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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2020 12.2020.2

13. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,733 Wörter·~14 min·2

Zusammenfassung

Contratto d'appalto. Validità di una clausola arbitrale

Volltext

Incarto n. 12.2020.2

Lugano 13 ottobre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Federspiel Peer

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2019.355 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 14 ottobre 2019 da

AO 1  rappr. dall’avv.  PA 2   

contro

AP 1  rappr. dall’avv.  PA 1   

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 28'064.90 oltre interessi e spese,

pretesa su cui non si è espressa la convenuta e che il Pretore ha accolto con sentenza del 3 dicembre 2019,

appellante la convenuta con atto di appello dell’8 gennaio 2020 con cui chiede l’annullamento della sentenza impugnata per incompetenza del giudice adito, protestate tasse, spese e ripetibili,

mentre l’attrice con risposta del 17 febbraio 2020 postula la reiezione del gravame e la conferma del querelato giudizio, anch’essa con protesta di tasse, spese e ripetibili,

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1.      AO 1 (in seguito: AO 1) è stata incaricata da AP 1 (in seguito: AP 1) di effettuare degli interventi di bonifica dall’amianto sul mapp. __________ RFD di __________, di proprietà di F__________ SA, a un prezzo forfettario di fr. 160'000.- secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto di appalto doc. 2.

2.      Durante i lavori, e meglio il 17 marzo 2015, un operaio di una ditta terza ha inavvertitamente rotto la condotta del gas, sinistro che ha comportato un blocco del cantiere per eseguire gli accertamenti del caso e la conseguente impossibilità per AO 1 sia di proseguire i lavori che di accedere ai propri macchinari.

A seguito di un intervento della SUVA (doc. 6 inc. CM.2019.576), il cantiere è rimasto inagibile sino al 25 marzo 2015, giorno in cui gli operai di AO 1 hanno infine potuto riprendere i lavori di bonifica.

In data 24 agosto 2015 la ditta appaltatrice ha trasmesso a AP 1, in quanto committente degli interventi, la fattura n. 30150095 assommante a fr. 28'064.90 emessa per tutte le spese aggiuntive occasionate dalla sospensione del cantiere (doc. 1 inc. CM.2019.576); fattura rimasta insoluta.

Ne è seguita una serie di contatti tra le parti che non ha però permesso di trovare un accordo (doc. 5 inc. CM.2019.576).

In data 5 agosto 2019 AO 1 ha fatto emettere nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. 2805254 dall’UE di Lugano contro cui l’escussa ha interposto opposizione (doc. 3 inc. CM.2019.576).

3.      Previo tentativo di conciliazione (CM. 2019.576) AO 1ha inoltrato una petizione alla Pretura di Lugano, sezione 3, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 28'064.90, oltre interessi del 5% dall’8 dicembre 2015, e spese ripetibili pari a fr. 2'726.90. In breve, l’attrice ha postulato il pagamento dei costi supplementari da lei sopportati a causa della chiusura del cantiere di cui alla fattura del 24 agosto 2015.

4.      In data 15 ottobre 2019 il Pretore ha fissato alla convenuta un termine di 20 giorni per presentare le proprie osservazioni e nel contempo ha citato le parti all’udienza dibattimentale del 29 novembre 2019, con le avvertenze di legge.

AP 1 non ha presentato né le osservazioni scritte nel termine assegnatole né è comparsa al dibattimento, senza addurre alcuna giustificazione. Per sua parte, AO 1, in sede dibattimentale, ha ribadito le proprie richieste e ulteriormente approfondito le proprie argomentazioni.

