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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 06.07.2020 12.2020.40

6. Juli 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,077 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Espulsione dall'ente locato per mora dei conduttori

Volltext

Incarto n. 12.2020.40

Lugano 6 luglio 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fiscalini, presidente,  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2020.571 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 4 febbraio 2020 da

 CO 1  rappr. daRA 1,   

contro

 AP 1   AP 2   

con cui l’istante ha chiesto di far ordine alla controparte, con la comminatoria dell’art. 292 CPS, di mettere a sua libera disposizione l’appartamento sito a __________, che il Pretore, con decisione del 3 marzo 2020 ha accolto;

appellanti i convenuti con atto di appello del 16 marzo 2020 con cui postulano una proroga del termine di sfratto di minimo 15 giorni;

l’appello non è stato intimato al locatore;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto,

in fatto e in diritto:

che in data 15 settembre 2019 CO 1 ha concluso un contratto di locazione con AP 2 e AP 1 relativo all’appartamento di 5.5 locali al piano 2, interno nr. 28, nello stabile sito in via __________ a __________, per una pigione mensile complessiva di fr. 2'100.-, oltre le spese accessorie (doc. A);

che, a seguito del mancato pagamento del canone locativo del mese di novembre 2019, in data 14 novembre 2019 il locatore ha regolarmente diffidato i conduttori a voler versare quanto dovuto entro 30 giorni, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente il termine, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto anticipatamente (doc. B);

che, non avendo i convenuti provveduto al pagamento della pigione arretrata nel termine impartito, il locatore in data 23 dicembre 2019 ha notificato ai conduttori, tramite raccomandata e modulo ufficiale, la disdetta straordinaria del contratto per il 31 gennaio 2020 (doc. F);

che, non avendo i convenuti provveduto alla regolare riconsegna dell’ente locato entro tale scadenza, con istanza 4 febbraio 2020, nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti, il locatore ha chiesto al Pretore di ordinare l’espulsione dei conduttori dai locali ancora occupati, con le comminatorie di rito;

che in occasione dell’udienza del 3 marzo 2020 la parte istante si è riconfermata nella propria domanda, mentre i convenuti, regolarmente citati, non sono comparsi;

che, con decisione del 3 marzo 2020 il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora del conduttore (art. 257d CO), accogliendo l’istanza, fissando il termine di espulsione al 15 aprile 2020 e ponendo a carico dei convenuti la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 100.- e un’indennità per ripetibili di fr. 100.- da versare all’istante;

che la decisione impugnata è stata notificata alle parti il giorno successivo ed è pervenuta al punto di ritiro di __________ venerdì 6 marzo 2020 (cfr. estratto Track&trace di Swisspost);

che con appello 16 marzo 2020 i convenuti sono insorti contro la decisione pretorile, chiedendo di prorogare il termine di espulsione di minimo 15 giorni data la difficoltà finanziaria che vive la famiglia e i problemi di salute del figlio minorenne;

che l’appello non è stato notificato al locatore per la risposta (art. 312 cpv. 1 CPC);

che, contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela giurisdizionale dei casi manifesti e il cui valore è di almeno fr. 10'000.- è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC) e che possiede per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che l’appello 16 marzo 2020, inoltrato nel termine indicato, è pertanto tempestivo;

che con l’appello possono essere censurati l’errata applicazione del diritto e l’errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC); l’atto di appello deve dunque contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC); l’appellante deve pertanto esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16a ed., Séminaire sur le droit du bail, pag. 56); egli non deve dunque spiegare perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore (nel medesimo senso: II CCA sentenza inc. 12.2017.135 del 27 dicembre 2017);

che i convenuti hanno presentato un breve testo di appello con il quale non contestano le argomentazioni che fondano la conclusione pretorile, ossia la mora nel pagamento del canone locativo scaduto, con la conseguente disdetta valida con effetto al 31 gennaio 2020, limitandosi a sottolineare il fatto che con l’aiuto di un’assistente sociale sono attualmente alla ricerca di un’altra sistemazione, esponendo poi i motivi alla base della mancata riconsegna dell’ente locato, quali le difficoltà economiche in cui versa la famiglia e i problemi di salute del figlio minorenne;

che tale modo di procedere comporta l’irricevibilità dell’appello causa carente motivazione, non essendo dati i presupposti dell’art. 311 CPC: i convenuti infatti non si confrontano in nessun modo con la decisione pretorile impugnata, gli accertamenti e le conclusioni del giudice di prime cure non sono pertanto validamente criticati, comportando così la conferma della decisione impugnata;

che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma, date le circostanze particolari del caso, si ritiene opportuno rinunciarvi; i convenuti, sprovvisti di cognizioni giuridiche, hanno infatti agito di propria iniziativa senza l’ausilio di un patrocinatore e vivono inoltre una situazione economica e familiare complessa (art. 107 cpv. 1 lit. f CPC);

che non si assegnano indennità alla controparte a cui non è stato notificato l’appello;

che, concludendo con una non entrata nel merito di un’impugnazione irricevibile, il presente giudizio può essere emanato dalla Camera nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lit. a cfr. 2 LOG).

Per questi motivi,

decide:

1.      L’appello 16 marzo 2020 di AP 2 e AP 1 è irricevibile.

2.      Non si prelevano spese processuali. Non si attribuiscono indennità.

3.    Notificazione:

-     -     -     

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (v. pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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