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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.10.2020 12.2020.50

22. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,212 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Società anonima - scioglimento per lacune organizzative - appello

Volltext

Incarto n. 12.2020.50

Lugano 22 ottobre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa a procedura sommaria - inc. n. SO.2020.290 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud - promossa con istanza 13 marzo 2020 da

AO 1   

contro

AP 1 rappr. da RA 1   

chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta, priva dell’amministrazione;

nell’ambito della quale il Pretore, con decisione 23 aprile 2020, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

ed ora sul “Rekurs/Beschwerde” 1° maggio 2020, poi tradotto in lingua italiana il 15 maggio 2020, con cui la convenuta ha chiesto “di prorogare di due mesi il termine previsto per l’avvio della procedura di liquidazione con successivo fallimento”;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                         che con istanza 13 marzo 2020 l’AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud la società AP 1, chiedendo che nei confronti della stessa, priva dell’amministrazione (cfr. doc. A) e invano diffidata con pubblicazione sul FUSC del 19 novembre 2019 (doc. B) a ripristinare entro 30 giorni la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2bis ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC, art. 731b cpv. 1 e 1bis e art. 941a cpv. 1 CO);

che con ordinanza 24 marzo 2020, pubblicata sul FUCT del 27 marzo 2020, il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti;

che, preso atto che la convenuta aveva lasciato trascorrere infruttuosamente il termine, con decisione 23 aprile 2020, pubblicata sul FUCT del 28 aprile 2020, il Pretore, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1bis n. 3 CO, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

                                         che con “Rekurs/Beschwerde” (recte: appello) 1° maggio 2020, poi tradotto in italiano su richiesta della scrivente Camera il 15 maggio 2020, la convenuta, dopo aver spiegato che “abbiamo discusso in merito agli ulteriori progressi di questa società con il rappresentante legale della società, il signor P__________ __________, deceduto il 20 marzo 2020”, rispettivamente che “il lavoro necessario in relazione ai documenti relativi a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile o quasi impossibile dagli sviluppi in corso in relazione a COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni”, ha in sostanza chiesto, “per poter valutare gli effetti esatti della decisione del Pretore sui nostri precedenti rapporti commerciali ed eventualmente reagire con ulteriori misure, di prorogare di due mesi il termine previsto per l’avvio della procedura di liquidazione con successivo fallimento”;

                                         che l’appello in questione è irricevibile, atteso che la convenuta, oltre a non aver chiesto di annullare o di riformare la decisione pretorile (la richiesta di prorogare il termine previsto per l’avvio della liquidazione non essendo tale), nemmeno ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto per cui la stessa sarebbe stata errata e con ciò da correggere (art. 311 cpv. 1 CPC); lo stesso sarebbe stato in ogni caso da respingere anche nel merito, essendo incontestabile che la decisione di pronunciare il suo scioglimento e di ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento era ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la convenuta, in modo del tutto inspiegabile e incomprensibile, non aveva reagito né alla richiesta dell’istante di ripristinare la situazione legale formulata con la pubblicazione sul FUSC del 19 novembre 2019 (doc. B), né all’ordinanza 24 marzo 2020 con cui il Pretore le aveva assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte con l’avvertenza che in caso di silenzio avrebbe proceduto nella lite giudicando in base all’istanza ed agli atti, per cui da questo comportamento il giudice di prime cure poteva senz’altro presumere che la società neppure avrebbe dato seguito a eventuali provvedimenti meno severi, quali la nomina dell’organo mancante (TF 4A_158/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 2.1.6, 4A_706/2012 del 29 luglio 2013 consid. 2.2.2, 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013 consid. 2.1.3);

                                         che oltretutto la convenuta, pur essendo stata resa attenta in tal senso da questa Camera con due ulteriori scritti del 18 maggio e del 25 agosto 2020, neppure ha poi provveduto a ripristinare la situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale (ciò che, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, sarebbe idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3), nonostante abbia avuto a disposizione oltre 5 mesi, ossia ben 3 mesi in più di quelli chiesti con il suo appello;

                                         che quand’anche, per ipotesi, l’appello in questione potesse essere considerato una domanda di restituzione del termine ex art. 148 CPC ed in particolare del termine per presentare le osservazioni scritte all’istanza, lo stesso sarebbe stato comunque da destinato all’insuccesso, la convenuta non avendo addotto e provato di non aver avuto colpa della sua inosservanza o di averne avuta solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC): da una parte essa si è limitata ad affermare in modo generico di aver a suo tempo avuto non meglio precisate discussioni “in merito agli ulteriori progressi di questa società” con il poi defunto P__________ __________, ma nemmeno ha provato che quest’ultimo, che dall’ottobre 2019 non era più un suo organo (cfr. doc. A), fosse stato nuovamente designato quale suo rappresentante legale; dall’altra non ha spiegato quale sarebbe stata la rilevanza del fatto che “il lavoro necessario in relazione ai documenti relativi a AP 1 è stato reso notevolmente più difficile o quasi impossibile dagli sviluppi in corso in relazione a COVID-19 e dalle conseguenti restrizioni”;

                                         che le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 50'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. A; TF 4A_106/2010 del 22 giugno 2010 consid. 6, 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 6, 4A_315/2010 del 19 agosto 2010 consid. 2), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili all’istante, che per altro neppure è stato invitato a presentare una risposta all’appello;

                                         che non ponendo la causa questioni di principio o di rilevante importanza, il presente giudizio può essere emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG).

Per questi motivi

decide:                       

                                   1.   Il “Rekurs/Beschwerde” 1°/15 maggio 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico di AP 1. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-    -     

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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