Incarto n. 12.2020.60
Lugano 6 ottobre 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2019.3322 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa c
volta a ottenere la ricusazione del Pretore nella causa formante l’inc. n. OR.2019.90 promossa con petizione 13 maggio 2019 da
PI 1
contro
RE 1 patrocinata dall’avv. PA 1
a sua volta mirante a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 69'230.50;
istanza alla quale la PI 1 si è opposta, così come ha fatto il ricusando Pretore CO 1, e che il Pretore Matteo Pedrotti ha respinto con sentenza 4 maggio 2020, caricando all’istante le spese di fr. 300.-;
reclamante l’istante RE 1, che con atto 15 maggio 2020 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di ricusa e di conseguentemente fare divieto al Pretore CO 1 di procedere a ogni ulteriore trattazione della causa inc. n. OR.2019.90 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che il Pretore CO 1 non ha prodotto alcuna risposta nel termine impartitogli;
mentre la PI 1, con scritto 8 giugno 2020, si è limitata a dichiarare di non avere nessuna osservazione da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. In data 14 novembre 2015 L__________ O__________, a quel tempo titolare della __________ Sagl, ha concluso un accordo di cessione del ramo d’azienda della sua società con RE 1, per la concretizzazione del quale sono stati sottoscritti tre contratti distinti ma tra loro strettamente interconnessi.
Il primo era un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma con una durata minima di due anni con cui quest’ultima lo ha assunto a partire dal 1. gennaio 2016 con il “rango” di direttore.
Il secondo era un “contratto di cessione del ramo di azienda” stipulato tra __________ Sagl e RE 1 con il quale la prima ha in particolare ceduto alla seconda i suoi clienti indicati nell’allegato n. 1 all’accordo, nonché le due collaboratrici F__________ C__________ e V__________ A__________, per un corrispettivo complessivo di fr. 120'000.-.
Il terzo era quello denominato “accordo integrativo” con il quale L__________ O__________ e RE 1, in applicazione di quanto stabilito con il contratto parallelo citato, hanno pattuito che per il primo anno (e solo per quello) il compenso dovuto al primo dalla seconda per l’apporto di new business avrebbe dovuto corrispondere a fr. 80'000.- da versare entro il 30 aprile 2016 e a fr. 50'000.- da pagare entro il 31 luglio 2016, con la clausola che “nel caso in cui più del 10% dei clienti ceduti preferisca trasferire il mandato ad altra fiduciaria piuttosto che accettare il subentro di RE 1, la rata finale per luglio 2016 potrà subire variazioni conseguenti, in proporzione alla diminuzione percentuale. Le parti si impegnano a negoziare detto evento in buona fede, tenuto conto del minor valore apportato rispetto al budget originario”.
I rapporti tra le parti si sono presto incrinati, tanto che con lettera 26 gennaio 2017 consegnata a mano, RE 1 ha notificato a L__________ O__________ la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro, per poi, con scritto 16 febbraio 2017, tramutarla in risoluzione con effetto immediato per motivi gravi. Contemporaneamente anche le collaboratrici provenienti da __________ SA sono state licenziate.
Dal canto suo, RE 1 ha versato alla controparte unicamente la prima tranche di fr. 80'000.- relativa al compenso per l’apporto di nuovi affari (premio di produzione), mentre la seconda parte di quanto concordato, cioè fr. 50'000.-, è rimasta impagata.
Il 31 marzo 2017 L__________ O__________ ha così fatto spiccare dall’UE di Lugano nei confronti della società datrice di lavoro il PE n. __________ per tale importo.
