mese di dicembre 2020 e il bonus per il Covid versato a tutti i dipendenti; oltre a ciò egli ha preteso il riconoscimento di una mensilità quale indennità per licenziamento abusivo.

Con risposta del 5 gennaio 2022 AP1 si è opposto alla petizione chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di AO1 al pagamento di fr. 4'500.-, oltre interessi, quale rimborso per i costi di formazione. Preliminarmente il convenuto ha contestato la propria legittimazione passiva e sostenuto che il contratto era venuto in essere tra l’attore e A______ SA e A______ SA (indicate congiuntamente come: direzione di AP1); sarebbero infatti state queste due società a occuparsi della redazione del contratto di lavoro così come della remunerazione del consulente. AP1 ha inoltre ribadito la legittimità del licenziamento in tronco e ha spiegato che a seguito di una segnalazione pervenuta dalla direzione di AP1, sarebbe emerso che AO1 aveva allestito e registrato dei contratti assicurativi fittizi al fine di raggiungere determinati obiettivi aziendali che gli avrebbero permesso di aumentare la sua remunerazione. A detta del convenuto non sussisterebbe alcun dubbio sulla gravità di un simile agire e sulla legittimità del licenziamento immediato, ragion per cui nulla potrebbe pretendere ora l’attore. In relazione alla pretesa riconvenzionale di fr. 4'500.- la stessa troverebbe giustificazione in quanto previsto nelle clausole da 9 a 12 dell’Accordo per la formazione dei consulenti assicurativi del servizio esterno doc. C.

In data 18 febbraio 2022, A______ SA ha presentato le sue osservazioni, con cui si è opposta alla petizione contestando, tra l’altro, la competenza territoriale del giudice adito e la propria legittimazione passiva.

In sede di replica e riposta riconvenzionale, l’attore principale ha ribadito la propria posizione e posto l’accento sul fatto che tutti gli accordi erano stati sottoscritti dal convenuto a riprova della sua legittimazione passiva. AO1 ha negato la sussistenza di gravi motivi giustificanti il suo licenziamento e ha inoltre sostenuto di essersi unicamente uniformato alla direttiva speciale interna doc. BB in base alla quale i consulenti erano stati autorizzati a rinnovare le polizze senza la firma dei clienti ma con il loro consenso espresso per il tramite di una email o di un servizio di messaggistica. Non vi sarebbero pertanto motivi validi per un licenziamento in tronco, tanto più che il suo agire non avrebbe arrecato un pregiudizio né all’allora datore di lavoro né ai clienti.

Nel contempo egli ha chiesto di respingere la richiesta riconvenzionale in quanto i costi di formazione rivendicati rientravano nel quadro delle spese necessarie ex art. 327a cpv. 1 CO e come tali dovevano rimanere a carico del datore di lavoro.

Anche nella replica presentata avverso A______ SA AO1 si è confermato nelle proprie richieste.

In duplica e replica riconvenzionale AP1 ha confermato le sue domande di causa, ribadito la legittimità della rescissione immediata del contratto e posto l’accento sul fatto che la direttiva in parola non autorizzava il rinnovo o la conclusione di polizze senza l’accordo dei clienti, com’era invece avvenuto.

A seguito della sottoscrizione di un accordo transattivo di data 30 settembre /7 ottobre 2022, AO1 ha ritirato il 3 ottobre 2022 la causa nei confronti di A______ SA. L’11 ottobre 2022 il Pretore ha quindi stralciato la causa nei confronti della società di assicurazioni. Il 12 ottobre 2022, AP1 ha denunciato la lite ad A______ SA la quale con scritto del 20 ottobre 2022 ha rifiutato d’intervenire.

Con duplica riconvenzionale di data 4 novembre 2022 AO1 ha ribadito la propria opposizione alle rivendicazioni di AP1 connesse ai costi di formazione.

D.    In data 17 novembre 2023 il Ministero pubblico del Canton Ticino ha emanato nei confronti di AO1 un decreto d’accusa per il reato di falsità in documenti di lieve entità ripetuta ritenendolo colpevole di aver “ripetutamente formato false proposte di polizze e offerte di modifica di polizze assicurative A______ SA allo scopo di far risultare un numero di polizze assicurative stipulate grazie alla sua mediazione più alto di quello reale per ottenere in tal modo una retribuzione supplementare per l’anno 2020 corrispondente ad un bonus annuale supplementare di CHF 1'127.00 (…) oltre a complessivi CHF 381.45 di provvigioni supplementari (…)”” e questo in relazione a 6 polizze (doc. 7); decreto contro cui l’accusato ha interposto opposizione (doc. 8 e OO; inc. penale rich. 2022/1209/PCA/sgr a cui si rinvia).

E.     Esperita l’istruttoria - nel corso della quale sono stati sentiti vari testi - le parti contendenti hanno presentato i propri memoriali conclusivi scritti con cui si sono confermate nelle rispettive antitetiche allegazioni e domande.

F.     Con sentenza del 27 maggio 2024 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e condannato AP1 a pagare a AO1 fr. 2'693.25 (lordi), oltre interessi dall’8 gennaio 2021, a titolo di pretese salariali mentre che non ha accordato all’attore alcuna indennità per il licenziamento ingiustificato. L’azione riconvenzionale è stata respinta. AO1 è stato inoltre tenuto a rifondere al convenuto fr. 1’100.- a titolo di ripetibili parziali.

