Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.08.2019 12.2019.83

19. August 2019·Italiano·Tessin·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,015 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Accertamento dell'inesistenza del debito, sospensione provvisoria dell'esecuzione, assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede, assenza di probabilità di esito positivo dell’appello

Volltext

Incarto n. 12.2019.83

Lugano 19 agosto 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dal giudice:

Fiscalini, presidente  

vicecancelliera:

Bellotti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2018.15 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 10 luglio 2018 da

 IS 1  rappr. dall’  PA 1   

contro  

1.  CO 1  2.  CO 2  3.  CO 3  4.  CO 4  5.  CO 5  tutti rappr. dall’  PA 2  

con cui l'attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui

al PE n. __________ dell’UE di __________ fatto spiccare dai convenuti (art. 85a cpv. 1 LEF)

come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione (art. 85a cpv.

2 LEF);

domanda cautelare integralmente avversata dai convenuti e che il Pretore, con

sentenza 23 aprile 2019, ha respinto;

appellante l’attore con atto di appello 6 maggio 2019 con cui chiede in via preliminare

la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel merito la riforma del giudizio

impugnato nel senso di accogliere la domanda cautelare;

e ora sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura di appello

presentata dall’appellante in data 24 maggio 2019, cui hanno fatto seguito le

osservazioni 6 giugno 2019 dei convenuti, che ne hanno chiesto l’integrale reiezione;

visti gli ulteriori scritti 3 luglio 2019 dell’insorgente e 9 luglio 2019 della controparte;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ritenuto e considerato

in fatto e in diritto:

                                         che con convenzione 9 marzo 2007 la __________ reg. (qui di seguito: “trust”), facente capo a J__________ (deceduto il 29 gennaio 2013), si è impegnata ad acquisire da IS 1 un quadro attribuito dalle parti ad __________ __________ e a rivenderlo, pagandogli € 3'000'000.- nella misura in cui il ricavato netto della rivendita lo permettesse, oltre alla metà dell’eventuale eccedenza (doc. D1);

                                         che il punto 5 della convenzione accertava altresì l’esistenza di un mutuo di fr. 740'000.- concesso in favore di IS 1 per diversi investimenti ed esborsi (“für diverse Investitionen und Aufwendungen”, cfr. doc. D1);

                                         che tramite cessione 9 maggio 2017, quest’ultimo credito è stato poi trasferito a CO 2, CO 1, CO 3, CO 4 e CO 5 (doc. D), i quali hanno chiesto la restituzione del mutuo;

che con PE n__________ del­l’UE di __________, notificato il 18 luglio 2017 (doc. C1), i cessionari hanno escusso IS 1 per l’incasso di fr. 740'000.- oltre interessi;

che avendo quest’ultimo sollevato opposizione, con istanza 24 luglio 2017 gli escutenti ne hanno chiesto al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna il rigetto provvisorio, istanza accolta con decisione 3 novembre 2017 sulla base del riconoscimento di debito di cui alla già citata convenzione (inc. SO.2017.641, v. anche doc. B);

che con decisione 4 giugno 2018, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) ha confermato il rigetto provvisorio (inc. 14.2017.214, v. anche doc. A);

che in assenza di un’azione di disconoscimento di debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF, gli escutenti hanno in seguito postulato la continuazione dell’esecuzione;

                                         che con petizione 10 luglio 2018, IS 1 ha convenuto CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5 innanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna postulando l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 740'000.- di cui al citato PE, come pure, in via cautelare, la sospensione provvisoria di tale esecuzione;

                                         che con decisione 23 aprile 2019, il Pretore ha respinto la domanda cautelare siccome l’attore non ne aveva dimostrato la fondatezza con il sufficiente grado di verosimiglianza richiesto dall’art. 85a cpv. 2 LEF;

                                         che l’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 6 maggio 2019 (inc. n. 12.2019.75), con cui ha chiesto in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al gravame e nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda cautelare;

                                         che con istanza 24 maggio 2019 egli ha pure postulato l’ammissione al gratuito patrocinio completo per la procedura di appello, comprendente pure l’esenzione dal prestare un’eventuale cauzione per le ripetibili, richiesta integralmente avversata dagli appellati con osservazioni 6 giugno 2019;

                                         che il 3 luglio 2019 l’insorgente ha presentato un ulteriore scritto spontaneo, corredato da nuovi documenti (doc. 2-9), a cui è seguito lo scritto 9 luglio 2019 della controparte, che ne ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza;

                                         che, ai sensi dell’art. 117 CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo;

                                         che il requisito dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1);

                                         che la situazione di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito patrocinio e occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva di possibilità di successo;

                                         che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo di insuccesso, mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente inferiori (IICCA del 2 ottobre 2013, inc. 12.2013.12, consid. 8.1; DTF 133 III 614, consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1);

                                         che in sede di ricorso si tratta di effettuare un pronostico quanto all’esito del gravame, formulato sulla base di un esame sommario e di mera apparenza (art. 119 cpv. 3 CPC) e fondato sulle circostanze esistenti al momento dell'introduzione dell'istanza di gratuito patrocinio (IICCA del 6 agosto 2018, inc. 12.2018.23, consid. 6.1; IICCA del 11 marzo 2019, inc. 12.2018.10; DTF 133 III 614, consid. 5);

che, come già osservato dal Pretore, per ammettere una sospensione provvisoria dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, le possibilità del richiedente di ottenere ragione nella causa di merito devono apparire chiaramente migliori di quelle del presunto creditore, ciò che presuppone un rigoroso esame da parte del giudice;

che nella fattispecie vi è un chiaro riconoscimento di debito da parte dell’attore per l’importo di fr. 740'000.-, giusta il punto 5 della convenzione doc. D1;

che secondo quanto sostenuto dall’attore in prima sede, detto importo non sarebbe dovuto, siccome al momento della sottoscrizione della convenzione i rapporti di dare e avere fra le parti erano già stati integralmente tacitati;