5.      Con decisione del 3 dicembre 2019 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1 al pagamento di fr. 28'064.90 oltre interessi. Il giudice di prima sede, dopo aver ricordato le conseguenze giuridiche della mancata presentazione delle osservazioni scritte e della mancata comparizione al dibattimento della convenuta e aver ripercorso i fatti all’origine della causa, ha analizzato il contratto di appalto concluso tra le parti. Il Pretore ha accertato l’applicabilità allo stesso delle Norme SIA e in particolare dell’art. 59 cpv. 1 SIA-118 che prevede il diritto dell’imprenditore a una retribuzione supplementare quando circostanze straordinarie imprevedibili impediscono e rendono particolarmente difficile l’esecuzione dell’opera, eventi quali ad esempio una fuga di gas. Sulla base dei documenti prodotti il Pretore ha ritenuto comprovata sia la realizzazione di un evento straordinario - per l’appunto, la menzionata fuga di gas - che l’insorgenza di costi straordinari per l’attrice, dovuti alla conseguente chiusura del cantiere, quantificati in fr. 28'064.90, importo che - come osservato dal giudice di prima sede - la convenuta non ha contestato né nello scambio di email intercorso tra le parti (doc. 5 inc. CM.2019.576) né in seguito. Egli ha pertanto ritenuto giustificata la pretesa attorea con i relativi interessi.

In relazione alla richiesta per spese ripetibili, il Pretore ha ammesso unicamente l’importo di fr. 347.20 per i costi di viaggio.

6.      Con un breve e invero sommario atto di appello datato 8 gennaio 2020 AP 1, da un canto, contesta - in via preliminare -  la ricevibilità in ordine dell’istanza di conciliazione e, dall’altro, nega la competenza a dirimere la vertenza del giudice statale adito; l’appellante non entra di contro nel merito delle pretese avanzate da AO 1 né solleva altre contestazioni o eccezioni. Secondo AP 1 la competenza sarebbe spettata a un tribunale arbitrale, le parti avendo previsto al punto 8 del contratto di appalto doc. 2 una clausola arbitrale facente riferimento al “regolamento sulla conciliazione e il tribunale arbitrale “Costruzione + Immobiliare”. L’appellante, pur dando atto che tale documento non è più in vigore, afferma che per i contratti firmati prima del 2016 la competenza è demandata alle sedi del Tribunale arbitrale di Ginevra o Zurigo. AP 1 sostiene inoltre che non essendo data nessuna delle eccezioni di cui all’art. 61 CPC - in particolare quella della lett. a - il Pretore avrebbe dovuto declinare la propria competenza. Tesi fermamente contestata dall’attrice.

7.      Nelle controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). L’appello, presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è tempestivo, così come lo è la risposta, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.

8.      Per quanto attiene all’asserita irricevibilità dell’istanza di conciliazione, è utile ricordare che la giurisprudenza riconosce, a certe condizioni, alla succursale la possibilità di agire in un procedimento quale rappresentante della società alla quale appartiene; inoltre, nel caso in cui una succursale si veda attribuita la qualità di attrice o di convenuta quando in realtà è la società a cui appartiene a essere coinvolta, sempre secondo la giurisprudenza, si è in presenza di una semplice designazione errata di una parte, irregolarità che può essere rettificata se non vi è equivoco possibile sulla parte coinvolta, circostanza che si realizza in concreto (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed., Vol. 1, n. 25 ad art. 66 CPC con rinvii). A giusta ragione il segretario assessore ha pertanto permesso all’attrice di precisare la denominazione della parte convenuta in sede di conciliazione. Questa censura va pertanto disattesa.

9.      L’appellante prosegue quindi contestando la competenza del Pretore e ciò in ragione della presenza nel contratto di appalto di una clausola arbitrare. Essa rileva infatti che al punto 8 di detto documento, sotto il titolo “Foro giudiziario – Gestione controversie”, è previsto che “Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il regolamento sulla conciliazione e il tribunale arbitrale “Costruzione + Immobiliare”, in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata secondo il presente Regolamento” (punto 8.1), con la precisazione che “La sede della mediazione è Lugano (…). Il procedimento di mediazione si svolge in italiano.” (punto 8.2). Inoltre, “Se la controversia non è stata completamente risolta attraverso la mediazione entro un termine di 60 giorni dalla conferma dell’avvenuta mancata mediazione o fallimento della stessa, essa è risolta mediante arbitrato secondo il regolamento sulla conciliazione e il tribunale arbitrale “Costruzione + Immobiliare” in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è stata depositata secondo il detto Regolamento.” (punto 8.3), con la specifica che “La sede dell’arbitrato è Lugano. Il Procedimento arbitrale si svolge in italiano.” (punto 8.5).