Dalle divergenze tra le parti sono scaturite varie vertenze di diversa natura e meglio una procedura penale avviata con la denuncia da parte di RE 1 nei confronti di L______ O_______ per truffa, appropriazione indebita e amministrazione infedele (ancora pendente presso il Ministero pubblico, inc. n. MP.2017.4875), una procedura direttamente portata in appello dalla società nei confronti del dipendente per concorrenza sleale (inc. n. 10.2017.7, ancora pendente), una procedura avviata dalla PI 1, cessionaria delle pretese dell’assicurato ex art. 29 LADI, di fronte alla Pretura di Lugano per la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 69'230.50 relativi alle indennità disoccupazione versate, e la procedura per l’incasso dei fr. 50'000.- e il rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato PE.
Le due ultime procedure sono state assunte dal Pretore CO 1.
2. Come indicato sopra, con petizione 13 maggio 2019 la PI 1, quale cessionaria del credito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LADI, ha convenuto in giudizio RE 1 per ottenerne il pagamento di fr. 69'230.50 oltre interessi, relativi alle indennità di disoccupazione versate a L__________ O__________ nel periodo dal 28 marzo 2017 al 31 dicembre 2017.
Con risposta 14 giugno 2019 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, sostenendo che la disdetta con effetto immediato per causa grave era giustificata da validi motivi sicché nulla era dovuto.
Dopo la replica del 4 luglio 2019 e prima della duplica del 23 agosto 2019, con le quali le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, RE 1 ha presentato due istanze di ricusa distinte nei confronti del Pretore CO 1 per le due procedure a lui sottoposte che la vedevano coinvolta come convenuta.
Il 21 novembre 2019 ha avuto luogo l’udienza di prime arringhe della causa di merito, mentre il 4 e il 12 marzo 2020 si sono svolte le due tornate di audizioni testimoniali.
3. Con l’istanza di ricusa qui in oggetto, RE 1 ha lamentato il fatto che in occasione dell’udienza 3 luglio 2019 nella causa parallela avviata da L__________ O__________ (inc. n. OR.2018.156), il Pretore CO 1 avrebbe portato il discorso sul licenziamento in tronco di quest’ultimo nonostante la questione non avesse alcun legame con l’oggetto della vertenza, chiedendo ai testi quali fossero state le cause della disdetta. Inoltre, fuori verbale, egli avrebbe più volte affermato che “quelle cause erano manifestamente insufficienti” e che “la disdetta in tronco non era giustificata”, così come avrebbe chiesto (sempre senza che vi fosse una verbalizzazione) se L__________ O__________ aveva contestato il licenziamento in tronco e avviato una causa per il risarcimento dei danni per disdetta ingiustificata commentando che se non l’aveva fatto “faceva beneficienza ad RE 1”. In questo modo, secondo l’istante, il giudice avrebbe anticipato la sua opinione su una questione centrale della causa e meglio l’esistenza o meno di un motivo grave di licenziamento.
La PI 1, nelle sue osservazioni del 18 luglio 2019, ha semplicemente chiesto la reiezione dell’istanza di ricusa e mostrato preoccupazione per il rischio di accumulare ritardi nella procedura.
Il Pretore CO 1, con scritto 29 luglio 2019 ha pure chiesto che l’istanza di ricusa sia respinta, senza però esprimersi in alcun modo sugli addebiti e limitandosi a rilevare che la causa era ancora in fase preparatoria, che la fase dibattimentale non era ancora stata avviata e che “non ho ancora letto gli atti e i documenti di quell’incarto sul quale non ho evidentemente maturato alcun convincimento e, altrettanto evidentemente, non ho anticipato alcun giudizio”.
L’istante ha replicato spontaneamente l’8 agosto 2019 e il 27 febbraio 2020 ha sollecitato una decisione in merito al nuovo giudice Matteo Pedrotti che aveva rilevato la procedura dal collega inizialmente incaricato, passato al beneficio della pensione per raggiunti limiti d’età a fine 2019, deplorando il fatto che “il Pretore CO 1 procede nella causa O__________ contro RE 1 come se l’istanza di ricusa non esistesse”.
4. Con sentenza 4 maggio 2020 il Pretore Matteo Pedrotti ha respinto l’istanza di ricusa mentre che, con parallela decisione di medesima data ha accolto quella introdotta in relazione alla procedura della causa inc. n. OR.2018.156 avviata da L__________ O__________ contro RE 1.