                                          che per spiegare l’asserita tacitazione egli ha esposto i

dettagli di un’intricata operazione di acquisto, edificazione e rivendita di un fondo, che ha comportato una serie di transazioni e prestiti fra le parti rispettivamente fra società a loro connesse per nulla trasparenti, comprendenti pure un contratto simulato e volte ad aggirare le restrizioni imposte dalla LAFE per l’acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero;

che egli in prima sede ha sostenuto che l’importo di fr. 740'000.- di cui al riconoscimento di debito derivava da tali transazioni ed è stato inserito nella convenzione al mero scopo di ottenere un pareggio contabile per un prestito di fr. 765'000.- a lui concesso dal trust per l’acquisto del fondo in questione, prestito camuffato quale acconto nell’ambito di un contratto di compravendita simulato;

che il primo giudice ha ritenuto dette tesi prive di riscontri oggettivi sufficienti per ammettere una molto verosimile fondatezza della posizione attorea;

che in questa sede l’appellante ripropone essenzialmente le proprie tesi già sottoposte al giudizio del Pretore, con ampie citazioni tratte dall’allegato di petizione, ciò che già non risulta conforme ai dettami dell’art. 311 cpv. 1 CPC (onere di motivazione);

che nonostante l’appellante contesti l’accertamento pretorile relativo all’assenza di riscontri probatori sull’inesistenza del debito e sostenga di avere fornito chiare evidenze documentali, egli si riferisce a documenti inerenti un suo interrogatorio presso il Ministero pubblico (doc. E) – e dunque a una propria versione dei fatti – rispettivamente a documenti inerenti la già citata concessione di un prestito di fr. 765'000.- e la successiva operazione immobiliare del 2003-2005 (cfr. doc. F, AA, CC, DD, EE, EE1), che nulla dicono riguardo alla sottoscrizione della convenzione qui in esame, risalente al 9 marzo 2007;

che l’assenza, nel doc. U (ricapitolazione al 31 gennaio 2013 e al 17 giugno 2011 dei debiti dell’attore verso J__________ e il trust, allestita da L__________, dipendente dapprima di una società facente capo all’attore e in seguito di una facente capo a J__________), dell’importo di fr. 740'000 non rende certamente evidente l’inesistenza del debito riconosciuto nel doc. D1;

che per il resto, l’appellante ripropone in questa sede una propria interpretazione soggettiva del punto 5 della convenzione priva di riscontri concreti e che a ben vedere mal si concilia con il suo chiaro testo, privo di riferimenti relativi alla citata operazione immobiliare;

che nell’istanza di conferimento del gratuito patrocinio l’appellante menziona future deposizioni testimoniali a sostegno della sua tesi, che sono tuttavia estranee alla procedura cautelare oggetto dell’appello e delle quali tutto si ignora;

che per i suesposti motivi, a questo stadio della procedura, fondata su un giudizio sommario, non si può certamente ammettere che la posizione dell’appellante sia molto verosimilmente fondata ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF e che dunque l’appello possa sovvertire i relativi accertamenti pretorili;

                                         che essendo dunque la possibilità di un esito positivo dell’appello decisamente inferiore a quella della sua reiezione, la prognosi conduce a un risultato sfavorevole all’appellante;

                                         che non essendo adempiuta la seconda condizione cumulativa per l’ottenimento del gratuito patrocinio, posta dall’art. 117 lett. b CPC, non è necessario esaminare l’ulteriore requisito relativo all’indigenza del richiedente;

                                         che riguardando lo scritto spontaneo 3 luglio 2019 dell’insorgente e i relativi doc. 3-4 e 6-9 la sua situazione economica e patrimoniale, essi sono dunque ininfluenti ai fini della presente decisione;

                                         che gli ulteriori doc. 2 e 5 ivi allegati sono già agli atti e non possono mutare il presente giudizio;

                                         che l’istanza deve dunque essere respinta;

                                         che all’appellante sarà assegnato, con decisione separata, un termine per versare alla cassa del Tribunale d’appello l’anticipo delle spese di fr. 1'000.-, a passaggio in giudicato della presente decisione;

                                         che nella procedura di gratuito patrocinio non vengono di regola prelevate spese processuali, tranne che in caso di temerarietà o malafede (art. 119 cpv. 6 CPC), in concreto non date;

                                         che avendo l’istante chiesto l’estensione del gratuito patrocinio anche all’esenzione dal prestare una cauzione per le ripetibili, la controparte doveva essere sentita (art. 119 cpv. 3 CPC), per cui essa ha diritto a ripetibili (Rüegg/Rüegg in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, n. 9 ad art. 119 CPC; 119 N 9; Bühler in: Hauseer/Walter [ed.], Berner Kommentar ZPO, n. 153 ad art. 119 CPC);

                                         che la presente decisione è di natura incidentale e i rimedi di diritto seguono i dettami dell’art. 93 LTF;

                                         che non ponendo il presente giudizio, adottato in procedura sommaria, questioni di principio, esso viene emanato da questa Camera nella composizione di un giudice unico giusta l’art. 48b cpv. 1 lett. b cifra 3 LOG.

Per questi motivi,

decide:                       

                                   1.   L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio 24 maggio 2019 di IS 1 per la procedura di appello avverso la Decisione cautelare 23 aprile 2019 (inc. OR.2018.15) del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna è respinta.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. IS 1 è tenuto a rifondere agli appellati fr. 300.a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

-      -       

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

In presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).  La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

12.2019.83 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.08.2019 12.2019.83 — Swissrulings