Il Pretore ha dapprima riconosciuto la legittimazione passiva di AP1 ritenendolo il datore di lavoro di AO1 e questo sulla base del contratto di lavoro (doc. C) e della disdetta doc. G (sottoscritte unicamente da AP1) come pure dello scritto di data 15 settembre 2023 di A______ SA-A______ SA al Ministero Pubblico del Canton Ticino in cui questa indicava AP1 quale responsabile, nella sua veste di datore di lavoro di AO1, del pagamento delle remunerazioni previste contrattualmente. Di contro, il fatto che “la redazione del contratto (…) sia riconducibile ad A______ SA” è stato spiegato dal giudice di prime cure con la necessità di garantire lo standard a cui le varie agenzie generali facenti parte della “Vertriebsorganisation” - tra cui quella gestita da AP1 - dovevano attenersi.

In relazione alle conseguenze sulla presente vertenza dell’accordo transattivo concluso tra AO1 e AP1 società di assicurazioni SA, il primo giudice ha escluso che lo stesso avesse posto fine al contenzioso - essendo data la legittimazione passiva di AP1 - come pure che avesse ridotto l’importo litigioso - non potendosi considerare la società di assicurazioni e AP1 debitori solidali.

Il Pretore si è quindi chinato sulla censura di tardività della disdetta immediata sollevata da AO1, accogliendola. Nello specifico egli ha ritenuto che - contrariamente a quanto asserito da AP1 il quale sosteneva di aver appreso delle violazioni contrattuali dell’attore solo il 7 gennaio 2021 - le irregolarità che hanno poi portato al licenziamento in tronco del collaboratore fossero venute alla luce prima della ricezione della disdetta doc. F presentata dallo stesso, e che già da tempo avessero preso avvio degli accertamenti da parte di AP1. Sarebbe spettato a quest’ultimo dimostrare il momento in cui queste verifiche erano terminate dandogli piena consapevolezza delle violazioni commesse, ciò che egli ha però omesso di fare rendendo impossibile concludere a favore della tempestività della disdetta e quindi a favore della sua validità.

Per completezza il giudice di prima sede ha poi spiegato che anche volendo prescindere dalla sua intempestività, la disdetta non avrebbe comunque potuto essere ritenuta valida in quanto i motivi posti alla sua base - l’emissione di contratti fittizi e l’attribuzione a se stesso di contratti di ex consulenti - non sarebbero stati sufficienti per ammettere la legittimità del licenziamento immediato. A questo proposito il Pretore ha constatato che per almeno tre dei cinque clienti indicati da AP1 a sostegno della propria posizione, l’attore aveva effettivamente proceduto a emettere delle polizze e a rinnovare delle polizze senza che i clienti l’avessero chiesto, nel contempo egli ha però pure rilevato che non vi era alcuna prova che vi fossero altri casi simili addebitabili. Non solo, l’istruttoria aveva evidenziato che in generale l’operato di AO1, fatta eccezione per l’ambito in esame, aveva incontrato la soddisfazione dei suoi diretti superiori. Il Pretore ha inoltre giudicato plausibile che la giovane età dell’attore e la sua poca esperienza lo avessero indotto a lasciarsi trascinare in modalità di lavoro non corrette ma in uso presso consulenti più anziani. Tutti aspetti che secondo lo stesso - concorrevano a ridurre la gravità del comportamento assunto dal lavoratore e questo indipendentemente dall’emissione nei suoi confronti di un decreto di accusa. Secondo il primo giudice la diminuzione del livello di gravità aveva per effetto di non poter riconoscere al comportamento di AO1 quella gravità qualificata che era invece necessaria per giustificare un licenziamento in tronco; ciò a maggior ragione considerato che al momento in cui era stato pronunciato il licenziamento immediato il dipendente aveva già disdetto il rapporto di lavoro, situazione che imponeva il rispetto di requisiti ancora più stringenti. Il Pretore ha quindi evidenziato come nulla fosse emerso nell’istruttoria in relazione al secondo motivo posto a fondamento della disdetta. Su queste basi, egli ha pertanto concluso per l’ingiustificatezza del licenziamento immediato.

Egli ha quindi passato in rassegna le pretese ex art. 337c cpv. 1 CO avanzate dall’attore e accertato il suo diritto a ottenere il pagamento di complessivi fr. 3'160.- (di cui fr. 2'660.- quale mensilità per il mese di gennaio 2021 e fr. 500.- quale bonus Covid), importo a cui andava però dedotta la cifra di complessivi fr. 466.75 già versatagli nel corso dei mesi di febbraio e novembre 2021.

Il giudice di prime cure ha di contro negato a AO1 il riconoscimento di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO ritenendo che - sebbene il suo comportamento non raggiungesse una gravità tale da giustificare la disdetta in tronco - egli si fosse reso colpevole d’aver assunto un atteggiamento per nulla conforme a quelli che sono i doveri di lealtà e correttezza che un dipendente è chiamato a rispettare.

In merito alla pretesa fatta valere in via riconvenzionale da AP1 per ottenere il rimborso dei costi di formazione, il Pretore ha ritenuto che questi costi rientrassero tra le spese necessarie all’esecuzione del lavoro ex art. 327a cpv. 1 CO e andassero pertanto sopportate dal datore di lavoro, annullando l’accordo di restituzione previsto al punto 11 dell’accordo di formazione di cui al doc. C.

G.    Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con appello di data 27 giugno 2024 postulando la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e accogliere l’azione riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili.