Per quanto qui d’interesse, il magistrato incaricato, dopo aver illustrato le norme e i principi applicabili alla ricusa, ha concluso per l’inesistenza di elementi d’intensità tale da imporre l’esclusione dal procedimento del Pretore CO 1. In particolare egli ha accertato che: (i) vista la pluralità e l’interconnessione degli accordi tra le parti che stanno alla base delle varie procedure, non vi era alcun motivo concreto che impedisse al giudice di porre domande anche sulla fine del rapporto di lavoro e il licenziamento; (ii) dal verbale dell’udienza in questione non risultava che vi fosse stata una puntuale contestazione in aula sul tema specifico; (iii) nessuno dei passaggi del verbale indicati dalla ricusante fondava un oggettivo timore di prevenzione; (iv) espressioni di perplessità – anche forti e financo al limite dell’inopportuno (con riferimento al fare beneficienza) – circa la fondatezza della tesi giudiziaria non erano da sole sufficienti a oggettivare una prevenzione del giudice, dovendosi ritenere che questi, al momento della motivazione, sarà in grado di fondarsi unicamente sulle risultanze istruttorie e sul diritto, a maggior ragione perché le perplessità contestate erano state espresse in altra causa e prima dell’assunzione di tutte le prove; (v) il fatto che il Pretore CO 1 avesse continuato a trattare il procedimento senza attendere l’esito della ricusa fosse delicato non bastava per fondare una prevenzione.
5. Con il reclamo 15 maggio 2020 RE 1 ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e riformarla nel senso di accogliere l’istanza e decretare la ricusa del Pretore CO 1 da ogni ulteriore trattazione della procedura inc. n. OR.2019.90, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.
La ricorrente, dopo aver illustrato i fatti, da pagina 12 inizia a confrontarsi concretamente con la decisione impugnata. In modo particolare sostiene che il Pretore Matteo Pedrotti ha erroneamente concluso che non sussisterebbero elementi di intensità tale da imporre l’esclusione dal procedimento del magistrato ricusato: in primo luogo egli avrebbe mancato di dare il giusto peso al fatto che il Pretore CO 1 si è spinto arbitrariamente fuori tema trattando la questione del licenziamento nella causa parallela promossa da L__________ O__________ ed esprimendosi a favore di questi e della PI 1 evocando una giurisprudenza del Tribunale federale (STF 4C_291/2005 del 13 dicembre 2015), tra l’altro dal suo punto di vista “citata a sbalzo”. Inoltre il Pretore incaricato di decidere della ricusa avrebbe accertato in maniera manifestamente errata che dal verbale dell’udienza del 3 luglio 2019 non risulterebbe che vi sia traccia delle esternazioni del ricusato poiché egli ha usato le espressioni licenziamento in tronco “sprovvisto di causa grave” e dettato che “soltanto” la PI 1 aveva fatto causa alla convenuta. Inoltre, a suo dire, è determinante il fatto che il Pretore CO 1 non abbia contestato i fatti che gli sono stati rimproverati. Inoltre il primo giudice avrebbe sbagliato a non considerare che il ricusato, pur esprimendosi in occasione di un’udienza di un’altra causa, non possa avere, come ha a suo dire fatto, preso posizione anticipando il giudizio della causa qui in discussione. Infine, pure errato, sarebbe l’avere considerato solo “delicato” il fatto che il Pretore CO 1 abbia continuato a trattare il procedimento senza curarsi dell’esito della ricusa.
6. In base alla clausola generale di cui all’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si deve ricusare se potrebbe avere una prevenzione nella causa. Questa situazione si concretizza quando, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e processuali concreti del singolo caso, emergono circostanze atte a far sorgere dubbi sull’imparzialità del giudice (STF 4A_27/2020 del 25 giugno 2020 consid. 3.1).
