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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.10.2020 12.2020.13

13. Oktober 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·3,592 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Contratto di architetto, onorario, legittimazione passiva, parti contrattuali

Volltext

Incarto n. 12.2020.13

Lugano 13 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. SE.2017.387 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20 ottobre 2017 da

 AP 1   AP 2  entrambi patrocinati dall’avv.  PA 1   

contro  

 AO 1  patrocinato dall’avv.  PA 2 

chiedente la condanna del convenuto al pagamento di fr. 28'862.- oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2017;

pretesa avversata dal convenuto, che ha in particolare eccepito l’assenza di

legittimazione passiva;

vista la decisione 20 dicembre 2019 con cui il Pretore ha accolto l’eccezione

e conseguentemente respinto la petizione;

appellanti gli attori con appello 30 gennaio 2020, con cui hanno chiesto la riforma del

querelato giudizio nel senso di accertare la legittimazione passiva del convenuto e

rinviare la causa al primo giudice affinché decida nel merito (previo svolgimento

dell’istruttoria), protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre il convenuto con risposta 19 febbraio 2020 ha postulato la reiezione del

gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;

considerata altresì la replica spontanea 2 marzo 2020 degli appellanti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto:

A.        Nel corso del 2016 AP 1 (tecnico edile) e AP 2 (architetto) hanno sviluppato piani e progetti in vista della ristrutturazione e dell’ampliamento dello stabile sito sul fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà di AO 1. La domanda di costruzione, pure allestita dai medesimi, risale al 5 luglio 2016 e la relativa licenza edilizia è stata rilasciata dal Municipio di __________ in data 20 gennaio 2017 (doc. B inc. CM.2017.459).

B.        Il 27 febbraio 2017 AP 1 e AP 2 hanno emesso nei confronti di AO 1 una fattura per l’ammontare di complessivi fr. 38'682.- dedotto un acconto di

fr. 10'000.-, per un saldo di fr. 28'682.-, corredata dai richiami 30 marzo 2017, 14 aprile 2017 e 20 aprile 2017 (doc. C-F inc. CM.2017.459), che quest’ultimo si è tuttavia rifiutato di versare (v. scritto 24 aprile 2017 di cui al doc. 3).

C.        Previo ottenimento dell’autorizzazione ad agire, con petizione 20 ottobre 2017 i medesimi l’hanno conseguentemente convenuto innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano per l’incasso del suddetto saldo oltre interessi al 5% dal 9 aprile 2017.

D.        Con osservazioni 13 novembre 2017 il convenuto si è opposto alla petizione, eccependo in particolare la sua carenza di legittimazione passiva. A suo dire, non sarebbe stato lui a conferire l’incarico di progettazione alla controparte e non sarebbe dunque debitore della remunerazione ivi riferita. Egli avrebbe sottoscritto la domanda di costruzione unicamente nella sua veste di proprietario del fondo, ritenuto altresì che la richiesta di acconto di fr. 10'000.- non è stata trasmessa a lui, bensì a sua madre E__________ __________ (doc. G inc. CM.2017.459).

E.        Con replica spontanea 29 novembre 2017 gli attori hanno rilevato di essersi altresì occupati, oltre che della progettazione e dell’inoltro della domanda di costruzione, anche dell’allestimento dei capitolati d’offerta (doc. D) e hanno specificato che AO 1 ha firmato la domanda di costruzione (doc. C) sia quale istante che quale proprietario, rispettivamente che la causale di versamento dell’acconto richiesto indicava “AO 1 acconto prestazioni licenza di costruzione mapp. __________” (doc. H inc. CM.2017.459). Gli stessi hanno altresì osservato che ulteriori ditte attive sul cantiere hanno fatturato le loro prestazioni al convenuto (doc. F).

F.        Con duplica spontanea 22 dicembre 2017 anche il convenuto si è riconfermato nelle proprie posizioni, contestando quelle avverse e rilevando che l’acconto è stato versato da sua madre e che la menzione del suo nome nella causale era unicamente volta a ricondurre il bonifico al fondo oggetto della domanda edilizia.

G.       Dopo l’udienza dibattimentale 22 gennaio 2018 il Pretore ha esperito un’istruttoria parziale, limitando la procedura alla questione della legittimazione passiva del convenuto. In occasione dell’udienza del 23 agosto 2018 hanno avuto luogo le arringhe finali.