L’appellante contesta anzitutto la sua legittimazione passiva e rimprovera al Pretore di non aver considerato il rapporto di subordinazione “che legava tutti i dipendenti dell’agenzia di L______, tra cui AO1, a AP1”. Egli sostiene altresì di aver “interagito con AO1 solo nella misura in cui le Società di Direzione, tra cui A______ SA gli consentivano di fare, secondo le istruzioni impartitegli dalle stesse” e di aver agito “in veste di rappresentante” di queste ultime (appello, pag. 5 seg.). Non considerando questi aspetti il Pretore avrebbe pertanto accertato in maniera errata i fatti.

AP1 ribadisce la tesi secondo cui, stante l’assenza della sua legittimazione passiva, l’accordo transattivo tra AO1 e A______ SA avrebbe posto fine alla procedura. A mente dello stesso, nella contestata ipotesi in cui si volesse comunque ammettere l’esistenza di un rapporto di lavoro nei suoi confronti, quanto pagato dalla società assicurativa andrebbe a ridurre la pretesa vantata in giudizio in ragione della responsabilità solidale derivante dal loro rapporto di “co-datori di lavoro” di AO1 (appello, pag. 6).

L’appellante prosegue contestando l’intempestività del licenziamento immediato e rimarca che la disdetta è stata data il giorno successivo alla ricezione della email di K______ W______, responsabile del controllo interno, che confermava la fondatezza dei sospetti di irregolarità. Egli argomenta di aver necessitato di un accertamento formale delle violazioni commesse da AO1 prima di poter procedere al suo licenziamento. Contrariamente a quanto ammesso dal Pretore, egli ritiene di aver provato che le verifiche sull’operato del consulente assicurativo sono terminate solo in data 7 gennaio 2021.

In merito alla disdetta immediata ex art. 337 CO, l’appellante ribadisce la gravità delle violazioni commesse da AO1 e contesta la valutazione pretorile secondo cui il comportamento del dipendente non avrebbe avuto quella gravità qualificata necessaria per giustificare un licenziamento in tronco. Egli rimprovera altresì al giudice di prima sede di non essersi neppure confrontato con il decreto d’accusa di data 17 novembre 2023 emanato nei confronti dell’appellato. Ribadisce che le lesioni contrattuali sono emerse successivamente alla disdetta del rapporto di impiego da parte del collaboratore e ne sottolinea la gravità; esse sono di natura tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. A tutela della propria clientela e dell’immagine del Gruppo A______ SA una prosecuzione del rapporto lavorativo era esclusa.

Relativamente al mancato riconoscimento dell’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, AP1, pur non condividendo la motivazione pretorile posta a suo fondamento, ne approva l’esito e pertanto non lo contesta.

L’appellante critica poi l’accoglimento (per quanto parziale) delle pretese salariali fatte valere da AO1 e ribadisce la tesi secondo cui, essendo valido il licenziamento in tronco e avendo pertanto preso termine il rapporto di impiego in data 8 gennaio 2021, alla luce dei versamenti già effettuati, nulla gli sarebbe più dovuto.

Da ultimo, in relazione all’azione riconvenzionale, AP1, rimprovera al Pretore di non aver rilevato “in applicazione del principio iura novit curia” la valenza di “pena convenzionale” dell’obbligo di pagamento a carico del dipendente che - a dire dell’appellante - sarebbe “sussumibile piuttosto ai sensi dell’art. 160 e seg. CO” (appello, pag. 14) e avrebbe pertanto dovuto venir confermato.

Con risposta del 28 agosto 2024 AO1 propone di respingere il gravame con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

E considerato

in diritto:

1.     Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. Visto il momento della comunicazione della decisione pretorile, la presente procedura rimane retta dal diritto procedurale previgente (art. 405 cpv.1 CPC). La stessa non è inoltre toccata dalle nuove norme di applicazione immediata ai sensi dell'art. 407f CPC. Non si pongono dunque problematiche a livello di disposizioni transitorie.

2.     L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera la soglia testé menzionata.

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). L’appello 27 giugno 2024 contro la sentenza 27 maggio 2024 (notificata il giorno successivo) è tempestivo, così com’è tempestiva (tenuto conto delle ferie giudiziarie, art. 145 CPC) la risposta 28 agosto 2024 dell’appellato.

3.     L’appellante - come detto - non condivide la conclusione con cui il Pretore gli ha riconosciuto la legittimazione passiva e ribadisce la tesi secondo cui il rapporto di subordinazione, e pertanto anche quello lavorativo, era venuto in essere con A______ SA.

La legittimazione delle parti, attiva della parte attrice e passiva della parte convenuta, è una premessa sostanziale dell'esistenza della pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale, che deve essere esaminata d'ufficio dal giudice in qualsiasi stadio del procedimento sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare. In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale procede la parte attrice. L'onere della prova della legittimazione passiva del convenuto incombe all’attore (art. 8 CC).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, diversi elementi suffragano la correttezza della decisione pretorile che identifica in AP1 il datore di lavoro di AO1 e ne riconosce la legittimazione passiva. In primis, proprio quelli ricordati dal giudice di prime cure, segnatamente l’indicazione nel contratto di lavoro doc. C di AP1 e AO1 quali contraenti, la sottoscrizione della disdetta doc. G da parte del solo AP1 e le informazioni contenute nello scritto di data 15 settembre 2023 di A______ SA al Ministero Pubblico da cui si evince che il pagamento della remunerazione avveniva per il tramite delle agenzie generali e dove AP1 veniva indicato quale datore di lavoro di AO1 (atto 41 inc. penale rich. 2022/1209/PCA/sgr; cfr. sentenza cit., pag. 4 seg.).