Tra questi indizi vi possono essere delle dichiarazioni rese prima o durante la procedura dal giudice che attestano che egli si è già formato un’opinione sull’esito della causa (Bohnet, Commentaire Romand CPC, 2 ed., n. 41 ad art. 47). L’anticipazione del giudizio è quindi di per sé un motivo di ricusa, fermo restando che il solo fatto di esprimere la propria opinione su un aspetto di natura giuridica nell’ambito della procedura o in un’altra causa non è di per sé sufficiente per rendere dubbia la sua imparzialità nel giudicare una vertenza nella quale si pone la stessa questione, a meno che non sussistano ragioni oggettive per pensare che egli persisterà su quella linea anche al momento dell’emanazione della sentenza pur sapendo che non è quella corretta (Bohnet, op. cit, n. 41 ad art. 47). Un’anticipazione del giudizio è pure un elemento adeguato a giustificare una ricusa, ritenuto comunque che di norma la formazione di un’opinione preliminare nella mente di un magistrato non ne pregiudica l’imparzialità se egli è in grado sino alla conclusione della procedura di staccarsi da tale opinione sulla base di argomenti pertinenti e delle risultanze istruttorie e non dia un’impressione diversa (DTF 134 I 238 consid. 2.3).
Un magistrato, non potendo prescindere dalla sua natura umana, non può impedirsi di riflettere sin dalle prime battute sulla vertenza e sulla sua fondatezza e dunque dall’avere delle idee e delle opinioni in merito. Certo, il suo ruolo impone grande riserbo nell’esprimerle, ma il fatto di esternarle non significa affatto che egli sia di per sé più prevenuto di colui che inizia a ragionare sulla vertenza e sondare le varie possibili soluzioni. Quello che è determinante è che il processo decisionale che lo porterà al giudizio finale rimanga sempre aperto e libero da ogni condizionamento e che non vi sia oggettiva apparenza del contrario.
7. Nella fattispecie, è vero che il Pretore CO 1 non ha contestato di aver posto domande a dei testi sentiti il 3 luglio 2019 nell’ambito della causa parallela avviata da L__________ __________ contro la qui reclamante in merito ai motivi del suo licenziamento in tronco e di aver affermato che queste erano manifestamente insufficienti, richiamando la sentenza del Tribunale federale 4A_385/2017 (DTF 144 III 93), così come di aver chiesto all’attore se non aveva ancora contestato la disdetta in tronco e promosso una causa di risarcimento danni per disdetta ingiustificata rilevando che se non lo aveva fatto faceva beneficienza ad RE 1. Il medesimo giudice ha parimenti chiarito con scritto 28 luglio 2019 che sino a quel momento non aveva ancora letto gli atti della causa inc. n. OR.2019.90 in cui si inserisce la presente procedura di ricusa, né i relativi documenti, di modo che non aveva ancora maturato alcun convincimento né anticipato alcun giudizio.
Ora, anche volendo dare per ammesso quanto da lui non contestato, se è indubbio, come rettamente rilevato dal Pretore Matteo Pedrotti, che il Pretore CO 1 si è espresso in maniera inappropriata e, con l’espressione “fare beneficienza” finanche inadeguata, l’atteggiamento da lui assunto non assurge a motivo sufficiente per ammettere l’esistenza di elementi tali da riconoscere una prevenzione, rispettivamente una parvenza oggettiva di prevenzione da parte sua.
7.1. In primo luogo, in base a quanto indicato nell’istanza di ricusa, la prevenzione risulterebbe evidente nel fatto di aver chiesto quali fossero le cause del licenziamento in tronco nell’ambito di una causa il cui oggetto era l’adempimento del contratto di cessione della clientela e non quello della disdetta. L’argomentazione è del tutto inconsistente, poiché seppur non direttamente utili al giudizio, simili tematiche non sono completamente staccate dal contesto fattuale sul quale era fondata quella causa. Inoltre non è così inusuale che in assenza di obiezioni specifiche di una delle parti - che qui non risultano essere state sollevate non essendovene traccia nel verbale – in occasione delle audizioni di testimoni si vada fuori tema.