H.        Con decisione 20 dicembre 2019 il Pretore ha accertato la carente legittimazione passiva del convenuto, respingendo conseguentemente la petizione. Le spese processuali, di complessivi fr. 1'200.-, sono state poste a carico degli attori in solido, pure condannati a rifondere alla controparte, con uguale vincolo di solidarietà, fr. 2'800.per ripetibili.

I.          Con atto di appello 30 gennaio 2020 gli attori si sono aggravati contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accertare la legittimazione passiva del convenuto e rinviare la causa al primo giudice affinché decida nel merito (previo svolgimento dell’istruttoria).

J.         Con risposta 19 febbraio 2020 il convenuto ha postulato la reiezione del gravame, mentre con replica spontanea 2 marzo 2020 gli appellanti hanno ulteriormente approfondito la propria posizione.

E considerato

in diritto:

1.         L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata. I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto l’appello 30 gennaio 2020 contro la decisione 20 dicembre 2019 è tempestivo (tenuto conto delle ferie giudiziarie). Pure tempestive sono la risposta 30 gennaio 2020 dell’appellato e la replica spontanea 2 marzo 2020 degli appellanti.

2.         Con la decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che giusta l’art. 8 CC, l’onere della prova relativamente all’insorgere di un rapporto contrattuale con il convenuto spettava agli attori. A tal riguardo, nei loro interrogatori AP 1 e AO 1 hanno fornito versioni contrapposte che si elidono a vicenda, mentre AP 2 ha rilevato di non aver mai visto o parlato con il convenuto. La teste E__________ __________, madre di quest’ultimo, ha dichiarato di essere stata lei a conferire a titolo personale l’incarico di progettazione, e ciò unicamente a AP 1, senza il coinvolgimento del figlio, versione confermata da suo marito (e patrigno del convenuto) B__________ __________ Non essendo determinante né che il convenuto fosse il proprietario dell’immobile o avesse discusso del progetto con la madre, né che il medesimo abbia sottoscritto la domanda di costruzione o fosse menzionato nella causale dell’acconto di fr. 10'000.- (avendo la madre dichiarato che il conto addebitato era a lei intestato e che la menzione serviva a identificare l’oggetto del pagamento, ovvero l’immobile del figlio), gli attori non hanno conseguentemente dimostrato che il convenuto fosse il committente dei lavori. Di qui la sua assente legittimazione passiva e la reiezione della petizione.

3.         Nel loro petitum, gli appellanti chiedono quale punto n. 1 l’accoglimento della loro petizione. Evidentemente tale esito non è ipotizzabile, poiché la procedura di prima sede è stata limitata al presupposto di merito della legittimazione passiva. Questa Camera esaminerà pertanto unicamente la suddetta eccezione, la cui reiezione comporterebbe il rinvio della causa al giudice di prima sede per il proseguimento dell’istruttoria, come del resto espressamente postulato ai successivi punti n. 1.1 e 1.2 del petitum.

4.         Con l’impugnativa, gli appellanti lamentano una carente motivazione della decisione di primo grado e criticano il Pretore per essersi basato quasi esclusivamente sulle prove orali (apprezzandole peraltro in modo errato), trascurando le ulteriori prove agli atti, segnatamente la documentazione prodotta, che attesterebbero la legittimazione passiva della controparte. La censura di carente motivazione è tuttavia priva di buon fondamento, poiché gli appellanti non sostengono di non riuscire a comprendere i motivi (fattuali e giuridici) che hanno indotto il primo giudice a decidere in un modo piuttosto che un altro, bensì esprimono direttamente considerazioni di merito in opposizione agli accertamenti pretorili. Del resto, il Pretore non si è limitato a considerare le prove orali, bensì ha tenuto conto anche della documentazione agli atti e degli ulteriori aspetti già suesposti, giudicandoli non risolutivi.

5.         A mente degli appellanti, il Pretore avrebbe errato nel fondare la sua decisione principalmente sulle testimonianze di E__________ __________ e B__________ __________, a fronte della loro vicinanza al convenuto, del loro interesse alla causa e delle loro dichiarazioni contraddittorie. La madre del convenuto ha difatti osservato di non aver conferito alcun mandato ad AP 2, bensì solamente a AP 1, ma nel seguito ha dichiarato di avere mosso delle contestazioni in relazione alle fatture e ai solleciti qui in esame solamente nei confronti del primo (in occasione di un incontro nel di lei ufficio). Ciò cozzerebbe poi con la testimonianza di B__________ __________ (che pure sostiene di avere seguito i lavori), secondo cui né lui né la moglie hanno mai contattato AP 2.