Corrobora ulteriormente questa conclusione anche quanto dichiarato dalla teste B______ V______, all’epoca “senior legal counsel” e “Fachexpertin” presso il servizio giuridico di AP1, la quale ha riferito che “un agente generale non necessita l’autorizzazione da parte della sede centrale di A______ SA per disdire in maniera immediata un rapporto di lavoro” (audizione del 13 giugno 2023 cit., pag. 8), circostanza sostanzialmente confermata dal teste Gi______ M______, all’epoca vice-agente generale, il quale ha però indicato che, nello specifico, la disdetta era stata consigliata dalla direzione generale; al riguardo egli si è così espresso: “Questa disdetta è stata suggerita al signor AP1 dalla stessa direzione generale di A______ SA. (…) Quale agenzia generale di L______ avremmo però comunque proceduto in questo senso anche senza l’indicazione della direzione generale” (audizione del 26 settembre 2023 cit., pag. 4 e 8).

Stride con la tesi difensiva anche la decisione di AP1 e Gi______ M______ di procedere a una segnalazione al Ministero pubblico nei confronti di AO1 malgrado il diverso avviso della direzione di AP1 (cfr. audizione di Gi______ M______ del 26 settembre 2023, pag. 7) come pure il rifiuto dello stesso AP1 di svincolare il conto cauzione (doc. C allegato “accordo di cauzione” e doc. S; cfr. risposta all’appello, pag. 11) nonostante A______ SA avesse precisato di “non avere alcun potere o volontà di bloccare il rimborso della cauzione all’Attore” (cfr. edizione I “Accordo sottoscritto con AP1” par. 4.2). Palesemente non corrisponde alla realtà quanto indicato nell’appello secondo cui “AP1 ha sempre interagito con AO1 solo nella misura in cui le Società di Direzione, tra cui A______ SA gli acconsentirono di fare, secondo le istruzioni dalle stesse impartitegli” (appello, pag. 5).

Contrariamente a quanto preteso dall’appellante, la circostanza che il contratto e i relativi allegati siano stati stilati dalla direzione di AP1 non può essere considerata decisiva, ritenuto che - come correttamente indicato dal Pretore - essa risponde alla necessità di garantire uniformità tra le varie agenzie generali facenti parte della “Vertriebsorganisation” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).

Di scarsa portata pratica ai fini della determinazione della legittimazione passiva si rivela poi l’email dell’ottobre 2019 menzionata dall’appellante con cui I______ P______, responsabile di “A______ SA Sales Academy”, si è congratulata con AO1 per il superamento dell’esame AFA (doc. E). Da questo messaggio non si può infatti desumere alcunché quo all’esistenza o meno di un rapporto di subordinazione potendo lo stesso essere inteso come un semplice gesto di cortesia.

Non si può infine non rilevare la contraddittorietà della posizione di AP1 il quale da un canto contesta la propria legittimazione passiva e nega di essere il datore di lavoro di AO1 ma dall’altro promuove però un’azione giudiziaria nei confronti di quest’ultimo con cui chiede il rimborso dei costi di formazione sulla base dell’accordo per la formazione dei consulenti assicurativi di cui al doc. C.

A titolo abbondanziale, vale inoltre la pena osservare che in una fattispecie analoga (stesso datore di lavoro, stessa tematica e stesso contratto in essere tra le parti contendenti) la Camera Civile dei reclami ha giudicato pacifica l’esistenza del rapporto di lavoro (CCR sentenza del 16 aprile 2024 inc. 16.2023.18).

Sulla base di tutto quanto precede, la scrivente Camera ritiene che sia a giusto titolo che il Pretore ha riconosciuto la legittimazione passiva di AP1; la relativa contestazione appellatoria va pertanto giudicata infondata.

4.     Per quanto attiene al ritiro da parte di AO1 dell’azione giudiziaria nei confronti di A______ SA, contrariamente a quanto pretende l’appellante l’accordo raggiunto tra le parti, e il conseguente stralcio dell’azione avverso la società assicurativa, non modifica la sua posizione processuale. Accertata la legittimazione passiva di AP1, l’ipotesi secondo cui il contenzioso avrebbe preso fine col pagamento dell’importo pattuito, deve venir respinta.

Parimenti neppure può essere seguita la tesi appellatoria alternativa - peraltro né sufficientemente allegata né tantomeno comprovata - secondo cui “AP1 e AP1” dovrebbero essere ritenuti “co-datori di lavoro” e in quanto tali “a entrambi competerebbe la responsabilità solidale o perlomeno per la metà del credito da rapporto di lavoro vantato da AO1” (appello, pag. 6). Il contratto di lavoro legava infatti unicamente AO1 e AP1 mentre che la società di assicurazioni non ne faceva parte.

Come indicato nell’accordo, l’importo versato da A______ SA va inteso quale contropartita del ritiro dell’azione nei suoi confronti e non costituisce un riconoscimento delle pretese attoree (cfr. accordo del 30.9 / 7.10.2022 agli atti).  

5.     Entrando nel merito delle contestazioni appellatorie, si tratta ora di stabilire se come sostenuto da AP1 - il licenziamento in tronco di AO1 sia stato significato tempestivamente e se lo stesso fosse giustificato da gravi motivi oppure se come deciso dal Pretore - ciò non era il caso.

5.1.   Il giudice di prima sede ha già illustrato i principi dottrinali e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame. A questo stadio del procedimento vale nondimeno la pena ricordare che giusta l'art. 337 CO il datore di lavoro può disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa.

