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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 25.05.2020 12.2019.96

25. Mai 2020·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·1,855 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Contratto di lavoro - licenziamento immediato - mora del datore di lavoro nel pagamento del salario

Volltext

Incarto n. 12.2019.96

Lugano 25 maggio 2020/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fiscalini, presidente, Bozzini e Stefani  

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2015.71 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 15 aprile 2015 da

 AO 1  patrocinato da  PA 2   

contro  

AP 1  patrocinata da  PA 1   

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima, provvigione, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano;

domande avversate dalla convenuta che, in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 85'000.-, a titolo di risarcimento danni, e sulle quali il Pretore aggiunto ha statuito con decisione 29 aprile 2019, con cui ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, pari a fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015 rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE menzionato, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della parte soccombente;

appellante la convenuta con appello 3 giugno 2019 con il quale chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 è stato alle dipendenze di AP 1 (in seguito AP 1) dal 18 marzo 2013 in qualità di responsabile commerciale. Il contratto a tempo indeterminato prevedeva un salario mensile lordo di fr. 4'400.- per tredici mensilità, una provvigione dell’1% sul fatturato e un bonus aggiuntivo del 3% sul fatturato dei nuovi clienti e altri benefici, tra i quali l’uso di un’autovettura aziendale, oltre alla rifusione delle spese (doc. C). 

                                  B.   Con lettera 26 settembre 2014 (Doc. I) AP 1 ha notificato a AO 1 la disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro. Con scritto del 22 ottobre 2014 la datrice di lavoro ha indicato quale motivo del licenziamento l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro il 19 settembre 2014 da parte del dipendente, partito per le vacanze e che, in quel frangente, avrebbe indebitamente utilizzato l’auto e il telefono aziendali, rifiutandosi altresì di riprendere l’attività lavorativa nonostante i numerosi solleciti.

                                  C.   Con precetto esecutivo n.  dell’UE di Lugano del 27 novembre 2014 AO 1 ha escusso la datrice di lavoro per l’incasso di fr. 68'577.23 oltre interessi, a titolo di “pretese di liquidazione del rapporto di lavoro”, al quale l’escussa ha interposto tempestiva opposizione (doc. L).

.                                   

                                  D.   Con petizione 15 aprile 2015 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, corrispondenti a fr. 60'279.82 netti, a titolo di salario, tredicesima, provvigioni, indennità per ferie non godute, rimborso spese e indennità per licenziamento abusivo, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2014 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.  dell’UE di Lugano.

                                         Con la risposta 15 giugno 2015 la convenuta si è integralmente opposta alle pretese postulando, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento di fr. 85'000.-, a titolo di risarcimento danni causati dalle inadempienze contrattuali del dipendente, ovvero la perdita del guadagno e i costi per il ripristino e la riorganizzazione amministrativa aziendale. Con replica e risposta riconvenzionale 24 agosto 2015 e con replica riconvenzionale 9 novembre 2015 le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, contestazioni e domande.

                                  E.   Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con la sentenza 29 aprile 2019 qui impugnata, ha accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 68'577.23 lordi, pari a fr. 62'654.82 netti, oltre interessi al 5% dal 10 ottobre 2015, rigettando per tale importo l’opposizione interposta al PE fattole spiccare, e ha nel contempo respinto la domanda riconvenzionale, ponendo tasse, spese e ripetibili a carico della parte soccombente.

                                  F.   Con l’appello 3 giugno 2019 la convenuta ha chiesto la riforma del giudizio impugnato, limitatamente al dispositivo n. 1, nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. L’appellante non contesta invece il dispositivo n. 2 con il quale il primo giudice ha respinto la domanda riconvenzionale. L’atto di appello non è stato notificato alla controparte per la risposta.

Considerato

in diritto:                 1.   L’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale in una controversia dal valore ampiamente superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato entro il termine di 30 giorni (art. 311 CPC). L’appello 3 giugno 2019, introdotto nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del primo giudizio (Doc. 15), è tempestivo.

                                   2.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, premesso che tra le parti era sorto un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 seg. CO e riassunto dottrina e giurisprudenza applicabile in materia di licenziamento immediato e di obbligo di diligenza e fedeltà del lavoratore, ha dapprima rilevato che il ritardo accumulato dalla datrice di lavoro nel pagamento del dovuto a titolo di salario, provvigioni e rimborso spese conferiva al dipendente il diritto di rifiutarsi di lavorare già ai primi di settembre. Per lo stesso motivo anche l’assenza del lavoratore per vacanza non poteva essere considerata, contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, quale illecito abbandono del posto di lavoro e ancor meno quale valido motivo per una disdetta straordinaria. Il Pretore ha lasciato indecisa la questione a sapere se vi fosse stata l’autorizzazione a usare il veicolo aziendale e portare il telefono cellulare della ditta durante le vacanze, ritenuto che tale manchevolezza non sarebbe comunque di gravità tale da giustificare un licenziamento immediato ai sensi dell’art. 337 CO. Il giudice di prime cure ha poi passato in rassegna le varie pretese dell’attore ritenendole giustificate, riconoscendo altresì un’indennità per licenziamento immediato ingiustificato pari a quattro mensilità, tenuto conto della colpa particolarmente grave imputabile alla convenuta e delle circostanze concrete rilevanti.