6.         In effetti, la vicinanza di entrambi i testi al convenuto e alla fattispecie in esame impone una particolare prudenza nella valutazione della loro attendibilità. Sorge in particolare più di un dubbio laddove E__________ __________ ha dichiarato di aver contattato AP 2 (e non AP 1) al fine di contestare la fattura e la sua emissione nei confronti del figlio. Ciò a fronte della ferma smentita di AP 2 e della dichiarazione di segno contrario di B__________ __________. Inoltre, risulta quantomeno strano che invece di rivolgersi a AP 1, con la quale aveva una conoscenza pregressa (giusta quanto dichiarato dagli attori in sede di petizione e non contestato dalla controparte), E__________ __________ abbia contattato una persona che a suo dire non aveva mai voluto coinvolgere nel progetto. Per il resto, le dichiarazioni dei due testi devono essere apprezzate anche alla luce delle altre risultanze istruttorie, che verranno qui di seguito esaminate. Occorre inoltre distinguere fra la percezione che i medesimi avevano dell’incarico in questione e della sua portata e quanto gli attori potevano in buona fede comprendere sulla base delle circostanze concrete e del comportamento delle varie persone coinvolte.

7.         Secondo gli appellanti, il primo giudice non avrebbe dovuto escludere la valenza probatoria dell’interrogatorio di AP 1 semplicemente perché in contraddizione con quello di AO 1. Egli avrebbe piuttosto dovuto esaminare quali dichiarazioni trovassero riscontri oggettivi nelle tavole processuali. In particolare, AP 1 ha rilevato di avere conosciuto il convenuto presso la sua abitazione nel momento in cui si sono accordati, per il tramite della madre, per predisporre la domanda di costruzione e di avere nel seguito personalmente consegnato al medesimo la documentazione necessaria all’inoltro della domanda, che è stata da lui sottoscritta. Ciò trova conferma nel doc. C, mentre il convenuto non ha fornito alcuna valida spiegazione alternativa sulle modalità di ricezione e invio della domanda di costruzione. Sarebbe del resto emblematico che il convenuto abbia firmato la domanda sia quale proprietario, sia quale istante e addirittura committente (come si evince dalla dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di cantiere all’ultima pagina del doc. C). Egli avrebbe dunque ratificato l’operato degli attori e il contratto per atti concludenti, ritenuto altresì che il medesimo, avendo discusso con la madre della ristrutturazione, non era sicuramente estraneo al progetto. Del resto, altre ditte attive sul cantiere hanno inviato direttamente a lui le fatture per i lavori eseguiti (v. doc. F). Altre risultanze attesterebbero inoltre che la madre E__________ __________ ha agito per suo conto. AO 1 ha innanzitutto dichiarato che sua madre ha voluto gestire lei medesima la fase di progettazione, ciò che alluderebbe a un rapporto di rappresentanza. La medesima ha pure espressamente chiesto a AP 1 di inviare direttamente a lei la richiesta di acconto e l’avrebbe saldata per conto del figlio indicando espressamente il suo nome nella causale del versamento, laddove il progetto edilizio era invece già sufficientemente identificato dalla menzione del numero del mappale interessato (v. doc. G e H di cui all’inc. CM.2017.459). Gli appellanti sostengono altresì che il convenuto, prima dell’avvio della causa giudiziaria, non ha mai contestato di essere il debitore dell’importo di cui alla fattura e ai solleciti, bensì tuttalpiù l’ammontare dell’onorario (doc. 3), mentre la madre (che sostiene di essere la committente) non avrebbe mai eccepito alcunché. La medesima peraltro ha spostato il suo domicilio in Italia nel corso della procedura, ciò che dimostrerebbe la sua malafede. In ogni caso, essendo il convenuto l’esclusivo beneficiario delle prestazioni, egli sarebbe comunque tenuto a remunerare gli attori per il loro lavoro alla luce delle norme sull’indebito arricchimento e sulla gestione di affari senza mandato.