                                Secondo la giurisprudenza la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere ammessa in maniera restrittiva. Solo una mancanza particolarmente grave può giustificare tale misura. Per mancanza del dipendente si intende in generale la violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro, ma anche altri eventi possono entrare in linea di conto. Tale mancanza dev'essere oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale e avere effettivamente provocato tale conseguenza. Il giudice decide in base al suo libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, nonché la natura e l'importanza delle violazioni invocate.   Se esiste una causa grave, la disdetta con effetto immediato dev'essere data senza tardare, sotto pena di decadenza. Se tarda ad agire, la parte interessata dà l'impressione di aver rinunciato alla disdetta immediata o di potersi arrangiare con la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza ordinaria del contratto. Le circostanze del caso concreto determinano il lasso di tempo entro il quale si può ragionevolmente attendere da una parte che essa prenda la decisione di risolvere immediatamente il contratto. In maniera generale la giurisprudenza considera sufficiente un termine di due a tre giorni lavorativi dalla conoscenza della causa grave per riflettere e assumere informazioni giuridiche. Un termine supplementare è ammissibile se è giustificato da esigenze pratiche della vita quotidiana ed economica; la giurisprudenza ha già stabilito che è possibile ammettere un prolungamento di qualche giorno quando la decisione dev'essere presa da un organo pluricefalo di una persona giuridica, quando dev'essere sentito il rappresentante del lavoratore o se occorre chiarire le circostanze che potrebbero dar luogo alla disdetta immediata (cfr. per tutte STF 4A_67/2023 del 12 giugno 2024 consid. 3.1.1 con rinvii; IICCA del 15 luglio 2024 inc. 12.2024.32 consid. 8.1 con rinvii).

5.2.   L’appellante contesta la tardività del licenziamento in tronco e ne ribadisce la tempestività avendo egli proceduto alla disdetta il giorno successivo alla ricezione della email di data 7 gennaio 2021 con cui K______ W______ del servizio controlli aziendali di AP1 confermava l’accertamento delle irregolarità commesse da AO1. Solo a quel momento egli avrebbe avuto piena cognizione delle violazioni contrattuali ascrivibili al collaboratore.

Nello specifico vale la pena rilevare quanto segue. Risulta dagli atti, e in particolare dalle dichiarazioni di Gi______ M______ (cfr. audizione del 26 settembre 2023, pag. 5), che già prima della ricezione di questa email AP1 era stato informato dalla “direzione di A______ SA” di possibili “irregolarità ascrivibili al signor AO1” relative al non corretto rinnovo di alcune polizze, circostanza questa che lo aveva indotto ad avviare delle verifiche interne poi affidate alla collaboratrice amministrativa P______ F______. Il sospetto - perché a quello stadio di ciò si trattava - era che AO1 avesse proceduto al rinnovo di alcuni contratti assicurativi senza il consenso del cliente per poi disdirli una settimana dopo, questo al fine di percepire un bonus maggiore a fine anno.

L’istruttoria non ha permesso di stabilire con esattezza quando ha avuto luogo questa prima segnalazione e, di riflesso, quando hanno preso avvio gli accertamenti sull’operato del consulente. Nondimeno sulla base di quanto emerso è possibile circoscrivere questo momento con una certa precisione. Stando alle parole di Gi______ M______, infatti, la comunicazione dei primi sospetti risalirebbe “a prima di ricevere” la disdetta di AO1 datata 1° gennaio 2021 e recapitata il 5 gennaio 2021 (doc. F: audizione di Gi______ M______ cit., pag. 5); dal canto suo, la teste P______ F______ ha affermato che “l’incarico mi è stato affidato prima del licenziamento del signor AO1” (audizione del 20 settembre 2023 cit., 6). Dall’incarto si evince inoltre che le tre polizze giudicate problematiche e che hanno poi portato alla segnalazione di qui sopra sono state stipulate in data 17 / 20 dicembre 2020 e poi disdette il 23 dicembre 2020 (cfr. doc. G, doc. 2 e 6 nonché osservazioni di A______ SA del 18 febbraio 2022, pag. 7). Sulla base di tutti questi elementi, considerati anche i consueti tempi tecnici, si può ragionevolmente ipotizzare che le verifiche abbiano preso avvio (al più presto) il giorno successivo (giovedì 24 dicembre 2020) oppure - più verosimilmente - lunedì 28 dicembre 2020 alla riapertura degli uffici dopo le festività natalizie, per poi proseguire nei giorni seguenti sino al 7 gennaio 2021 quando K______ W______ ha comunicato formalmente a AP1 l’esito delle indagini effettuate dal servizio controlli aziendali centrali dell’assicurazione. In concreto - considerato anche il particolare periodo dell’anno in cui si iscrive la fattispecie - un lasso di tempo di 7/8 giorni lavorativi per effettuare gli approfondimenti necessari e verificare l’esattezza dei sospetti pare accettabile e non va contro quello che è lo scopo della norma ricordato poc’anzi.

Ora, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, questa Camera ritiene che - come argomentato dall’appellante - solo con la ricezione di questa email, che confermava i dubbi esposti e l’accertamento di queste tre sottoscrizioni irregolari, egli abbia acquisito piena consapevolezza delle violazioni commesse dal consulente. Nulla permette di far risalire questo momento a una data anteriore.

Alla luce di tutto quanto precede ne discende che la disdetta notificata in data 8 gennaio 2021, ovvero il giorno dopo la ricezione della email in parola, deve essere considerata tempestiva.