A questo va aggiunto che l’argomento dei motivi della disdetta è stato toccato in maniera superficiale, come emerge dalle pag. 22 e 23 del verbale 3 luglio 2019 della teste C__________ T__________, richiamate esplicitamente da RE 1 nella sua istanza di ricusa. Dalle sue risposte, dalle relative domande e dal fatto che siano state poste nell’ambito di un’altra procedura non incentrata sulla disdetta del rapporto di lavoro, contrariamente all’opinione della ricorrente, non si può oggettivamente desumere una prevenzione o l’apparenza d’imparzialità del giudice, come rettamente concluso dal Pretore Matteo Pedrotti.
7.2. Per la ricorrente, la parzialità del giudice CO 1 risulterebbe chiara dal fatto che egli abbia affermato fuori verbale che quelle cause erano insufficienti a giustificare un licenziamento in tronco e dalla sua citazione, a sostegno di questa tesi, della sentenza del Tribunale federale concernente il caso di un dipendente di una fiduciaria condannato per tratta di esseri umani relativo a donne africane e il cui licenziamento in tronco era stato considerato ingiustificato (a detta della reclamante sarebbe la STF 4C.291/2005 del 13 maggio 2005).
A prescindere dal fatto che il Pretore CO 1 abbia commesso un’imprudenza a esprimersi in quella sede su una tematica che sapeva essere oggetto di separata procedura e a citare della giurisprudenza senza prima avere tutti gli elementi a disposizione per poter valutare se questa si poteva applicare alla fattispecie, questo suo comportamento non è di per sé tale da fondare il legittimo sospetto che egli avesse già maturato una convinzione definitiva. Come egli stesso ha precisato nelle sue osservazioni, a quello stadio non aveva ancora letto gli allegati della causa tra la PI 1 e RE 1 e nemmeno aveva ancora proceduto a raccogliere le prove. È del tutto credibile, e non sussistono indizi per supporre il contrario, che questo suo modo di agire non era espressione di una presa di posizione definitiva e dunque, non permetteva di concludere, per usare le parole del Pretore Matteo Pedrotti, che egli “sarebbe rimasto schiavo di una qualsiasi sua valutazione, per quanto espressa in termini imprudentemente perentori”. D’altronde, seppur il fatto non sia stato esplicitamente contestato, non è dato a sapere quali siano state esattamente le espressioni usate dal Pretore né quale sia stato il contesto nel quale sono state enunciate.
7.3. Dai verbali di audizione della teste C__________ T__________ del 3 luglio 2019 (pag. 22 e 23) non emergono assolutamente, come già rilevato nella sentenza qui in disamina, elementi che inducano a ipotizzare una prevenzione del verbalizzante. Gli stralci riportati nell’istanza e nel reclamo non sono, a una lettura oggettiva, tali da lasciar trasparire un pregiudizio sulla causa relativa alla disdetta del rapporto di lavoro. Non contengono valutazioni addebitabili al Pretore e non alla parte, né è stata allegata una violazione dei principi di verbalizzazione sanciti dall’art. 176 cpv. 1 CPC.
In quest’ottica non va trascurato il fatto che la teste in questione ha sottoscritto personalmente la trascrizione della sua deposizione, condividendola, e che all’audizione erano presenti i legali di entrambe le parti, che non hanno sollevato alcuna obiezione.
7.4. Questa conclusione non cambia neppure se, unitamente a quanto precede, si considerano la domanda posta fuori verbale dal Pretore CO 1 a L__________ O__________ e il relativo commento, e meglio se egli aveva contestato la disdetta in tronco e promosso una causa per risarcimento del danno conseguente, rispettivamente che se non l’aveva fatto faceva beneficienza ad RE 1.