Ragion per cui, a detta dell’appellante, la vertenza in oggetto avrebbe dovuto essere definita tra un tribunale arbitrale; tesi che essa non ha però ulteriormente approfondito.

9.1.    Al riguardo è utile rammentare che l’assenza di eccezione d’arbitrato (exceptio arbitri) costituisce un presupposto processuale che il giudice deve esaminare d’ufficio secondo il principio inquisitorio limitato (Trezzini in: op. cit., n. 2 ad art. 60 CPC e n. 1 e 5 ad art. 61).

L’art. 61 CPC prevede che se le parti hanno pattuito di sottoporre ad arbitrato una controversia compromettibile, il giudice statale adito declina la propria competenza, eccetto che il convenuto si sia incondizionatamente costituito in giudizio (lett. a); il giudice statale accerti la manifesta nullità o inadempibilità del patto d’arbitrato (lett. b); oppure il tribunale arbitrale non possa essere costituito per motivi manifestamente imputabili al convenuto nel procedimento arbitrale (lett. c).

Per stabilire se la convenzione arbitrale è valida bisogna riferirsi alle condizioni di validità previste negli art. 354, 358 e 359 CPC relative all’arbitrabilità, alla forma e al merito (cfr. anche Hunri in: Berner Kommentar, ZPO, Bd I, 1ª ed., n. 20 ad art. 61 CPC; Schweizer in: Commentarire Romand, CPC, 2ª ed., n. 19 seg. ad art. 61 CPC)

L’inapplicabilità di una clausola arbitrale è data quando la stessa non è concretizzabile per ragioni che esulano dalla sua validità, ad esempio quando le parti hanno previsto di sottoporre le loro controversie all’arbitrato di una persona ben precisa e in seguito la stessa decede oppure quando il tribunale arbitrale non può venire costituito perché l’istanza statale preposta si rifiuta di nominarlo (cfr. anche Gehri in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., n. 9 e 9a ad art. 61 CPC; Schweizer in: op cit., n. 19 seg. ad art. 61 CPC). L’inapplicabilità è data solo se la mancanza rilevata nella clausola non può essere sanata né con l’interpretazione né con una estensione contrattuale che rispettino la volontà originale delle parti (cfr. Hunri in: op cit., n. 23 ad art. 61 CPC).

9.2.    Nel concreto caso, come evincibile dalla sentenza impugnata, il Pretore - ritenuta la mancata comparsa in giudizio della convenuta e la conseguente omessa invocazione dell’eccezione d’arbitrato in prima sede - non si è espresso esplicitamente sulla validità o meno di tale patto arbitrale ma lo ha fatto implicitamente - negandola - ammettendo la propria competenza ed entrando nel merito della vertenza.

In ragione della contestazione sollevata in questa sede dall’appellante si rivela indispensabile approfondire questa tematica.

A non averne dubbio la controversia in esame è suscettibile di essere decisa in via arbitrale ai sensi dell’art. 354 CPC e risulta pure contenutisticamente coperta dalla clausola compromissoria. Parimenti è pure pacificamente data la validità formale della clausola, desumibile da uno scambio di email di cui danno atto entrambe le parti coinvolte, e materiale (art. 358 CPC; verbale di udienza del 29 novembre 2019, pag. 1, e appello, pag. 3).  

La clausola in parola presenta però dei problemi di natura applicativa. Infatti, per stessa ammissione dell’appellante “il regolamento arbitrale richiamato non è più in vigore” (appello, pag. 3); circostanza confermata da AO 1 con la risposta all’appello (risposta, pag. 4) e che secondo quest’ultima avrebbe comportato la nullità della clausola.