5.3.   L’appellante prosegue poi censurando la valutazione pretorile che ha negato al comportamento dell’attore un grado di gravità tale da giustificarne il licenziamento in tronco. Come si vedrà di seguito la doglianza è fondata.

Preliminarmente, è utile ricordare che la disdetta doc. G menziona quale motivo alla base del licenziamento in tronco l’emissione di “contratti fittizi” con lo scopo di “aumentare il suo bonus”; a sostegno di questa motivazione AP1 ha indicato i nominativi di cinque clienti in relazione alle cui polizze sarebbero state individuate delle irregolarità. Trattasi dei clienti E______ M______, A______ B______, A______ C______, G______ M______ e G______ C______ (doc. 3 e risposta del 5 gennaio 2022, pag. 5 segg).

L’altro motivo posto a fondamento della disdetta, ovvero l’attribuzione di “vari contratti di clienti di ex- consulenti”, non ha trovato riscontro nell’istruttoria e non è più oggetto di discussione (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 11).

L’istruttoria ha effettivamente permesso di appurare che per (almeno) tre dei clienti citati, e più precisamente per E______ M______ (cfr. anche audizione testimoniale del 13 giugno 2023, pag. 2; doc. 4), A______ B______ (cfr. anche audizione testimoniale del 13 giugno 2023, pag. 4; doc. 5) e A______ C______ (audizione testimoniale del 13 giugno 2023, pag. 5; doc. 6a e 6b), AO1 aveva proceduto a emettere delle polizze, rispettivamente a rinnovare delle polizze senza l’accordo degli stessi e questo in complessivi 4 casi (cfr. anche inc. penale rich. 2022/1209/PCA/sgr, a cui si rinvia).

Per quanto attiene invece a G______ M______, la situazione è apparsa più sfumata. Stando a quanto emerso, la conclusione dell’assicurazione protezione giuridica di cui al doc. 7 non è stata richiesta dal cliente ma avrebbe potuto essere stata domandata dal suo broker assicurativo, il quale si è poi fatto carico del pagamento del relativo premio. Detto ciò, permangono comunque delle zone poco chiare legate all’assenza della firma del cliente sui documenti in un periodo in cui la direttiva aziendale doc. BB che esonerava dalla loro sottoscrizione non era ancora entrata in vigore, circostanza questa che in concreto fa nascere seri dubbi sulla correttezza dell’agire di AO1 (cfr. audizione testimoniale del 4 maggio 2023, pag. 2 seg.; doc. 7 nonché verbale di interrogatorio del 15 giugno 2023, pag. 9 in inc. penale rich. 2022/1209/PCA/sgr).

In relazione a G______ C______ questi ha confermato di aver voluto l’assicurazione veicoli a motore di cui al doc. 8 (cfr. audizione testimoniale del 4 maggio 2023, pag. 4); in concreto l’assenza della sua firma può essere spiegata con l’applicazione della direttiva doc. BB, nel frattempo entrata in vigore, motivo per cui non si ravvisano irregolarità in relazione a questa polizza.

Ora, quand’anche circoscritto ai precitati 3 - 4 clienti per un totale di complessive 4 - 5 polizze, non vi è dubbio che un tale comportamento è estremamente grave ed è atto a ledere in maniera insanabile il rapporto di fiducia necessario tra datore di lavoro e dipendente. Contrariamente a quanto sembra credere il Pretore lo stesso non può venir minimizzato adducendo a giustificazione la giovane età o la relativa poca esperienza del collaboratore e tantomeno il fatto - peraltro non provato - che anche consulenti più anziani avrebbero adottato “metodi illeciti” per ottenere maggiori guadagni. Questa Camera non ritiene neppure che la generale “soddisfazione” - “fatta eccezione” evidentemente “per l’ambito appena rilevato” - dimostrata dai superiori per l’operato di AO1 come pure l’assenza di “altri casi simili addebitabili” oltre a quelli poc’anzi ricordati possa determinare una riduzione del livello di gravità del suo comportamento (cfr. sentenza impugnata, pag. 10). L’agire del collaboratore non può che venir qualificato come (estremamente) biasimevole e va stigmatizzato anche perché atto a compromettere l’immagine di affidabilità e serietà del Gruppo A______ SA nei confronti della sua clientela. Basti a questo proposito ricordare le dure esternazioni di disappunto espresse dai clienti coinvolti nei procedimenti (penale e civile) scaturiti dai fatti qui in esame (cfr. ad es. audizione di A______ C______ cit., pag. 6).

Per quanto non si tratti ancora di una condanna definitiva, non si può inoltre neppure ignorare che in relazione a questi episodi nei confronti di AO1 è stato emesso in data 17 novembre 2023 un Decreto d’accusa (doc. 7), a ulteriore riprova della gravità di quanto rimproveratogli, a prescindere dall’esito che la conseguente procedura penale avrà.

Discostandosi dall’apprezzamento operato dal Pretore, questa Camera ritiene - in forza di quanto sin qui esposto - che le mancanze commesse da AO1 abbiano compromesso in maniera irreparabile il rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro e che al comportamento del consulente vada riconosciuta quella gravità qualificata necessaria per legittimare in concreto il licenziamento in tronco; questo pure considerando i requisiti più stringenti posti da dottrina e giurisprudenza per giustificare come nella fattispecie qui in esame - il licenziamento immediato anche dopo che il rapporto di lavoro era già stato disdetto dal dipendente (cfr. Portmann / Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª ed., n. 4 ad art. 337 CO con rinvii).