La domanda riconvenzionale è infine stata integralmente respinta già per il fatto che l’asserito inadempimento contrattuale, il presunto danno subito e il nesso causale adeguato non fossero stati adeguatamente sostanziati, oltre a essere rimasti privi di riscontro probatorio.

                                   3.   L’appellante espone preliminarmente ampie considerazioni (da pag. 2 a pag. 5 dell’appello) per riepilogare una serie di circostanze, insistendo sul rendimento insufficiente del dipendente che non avrebbe apportato all’azienda nuovi clienti e avrebbe gestito male e trascurato i rapporti con i clienti aziendali causando un importante calo del fatturato, e accenna a questioni relative alla presenza irregolare sul posto di lavoro e un continuo uso non autorizzato del veicolo aziendale, per poi ripercorrere in dettaglio i fatti salienti che hanno condotto al licenziamento immediato a causa dell’assenza ingiustificata per vacanze. Limitandosi a proporre una propria lettura dei fatti senza prendere posizione e confrontarsi adeguatamente con le motivazioni del primo giudice, questa parte dell’appello è senz’altro irricevibile (art. 311 CPC), potendo al più essere considerata una sorta di premessa alle censure vere e proprie sviluppate in seguito.

                                   4.   In modo estremamente succinto (pag. 6 dell’appello) l’insorgente espone considerazioni in diritto in merito alle motivazioni della disdetta immediata da lei notificata al dipendente, rilevando come l’abbandono immediato del posto di lavoro, ammesso dal dipendente, già costituirebbe un grave comportamento, ancor più censurabile nel caso concreto visto lo stato di necessità oggettiva nel quale versava la datrice di lavoro, confrontata in quel momento con il blocco dei conti societari ordinato dell’autorità inquirente penale a margine di un procedimento promosso a carico del precedente amministratore unico. La censura non merita accoglimento. Infatti, l’appellante incorre nell’errore di ritenere che la partenza del dipendente per alcuni giorni di vacanza non concordati possa essere qualificata come assenza ingiustificata dal posto di lavoro e bastare quale motivo grave per una disdetta immediata. L’insorgente non si avvede però che tale costellazione non si è potuta verificare nel caso concreto siccome, come correttamente accertato dal primo giudice, la datrice di lavoro era venuta a trovarsi in una situazione di mora nel pagamento di salario, gratifica e rimborso spese. Ai sensi dell’art. 82 CO (applicabile per analogia, v. DTF 120 II 209 consid. 6) il dipendente era pertanto legittimato a astenersi e quindi ad assentarsi dal lavoro, la datrice di lavoro inadempiente non potendo esigere la sua presenza e la prestazione di ulteriori ore lavorative. Ininfluente diviene pertanto il motivo dell’assenza, senz’altro legittima alla luce delle circostanze.

                                   5.   L’appellante invoca ulteriori rimproveri di inadempienza del dipendente, emersi a suo dire solo dopo il licenziamento, quale in particolare il mancato controllo con la conseguente vendita di merce sottocosto, che avrebbe provocato un danno di fr. 45'000.- ai quali si sarebbero aggiunti altri fr. 40'000.- per il ripristino e la riorganizzazione amministrativa. Senza esaminare oltre la ricevibilità della censura, che non si confronta in dettaglio con il giudizio pretorile, la medesima è comunque infondata. Non sono infatti state allegate e provate circostanze tali da permettere, a titolo eccezionale, di prevalersi, a valida motivazione di una disdetta straordinaria per motivi gravi, di una circostanza di fatto, ovvero determinate azioni o omissioni del dipendente, ancora sconosciuta al momento del licenziamento, siccome semmai constatata solo a posteriori (v. DTF 127 III 310 consid. 4a).

                                   6.   Ne discende che l’appello della datrice di lavoro è da respingere, nella misura in cui è ricevibile. Le spese, calcolate su un valore di fr. 68'577.23, determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza. Non si riconoscono ripetibili, l’atto di appello non essendo stato notificato alla controparte.

Per questi motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:                     1.   L’appello 3 giugno 2019 di AP 1 SA è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza la sentenza 29 aprile 2019 della Pretura del Distratto di Lugano, sezione 1, è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali di fr. 4'000.- sono a carico dell’appellante.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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