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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.10.2020 12.2020.31

19. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,571 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Lavoro - contratto collettivo - qualifica salariale - rinuncia implicita

Volltext

Incarto n. 12.2020.31

Lugano 19 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.283 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 14 agosto 2019 da

 AO 1  rappr. da RA 1   

contro

AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018;

domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con decisione 29 gennaio 2020 ha parzialmente accolto, condannando quella parte al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018;

appellante la convenuta con appello 2 marzo 2020, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni (recte: risposta) 2 aprile 2020 ha postulato la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

                                   1.   AO 1 è stato assunto dall’impresa di costruzioni AP 1 il 7 luglio 2011 quale muratore senza conoscenze professionali, retribuito in base al minimo della classe salariale C (cfr. doc. M). Il 17 luglio 2013, dopo aver frequentato i necessari corsi professionali (doc. A e B), egli ha conseguito l’Attestato Federale di Capacità quale “muratore (soprastruttura)” (doc. B).

                                   2.   Con petizione 14 agosto 2019 AO 1, al beneficio dell’autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 26'138.- lordi oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2018. L’attore, in sintesi, ha sostenuto che la controparte non aveva tenuto conto del fatto che egli, a fronte del nuovo diploma conseguito, da luglio 2013 a dicembre 2015 avrebbe ormai dovuto essere retribuito in base al minimo della classe salariale Q ed ha pertanto rivendicato le relative differenze salariali a suo favore (doc. E).

                                         La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

                                   3.   Esperita l’istruttoria e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con decisione 29 gennaio 2020, ha parzialmente accolto la petizione nel senso che ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 18'218.40 lordi oltre interessi al 5% dal 13 novembre 2018, il tutto senza prelevare tassa e spese e ponendo le ripetibili di fr. 1’600.- a suo carico. Egli, premesso che tra le parti era pacificamente venuto in essere un contratto di lavoro che ricadeva sotto l’egida del Contratto Nazionale Mantello per l’edilizia principale in Svizzera (CNM), ha riconosciuto all’attore, che giustamente avrebbe dovuto essere retribuito in base alla classe salariale Q, le sole differenze salariali che non erano ancora prescritte e meglio quelle relative al periodo da giugno 2014 a dicembre 2015.

                                   4.   Con l’appello 2 marzo 2020 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 aprile 2020, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

                                   5.   Preliminarmente va senz’altro disattesa la tesi dell’attore secondo cui l’appello della convenuta sarebbe già stato da respingere siccome quest’ultima in sede conclusionale aveva postulato in via subordinata l’accoglimento della petizione per fr. 17'502.50 lordi oltre interessi. A parte il fatto che quest’ultima somma era comunque inferiore a quella per la quale il giudice di prime cure aveva poi accolto la petizione, si osserva in effetti che in quella sede la convenuta aveva pur sempre instato in via principale, per le stesse ragioni ora riproposte innanzi a questo tribunale e di cui si dirà nei due prossimi considerandi, per l’integrale reiezione della petizione.

                                   6.   La convenuta ha da una parte rimproverato al giudice di prime cure di non aver rilevato che l’attore, asseritamente gravato dell’onere della prova, non aveva dimostrato di averla informata dell’avvenuto conseguimento del nuovo diploma e di averle a quel momento chiesto un adeguamento del suo salario.