Appreso - in data 7 gennaio 2021 - della correttezza dei sospetti di irregolarità commessi dal collaboratore, AP1 ha prontamente disdetto il rapporto di impiego, ritenendone non più possibile la continuazione essendo venuta meno la fiducia necessaria. Come illustrato sopra, prima di questa data sussistevano infatti solo dei meri sospetti che è stato necessario acclarare. Ottenuta questa conferma egli ha proceduto al licenziamento in tronco giudicando - a ragione - che la situazione non permettesse di attendere il decorso del periodo di disdetta ordinario.

Ne consegue che la censura appellatoria deve essere giudicata fondata e il licenziamento immediato ritenuto giustificato.

6.     Alla luce di quanto esposto, l’attribuzione di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO non entra in considerazione. Per quanto con motivazioni diverse da quelle addotte dal Pretore, la decisione di prima sede si rivela corretta. Considerato che la tematica non è stata oggetto di impugnativa, non vi è motivo di dilungarsi ulteriormente benché a titolo abbondanziale va rilevata la contraddittorietà del ragionamento pretorile che da un lato ritiene i fatti addebitati non abbastanza gravi da giustificare il licenziamento in tronco per poi ritenerli sufficientemente gravi per non riconoscere indennità alcuna.

7.     L’appellante prosegue poi contestando la correttezza delle pretese salariali riconosciute dal Pretore a AO1. Parzialmente a ragione. Accertata la legittimità del licenziamento in tronco, si giustifica infatti d’ammettere il diritto alla remunerazione del consulente assicurativo unicamente sino all’8 gennaio 2021, giorno in cui il rapporto lavorativo ha preso termine; la decisione pretorile va pertanto riformata in tal senso.

Per quanto attiene alla mensilità di gennaio 2021 questo si traduce nel riconoscimento a favore di AO1 non dell’integralità della pretesa come ammesso a torto dal Pretore - bensì unicamente di una quota parte della stessa per il periodo sino alla notifica della disdetta, così come sostenuto dall’appellante e correttamente indicato nell’conteggio di gennaio 2021 (doc. N).

Riguardo al bonus per consulenti assicurativi 2020 (composto dal “bonus ASV” e dal “bonus ASLE”), il Pretore ha ritenuto - a ragione - che questo importo sia stato regolarmente conteggiato e già accreditato a favore del dipendente (doc. N); le relative voci figurano infatti sotto la dicitura “conto provvigioni” del conteggio di data 22 febbraio 2021 (doc. N). Lo stesso dicasi per l’importo riguardante le provvigioni per il mese di dicembre 2020 e quello riferito alle vacanze non godute, anch’essi accreditati su questo conto (doc. N e V). Dalla documentazione prodotta si evince che - come allegato da AP1 - questi importi sono effettivamente stati accreditati a favore del collaboratore (sul suo conto provvigione) ma poi utilizzati per ammortizzare gli storni provvigione (doc. R e doc. GG; cfr. anche sentenza cit., pag. 12). Utilizzo che trova giustificazione in quanto previsto dalla clausola 4.8 del contratto di lavoro doc. C e che non è neppure stato puntualmente contestato da AO1.

Accertato quanto precede, tenuto conto dei bonifici in suo favore di data 24 febbraio 2021 (doc. O) e 23 novembre 2021 (doc. T), è pertanto a ragione che l’appellante sostiene che nulla è più dovuto all’appellato in relazione a queste voci.

Diverso invece il discorso per quanto attiene al “bonus Covid” di fr. 500.- che secondo il doc. Z doveva essere riconosciuto a “tutto il personale delle agenzie generali” quale “segno di apprezzamento per il vostro impegno” durante il 2020 che si era rivelato “un anno molto faticoso”; tra le condizioni per beneficiare di questo bonus veniva indicato “(…) essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdetto”.

Questa Camera confermando quanto deciso dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 12) - ritiene che il momento determinante per stabilire se le condizioni per procedere all’elargizione del bonus erano adempiute, era quello in cui la relativa decisione è stata presa e comunicata ai collaboratori e non quello del suo effettivo versamento, come invece sostenuto dall’appellante.

Pertanto, poiché il 10 dicembre 2020 (doc. Z) il contratto tra AP1 e AO1 non era ancora stato disdetto da nessuna delle parti, al consulente va riconosciuto il diritto al suo pagamento.

In relazione a questo emolumento la doglianza appellatoria non può trovare accoglimento.

La questione della liberazione del deposito cauzionale evocata dall’appellato con la risposta all’appello (pag. 11) - non rientrando tra le domande di causa - esula da questo procedimento.

8.     Per quanto attiene all’azione riconvenzionale, AP1 contesta la decisione pretorile nella misura in cui ha respinto la sua domanda ritenendo che i costi di cui all’accordo per la formazione doc. C di cui egli chiedeva il rimborso andassero qualificati come spese necessarie ai sensi dell’art. 327a cpv. 1 CO e pertanto accollate al datore di lavoro con conseguente annullamento dell’accordo di restituzione previsto al punto 11 dello stesso.

         Per la prima volta in questa sede, l’appellante - modificando la propria strategia processuale e discostandosi da quanto sin qui allegato - sostiene che l’obbligo di pagamento a carico del dipendente avrebbe “valenza di pena convenzionale nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nei 24 mesi successivi alla conclusione della formazione” AFA e “quindi, in applicazione del principio iura novit curia, sussumibile piuttosto ai sensi dell’art. 160 e seg. CO” (appello, pag. 14).