8.         Nella presente fattispecie i lavori oggetto dell’incarico non sono stati formalizzati mediante contratto, né si trovano agli atti documenti idonei a chiarire con precisione la natura dei rapporti fra le varie parti coinvolte. Si deve dunque esaminare se la legittimazione passiva del convenuto possa ritenersi accertata sulla base di indizi convergenti e malgrado le testimonianze contrarie (come detto, di limitato valore probatorio) di E__________ __________ e di B__________ __________.

9.         Ora, a inizio 2016 il fondo part. n. __________ era di proprietà di E__________ __________. Esaminando la domanda di costruzione agli atti e l’annessa documentazione di cui al doc. M, si evince che già in tale periodo erano prospettati lavori sul fondo con il supporto di AP 1 (v. rapporto ambientale demolizione edificio del 27 aprile 2016, che indica quale committente la madre del convenuto “c/o Studio Tecnico AP 1”). Nel giugno 2016 (DG __________) quest’ultima ha donato il fondo a suo figlio, il quale nel suo interrogatorio ha dichiarato che la ristrutturazione e l’ampliamento sono da ricondurre a un’idea comune sua e di sua madre, la quale ha poi voluto gestire direttamente il progetto (verbale del 5 marzo 2018, p. 4). I lavori nel frattempo sono stati terminati, e lo stabile è stato suddiviso in proprietà per piani. La PPP n. __________ è rimasta di proprietà di AO 1, mentre le restanti sono state acquistate da persone terze (v. estratto RF della part. n. __________ RFD di __________). Successivamente all’atto di donazione, la documentazione annessa alla domanda di costruzione 5 luglio 2016 allestita dagli attori è stata intestata ad AO 1, che l’ha sottoscritta a dipendenza delle circostanze non solo quale proprietario del fondo, ma anche quale istante della licenza (v. art. 4 cpv. 1 LE e 8 cpv. 2 e 9 lett. a RLE) e quale committente. In particolare, il medesimo ha sottoscritto quale committente l’annessa dichiarazione di smaltimento dei rifiuti di cantiere ed è indicato più volte quale committente nella documentazione relativa al calcolo del fabbisogno termico/bilancio energetico e alla verifica dell’isolamento (a cura della __________ Sagl). Del resto, le fatture di cui al doc. F di __________ Sagl e di __________ SA, emesse nel luglio 2016 e riguardanti l’allestimento del bilancio termico e la modinatura, sono intestate ad AO 1 “c/o Studio tecnico AP 1”. Pur riguardando un diverso rapporto contrattuale da quello qui in esame esse attestano, unitamente a tutti gli altri elementi summenzionati, il coinvolgimento di AO 1 nel progetto di ristrutturazione e ampliamento sin dai suoi primi stadi e che egli fosse ben cosciente dei lavori che si stavano prospettando sul fondo di sua proprietà, ciò che era riconoscibile per la controparte. Considerati altresì l’inquadramento dello stesso quale unico beneficiario delle prestazioni, lo stretto legame di parentela con E__________ __________ e la conoscenza pregressa fra questa e AP 1, il fatto che la madre del convenuto fosse particolarmente coinvolta nelle trattative e nel progetto ancora non significa che la medesima debba essere considerata quale sola e esclusiva controparte contrattuale, bensì allude a un rapporto di rappresentanza e a un’attivazione della madre in favore del figlio, ratificata da quest’ultimo per atti concludenti con la sottoscrizione della domanda di costruzione. Difatti, una relativa procura può venire conferita in qualsiasi forma (DTF 99 II 159, consid. 2b), anche solo tollerando consapevolmente che il rappresentante si comporti come tale (DTF 85 II 22, consid. 2). L’agire del rappresentante per conto del rappresentato può del resto avvenire non solo in maniera diretta ed esplicita, ma altresì qualora la volontà di agire come rappresentante sia desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede (IICCA del 18 agosto 2015, inc. 12.2014.227, consid. 6.1). Differentemente da quanto rilevato dall’appellato, che gli attori negli allegati introduttivi abbiano o meno fatto riferimento al relativo costrutto giuridico poco importa, imponendosi la relativa valutazione al giudice sulla base dei fatti allegati e delle risultanze istruttorie. In questa direzione conducono pure le circostanze relative al pagamento dell’acconto di fr. 10'000.-, laddove l’invito di E__________ __________ di trasmettere a lei la richiesta di acconto (superfluo qualora la medesima fosse stata l’esclusiva controparte contrattuale degli attori) e la menzione del figlio nel relativo ordine di bonifico (malgrado le prestazioni remunerate fossero già identificate tramite il numero di mappale) pure suggerivano che essa agisse per suo conto. Inoltre, dal momento dell’invio della fattura finale 27 febbraio 2017, il comportamento di E__________ __________ e di AO 1 non è stato contraddistinto da particolare trasparenza: come già esposto al consid. 5, è quantomeno dubbio che la prima abbia chiesto ad AP 2 di intestarle la fattura riconoscendo la sua posizione di committente, e sicuramente non l’ha fatto nei confronti di AP 1. AO 1 si è da parte sua opposto alla fattura quasi due mesi più tardi con lo scritto 24 aprile 2017 (doc. 3), contestando tuttavia solo genericamente di doverla pagare, oltre che criticare l’importo preteso. Ciò malgrado la buona fede (art. 2 CC) avrebbe imposto un relativo chiarimento.