                                         La censura, oltre ad essere irricevibile in ordine per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) in quanto la convenuta non si è minimamente confrontata con le considerazioni in senso contrario contenute nella decisione impugnata, sarebbe stata comunque infondata anche nel merito, potendosi in realtà condividere sia l’assunto pretorile secondo cui a prescindere da una tale informativa da parte dell’attore rilevante per il giudizio era la circostanza che egli aveva conseguito l’Attestato Federale di Capacità quale muratore (TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 2.3), sia l’altro suo assunto secondo cui l’istruttoria aveva in ogni caso permesso di accertare che la convenuta era stata posta a conoscenza dei corsi e dei diplomi ottenuti dall’attore, essendo inverosimile che non avesse ricevuto gli scritti 3 febbraio 2012 e 20 febbraio 2013 dell’Ente per il promovimento della ricerca e della formazione professionale relativi alla frequentazione da parte sua dei necessari corsi professionali per complessivamente 461 ore da dicembre 2011 a giugno 2013 (doc. C) sicuramente a lei spediti (cfr. teste N__________ R__________, verbale 11 novembre 2019 p. 3), che non avesse avuto conoscenza della pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 3 dicembre 2013, alla quale - si aggiunga qui - va per altro già attribuito un effetto di pubblicità, avente per oggetto l’ottenimento da parte sua del diploma (FUCT __________/2013 p. __________), o ancora, più semplicemente, che non avesse saputo della formazione dell’attore. Non va del resto dimenticato che, a ulteriormente confermare l’esistenza di un’informativa alla convenuta in merito alla frequentazione dei corsi e all’ottenimento del diploma nonché in merito alla conseguente richiesta di adeguamento salariale, vi era anche il dettagliato interrogatorio reso in causa dall’attore (verbale 11 novembre 2019 p. 1 seg.), non smentito da altre risultanze.

                                   7.   La convenuta ha d’altra parte rimproverato al giudice di prime cure di non essersi pronunciato sulla questione, da lei qui pertanto riproposta, volta a sapere se il comportamento tenuto dall’attore, che aveva continuato a lavorare per lei durante 26 mesi (da novembre 2013 a dicembre 2015) senza richiedere alcun adeguamento salariale salvo poi averlo rivendicato per la prima volta, per il tramite del sindacato, solo il 13 novembre 2018 (doc. L), ossia due mesi dopo la scadenza del contratto del 31 agosto 2018, potesse configurarsi quale rinuncia alle pretese salariali risultante da atti concludenti ex art. 115 CO.

                                         Il rilievo è infondato. Se anche si volesse seguire la convenuta e con ciò ammettere che l’attore non aveva rivendicato alcunché da novembre 2013 a dicembre 2015 (ciò che per altro è stato da lui smentito nel suo interrogatorio [verbale 11 novembre 2019 p. 2], in base al quale la convenuta a suo tempo gli avrebbe invece detto che il diploma da lui ottenuto non era tale da comportare un salario maggiore, avendo solo la valenza di “un libretto della cooperativa”) e fino al 13 novembre 2018, resterebbe in effetti il fatto che essa, gravata dell’onere della prova (TF 4A_133/2015 del 14 agosto 2015 consid. 2.1), non ha dimostrato, non avendo per altro offerto ulteriori particolari elementi a sostegno della sua tesi, che la mancata rivendicazione da parte dell’attore degli adeguamenti salariali fino a quest’ultima data, rispettivamente la mancata contestazione da parte sua del fatto di continuare a ricevere il medesimo salario, di per sé non sufficiente a tale scopo, fosse avvenuta oltretutto con la consapevolezza dell’attore di aver invece avuto allora diritto a un maggior salario e dunque potesse costituire un’implicita rinuncia allo stesso (Gabriel, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 6 ad art. 115 CO). E comunque un’eventuale sua rinuncia in tal senso sarebbe stata nulla giusta l’art. 341 cpv. 1 CO, norma secondo cui durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, com’era senz’altro il credito in esame, volto all’attribuzione delle differenze salariali a seguito dell’inquadramento in una nuova classe salariale e del riconoscimento del relativo salario minimo (art. 42 cpv. 1 CNM; TF 4C.22/2004 del 21 aprile 2004 consid. 4; II CCA 24 aprile 2012 inc. n. 12.2011.103).

                                   8.   Ne discende che l’appello della convenuta, del tutto infondato ma - contrariamente a quanto preteso dall’attore - ancora ben lontano dal poter essere considerato e sanzionato come temerario, dev’essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                         Per il presente giudizio, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-, non si prelevano spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili, calcolate sul valore qui ancora litigioso di fr. 18'218.40 lordi, vengono invece attribuite in base alla soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

visti l’art. 106 CPC e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 2 marzo 2020 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

                                   II.   Non si prelevano spese processuali. L’appellante rifonderà all’appellato fr. 800.per ripetibili d’appello.

                                  III.   Notificazione:

-      -      

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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