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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2020 12.2020.70

21. September 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,018 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Scioglimento societario, assenza di domicilio legale, mancato pagamento dell'anticipo;

Volltext

Incarto n. 12.2020.70

Lugano 21 settembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Bellotti

chiamata a statuire, quale autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso 27 maggio 2020 di

RI 1,    

contro la decisione 27 aprile 2020 con cui l'Ufficio del registro di commercio, Biasca, ha pronunciato lo scioglimento d’ufficio della società in applicazione dell’art. 153b ORC (inc. n. 370.828.164 -2442/2020)

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che sulla base di una segnalazione secondo cui la societàRI 1, __________, non disponeva più di un domicilio legale, con lettera raccomandata 6 febbraio 2020 l’Ufficio del registro di commercio (qui di seguito: URC) l’ha diffidata, in applicazione dell’art. 153a cpv. 1 e 2 ORC, a notificare entro 30 giorni un domicilio legale valido, preannunciando l’emanazione di una decisione formale di scioglimento (iscrizione d’ufficio) e la possibilità di incorrere in un’ammenda (art. 943 CO), trasmettendo tale diffida in copia anche a __________ G__________, amministratore unico (AU) della società, pure tramite invio raccomandato;

che essendo l’invio raccomandato stato ritornato dalla Posta svizzera con la dicitura “il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”, con pubblicazione sul FUSC del 18 febbraio 2020 l’URC ha ripetuto la diffida di cui sopra ai sensi dell’art. 153a cpv. 3 ORC, assegnando alla società un ultimo termine di 30 giorni per ristabilire la situazione legale del proprio domicilio e per notificare all’Ufficio del registro di commercio la relativa iscrizione;

che rilevato come quest’ultimo termine fosse scaduto infruttuosamente, con decisione 27 aprile 2020 l’Ufficio del registro di commercio, in applicazione dell’art. 153b cpv. 1 e 2 ORC, ha dichiarato lo scioglimento d’ufficio della società e nominato quale liquidatore il suo AU __________ G__________ (dispositivo n. 1), ha ordinato l’iscrizione nel registro di commercio della relativa decisione (dispositivo n. 2), ha posto le tasse di iscrizione, di diffida e le spese, di complessivi fr. 505.- (dispositivo n. 3), a carico della società e del suo amministratore unico in solido (dispositivo n. 5) e ha posto un’ammenda di fr. 500.- (dispositivo n. 4) personalmente a carico dell’amministratore unico (dispositivo n. 5);

che con scritto 29 aprile 2020 la società ha in sintesi comunicato all’URC i motivi per cui non ha reagito tempestivamente alle summenzionate diffide, scusandosi per l’omissione, annunciando di disporre di un nuovo domicilio legale e contestando la decisione di scioglimento, postulandone conseguentemente l’annullamento;

che con istanza 7 maggio 2020 la società ha notificato all’URC per iscrizione il suo nuovo domicilio legale, allegando il relativo giustificativo (verbale di assemblea generale degli azionisti);

che con ricorso 27 maggio 2020 la società ha impugnato presso questa Camera la decisione 27 aprile 2020 dell’URC, comunicando l’intervenuto ripristino di un valido domicilio legale e postulando di essere esonerata dal pagamento delle tasse, delle spese e dell’ammenda sancite nella suddetta decisione;

che il ricorso in esame, presentato a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione dell’URC (art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro tempestivo;

che con scritto 29 maggio 2020 questa Camera ha notificato alla ricorrente una richiesta di anticipo di fr. 200.-, pagabile entro il 15 giugno 2020, a garanzia delle spese processuali presumibili (art. 47 cpv. 3 e 4 LPAmm), con la comminatoria che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso;

che essendo il suddetto termine scaduto infruttuosamente, il gravame si rivela inammissibile;

che per questo motivo la richiesta della ricorrente di soprassedere dall’aggravio di tasse, spese e dell’ammenda di cui all’impugnata decisione non può trovare accoglimento, rilevato ad ogni modo come la procedura seguita dall’URC fosse corretta;

che giusta l’art. 153b cpv. 3 ORC, se entro tre mesi dall’iscrizione dello scioglimento di una persona giuridica le condizioni legali sono ripristinate mediante la notificazione per l’iscrizione del nuovo domicilio legale conformemente alla legge, l’Ufficio del registro di commercio può revocare lo scioglimento;

che tale sanatoria (v. sopra) risulta nel caso di specie essere già avvenuta, per cui l’eventuale richiesta di annullare lo scioglimento societario (nemmeno formulata esplicitamente nel gravame) sarebbe stata comunque priva d’oggetto;

che il valore litigioso, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società risultante a registro di commercio (STF 4A_315/2010 del 19 agosto 2010, consid. 2 e 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010, consid. 6; IICCA del 10 luglio 2019 inc. n. 12.2019.62);

che le spese giudiziarie della procedura ricorsuale seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm, applicabile nella procedura di ricorso in virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC) e sono quantificate in fr. 200.- (v. art. 15 LTG), mentre all’Ufficio del registro di commercio non vengono attribuite ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAmm);

che vista l’inammissibilità del rimedio e non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 e lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi,

richiamati gli art. 47 e 49 LPAmm e l’art. 15 LTG,

decide:

                                   1.   Il ricorso 27 maggio 2020 di RI 1, __________ è inammissibile per mancato versamento dell’anticipo.

                                   2.   Le spese del presente giudizio, di complessivi fr. 200.-, sono poste a carico della ricorrente. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    ; -   .  

                                         Comunicazione all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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