10.      Da tutto ciò discende che gli attori potevano in buona fede ritenere che E__________ __________ agisse (perlomeno anche) in rappresentanza di AO 1 e che questo fosse il committente dell’incarico di progettazione. D’altronde, tale soluzione è ben più convincente dell’alternativa, ovvero di un rapporto contrattuale esclusivo fra gli attori e la madre del convenuto. L’impugnato giudizio viene pertanto riformato nel senso che la legittimazione passiva del convenuto dev’essere confermata, con conseguente rinvio dell’incarto al primo giudice per il proseguimento dell’istruttoria e una nuova decisione di merito. Quanto alle spese giudiziarie stabilite dal dispositivo n. 2 della decisione pretorile (ritenuto un valore litigioso di fr. 28'862.-), le spese processuali sono state quantificate in fr. 1'200.- (cifra che si situa nei limiti inferiori di cui alla pertinente tariffa ex art. 7 e 8 LTG), e le ripetibili in fr. 2'800.- (importo inferiore al limite tariffale di cui all’art. 11 cpv. 1 RTar). Se ne può dedurre che esse sono già state ridotte in funzione della limitazione della procedura all’esame della legittimazione passiva, possono essere mantenute quali importi congrui anche per una decisione incidentale ai sensi degli art. 104 cpv. 2 e 237 CPC, e dovranno essere poste a carico del convenuto, soccombente per quanto riguarda la sua eccezione.

11.      Ne consegue che l’appello dev’essere accolto. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 28'682.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) seguono la soccombenza dell’appellato (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del tema limitato della presente decisione (art. 237 CPC in connessione con l’art. 104 cpv. 2 CPC), le spese processuali, calcolate in base agli art. 2, 7, 8 e 13 LTG, sono quantificate in fr. 1’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base degli art. 11 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 5, 13 e 14 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, ammontano a fr. 1'200.-.

12.      La decisione che accerta l’esistenza di un presupposto quale la legittimazione passiva è una decisione incidentale ai sensi dell’art. 93 LTF, che può essere impugnata innanzi al Tribunale federale tramite il rimedio di diritto previsto per l'azione di merito (DTF 2C_396/2015 del 12 maggio 2015, consid. 2.1 e 2.2; DTF 137 III 261, consid. 1.4). Nel concreto, il valore litigioso della presente controversia non raggiunge la soglia di fr. 30’000.- di cui all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

                                    I.   L’appello 30 gennaio 2020 di AP 1 e AP 2 è accolto.

                                         § Di conseguenza, la decisione 20 dicembre 2019 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 (inc. SE.2017.387) è così riformata:

     1.  La legittimazione passiva di AO 1 è accertata.

2. La tassa di giudizio di complessivi fr. 1'000.- e le spese di fr. 200.-, relative al giudizio incidentale, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà agli attori complessivi fr. 2'800.- per ripetibili.

3.  Invariato.

§§ L’incarto SE.2017.387 è rinviato al Pretore per completamento dell’istruttoria e nuovo giudizio.

                                   II.   Gli oneri processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 1’000.-, sono posti a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti complessivi fr. 1’200.- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione:

-       -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,  1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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