Questa tesi non può venir seguita. Non solo questa allegazione non è mai stata addotta prima ma tale circostanza neppure è mai emersa dall’istruttoria e si rivela a questo stadio inammissibile. A non averne dubbio si tratta di un palese tentativo dell’appellante di aggirare i disposti di cui all’art. 327a CO che sanciscono l’obbligo del datore di lavoro di sopportare tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.

Per quanto qui interessa, vale la pena ricordare che rientrano nella nozione di “spese necessarie” i corsi di formazione che permettono al dipendente di acquisire quelle conoscenze necessarie per svolgere specificatamente il lavoro assegnatoli, non invece i corsi di perfezionamento e di aggiornamento che hanno quale obbiettivo quello di migliorare le capacità professionali del collaboratore a meno che questi non siano stati richiesti dal datore di lavoro (cfr. Portmann / Rudolph in: op. cit.,  n. 3 ad art. 327a CO con rinvii; Witzig, in Commentaire Romand, CO I, 3ª ed., n. 10 seg. ad art. 327a CO con rinvii).

Nello specifico, dall’istruttoria è emerso che - per le sue peculiarità - il corso AFA potrebbe essere qualificato sia come corso di formazione sottoposto all’art. 327a CO che come corso di perfezionamento. Da un canto infatti l’ottenimento di questa certificazione apre le porte anche ad altre attività rispetto a quella del consulente assicurativo come quelle di broker e di intermediario assicurativo, d’altro canto è altrettanto vero che senza l’ottenimento di questa attestazione sarebbe, di fatto, impossibile svolgere l’attività di consulente. Nello specifico, il mancato superamento dell’esame avrebbe comportato per AO1 il licenziamento (cfr. anche audizione di F______ M______ del 20 giugno 2023, pag. 7 e audizione di G______ T______ del 20 settembre 2023, pag. 4). In concreto, la questione della classificazione del corso AFA - peraltro neppure puntualmente contestata dall’appellante - può restare aperta ritenuto comunque assodato che l’ottenimento di questa certificazione è stato espressamente richiesto dal datore di lavoro, circostanza che emerge dal contratto di lavoro medesimo (doc. C, punto 32) e dall’annesso accordo di formazione (allegato al doc. C) e che - come poc’anzi ricordato comporta per lo stesso l’obbligo della sua presa a carico. I costi del corso AFA rientrano, nello specifico, nelle spese necessarie ex art. 327a cpv. 1 CO.

A ragione il Pretore ha ritenuto nullo, in forza dell’art. 327a cpv. 3 CO, l’accordo di rimborso previsto al punto 11 dell’accordo di formazione (doc. C).

La decisione pretorile che respinge la domanda riconvenzionale è pertanto corretta e va qui confermata.

9.     In conclusione l’appello del datore di lavoro è parzialmente accolto nel senso che la petizione del lavoratore è accolta unicamente in misura di fr. 500.- oltre interessi, mentre che in relazione all’azione riconvenzionale il ricorso è respinto. Questo aspetto comporta una sensibile modifica del grado di soccombenza delle parti in relazione all’azione principale con conseguente modifica anche del dispositivo sulle spese ripetibili della decisione impugnata. Infatti, a fronte di una richiesta di complessivi fr. 13'370.10 (fr. 6'943.80 + fr. 6'426.30), AO1 ottiene ragione unicamente in misura di fr. 500.- di modo che il suo grado di soccombenza in prima sede è pari a 25/26, ciò che giustifica di aumentare le ripetibili parziali attribuite a AP1 a fr. 1'500.-. Trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro con valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC).

Per quel che è invece delle ripetibili di appello, in virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC il valore di causa in questa sede è di fr. 7'193.25 (2'693.25 + 4'500.-). L’appellante soccombe interamente per l’azione riconvenzionale mentre che in relazione all’azione principale ottiene ragione limitatamente a fr. 2’193.25 (2'693.25 – 500.-), di modo che il suo grado di soccombenza sarebbe di 7/10. Ai fini della determinazione delle ripetibili occorre però considerare che l’appellante ottiene ragione su un aspetto importante della vertenza e meglio sulla validità del licenziamento in tronco. Per tenere conto di questo fatto, in applicazione dell’art 107 cpv. 1 lett. a CPC le ripetibili di appello sono da ritenere compensate.

Quanto agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa Camera (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande (cpv. 1). Nella fattispecie il valore ancora litigioso della domanda principale è di fr. 2’693.-. Quello della domanda riconvenzionale è di fr. 4'500.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 106, 107 cpv. 1 lett. a e 114 lett. c CPC e il RTar,

decide:

I.     L’appello 27 giugno 2024 di AP1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 maggio 2024 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

1.      La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza:

AP1, in veste di titolare di AP1, L______, è condannato a versare a AO1, G______ l’importo di fr. 500.- lordi (dedotti quindi gli oneri sociali legali e contrattuali) oltre a interessi al 5% dall’8 gennaio 2021.

2.    Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AO1 rifonderà a AP1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.

3.    L’azione riconvenzionale è respinta.

4.      Non si prelevano tasse e spese di giustizia. AP1 verserà a AO1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

5.      Notificazione alle parti come di rito.

II.    Non si prelevano tasse e spese di giustizia per la procedura d’appello. Le ripetibili sono compensate.

                               III.  Notificazione:

- avv. PA2, Studio legale, L______; - avv. PA1, c/o Studio legale, L______.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2024.82 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.02.2025 12.2024.82 — Swissrulings