Sempre partendo dal presupposto che in assenza di contestazioni su questi fatti da parte dell’interessato si possa considerare (almeno formalmente) che tali frasi siano state da lui proferite, non è possibile trarne elementi a sufficienza per consentire di concludere a favore di un’oggettiva apparenza di prevenzione del Pretore CO 1. Pur trattandosi di commenti che avrebbero potuto e dovuto essere evitati, essi sono stati espressi in un momento in cui l’istruttoria della causa sulla disdetta in tronco non era ancora stata avviata e dunque senza basi di valutazione della fattispecie solide, sicché non vi è motivo di credere che colui che le ha esternate vi si sarebbe sentito vincolato, rispettivamente vi si sentirà vincolato, per il resto della procedura e per la decisione finale di merito.
La perentorietà delle dichiarazioni pretorili e il fatto che il magistrato abbia, secondo la tesi della reclamante la cui fondatezza qui non occorre approfondire, citato come decisiva una giurisprudenza a suo dire non applicabile al caso specifico, non ne indeboliscono, da soli, la posizione e l’apparenza di imparzialità, non essendo indizi tali da poterne concludere che una decisione nel merito era a quel momento già stata irrimediabilmente presa.
Anzi, esprimendosi in maniera aperta di fronte a entrambe le parti e ai loro patrocinatori, il giudice ha fornito a esse, semmai ve ne fosse stato bisogno, informazioni utili sui punti da focalizzare. Quanto avvenuto può essere considerato una discussione dal carattere provvisorio su questioni tecniche di diritto (analogamente a DTF 134 I 238 consid. 2.4), la cui portata, essendo stata effettuata con gli avvocati delle parti, non poteva loro sfuggire (DTF 134 I 238 consid. 2.4). A maggior ragione se i contenuti e i riferimenti giurisprudenziali non erano per nulla pertinenti come sostenuto.
8. Da ultimo, a detta della ricorrente, il primo giudice avrebbe pure erroneamente soppesato l’importanza del comportamento processuale del Pretore CO 1 che, invece di sospendere la procedura in attesa dell’esito della ricusa, ha continuato a trattare la pratica e ad assumere le prove. Questo in un contesto nel quale da una parte l’attrice lo aveva sollecitato, con scritto 18 luglio 2019, a definire la pratica al più presto, mentre dall’altra la convenuta lo aveva, a sua detta, a più riprese reso attento sull’opportunità di sospendere il suo operato nella procedura.
La ricorrente non spiega tuttavia perché questo fatto costituirebbe un motivo per imporre una decisione di ricusazione e già per ciò solo, su questo tema, la sua impugnativa è irricevibile per carente motivazione.
Ciò posto, RE 1 non può essere seguita nemmeno in questa sua presa di posizione. In effetti, se da un lato come indicato dal Pretore Matteo Pedrotti, la sospensione della procedura giudiziaria - ad eccezione dell’evasione delle questioni urgenti e improrogabili - a fronte di una domanda di ricusazione del giudice incaricato di trattare la stessa appare essere ragionevole e consigliata per motivi di economia procedurale, dall’altro non è possibile dedurre dalla violazione di questo “principio” una prevenzione o una parvenza di prevenzione del magistrato in questione. In assenza di ulteriori indizi che possano far pensare che questo modo di agire derivi da una sua parzialità nella trattazione della vertenza, sarebbe errato considerarlo quale fondamento per l’accoglimento della domanda di ricusazione, essendo i motivi che ne potrebbero essere all’origine innumerevoli e legati a questioni che esulano dalla vicinanza a una parte e alle sue tesi piuttosto che all’altra.
9. Per tutto quanto precede il reclamo deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante, risultata soccombente (art. 106 CPC).
Non si assegnano né ripetibili né indennità d’inconvenienza.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. Il reclamo 15 maggio 2020 di RE 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di reclamo di complessivi fr. 500.- sono a carico della reclamante. Non si attribuiscono né indennità né ripetibili.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).