Per sua parte, con l’appello, AP 1 sostiene che per “i contratti firmati prima del 2016” - e pertanto anche per il contratto qui in esame - sarebbe “data la competenza demandata alle sedi del Tribunale Arbitrale di Ginevra o Zurigo” (appello, pag. 3), tesi che AO 1 contesta in quanto, da un canto, non conforme alla volontà delle parti e, dall’altro, non comprovata. A ragione.

Come rettamente rilevato da quest’ultima, il testo della clausola compromissoria di cui al punto 8 doc. 2 fa chiaramente riferimento al “regolamento” in vigore “alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata”, rispettivamente “alla data in cui la richiesta d’arbitrato è stata depositata”. La volontà delle parti espressa al momento della conclusione dell’accordo non lascia adito a dubbi, esse intendevano considerare quelle due date come il momento determinante per stabilire le disposizioni a cui attenersi (consid. 9). Nessun accenno si fa invece alla data di sottoscrizione del contratto, a cui rinvia ora l’appellante (appello, pag. 3).

Pertanto, già in ragione di ciò, siccome l’istanza di conciliazione è stata promossa in data 16 agosto 2019 e la petizione il 14 ottobre 2019, ovvero allorquando il precitato regolamento non era più in vigore, sia la mediazione che il successivo arbitrato fondati su questo regolamento non paiono più possibili. 

A questo vada aggiunto che l’appellante non ha minimamente comprovato - ad esempio con la produzione del regolamento in parola - l’allegazione - contestata dalla controparte - secondo cui sarebbe data la competenza demandata alle sedi dei Tribunali arbitrali di Zurigo o Ginevra, affermazione che è rimasta a livello di semplice enunciato. Da un punto di vista processuale queste norme non possono essere considerate fatti notori ma vanno portate a conoscenza del giudice, ciò che l’appellante non ha fatto. Pertanto, manifestamente, AP 1 è venuta meno al proprio onere allegatorio e probatorio, omissione di cui deve ora sopportare le conseguenze. È inoltre palese che la soluzione auspicata dall’appellante stride crassamente con la chiara volontà delle parti espressa nel patto arbitrale di sottoporre un’eventuale vertenza a un tribunale con sede a Lugano e che il procedimento si svolga in lingua italiana (consid. 9).

Un’eventuale interpretazione della clausola compromissoria non permette di arrivare a una conclusione diversa, la volontà delle parti emerge infatti in maniera chiara dall’accordo. Demandare la competenza alle sedi del Tribunale arbitrale di Zurigo o Ginevra, come preteso dall’appellante, comporterebbe un’illecita distorsione della volontà originale delle stesse.

Alla luce di tutto quanto precede, discende pertanto che la clausola arbitrale facente riferimento a un regolamento non più in vigore si rivela inadempibile ai sensi dell’art. 61 lett. b CPC.

È pertanto a giusta ragione che il Pretore di Lugano ha ammesso la propria competenza a dirimere la vertenza in virtù dell’art. 12 CPC, quale giudice del foro della succursale.

9.3.    Da ultimo, si ritiene necessario chiarire che - contrariamente a quanto sembra credere la qui appellante - la partecipazione all’udienza conciliativa, rispettivamente la presentazione delle osservazioni scritte innanzi al Pretore non avrebbe implicato per AP 1 l’automatica accettazione della giurisdizione ordinaria; in quel frangente essa avrebbe infatti potuto sollevare l’eccezione d’esistenza di una clausola arbitrale (art. 61 lett. a CPC), attitudine processuale che si sarebbe rivelata più corretta e rispettosa dei principi della buona fede e dell’economia processuale.

10.    Alla luce di quanto esposto l’appello è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono determinate in funzione degli art. 2 cpv. 2 e 7 LTG rispettivamente degli art. 7 e 11 Rtar. Il valore di causa determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore a fr. 30'000.-.

Per questi motivi,

decide:                       

                               1.     L’appello 8 gennaio 2020 di AP 1 è respinto.

                               2.     Le spese processuali di fr. 800, già in parte anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

                                3.     Notificazione:

- avv.    ; - avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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